Agenda dello Sport
Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità:
00136 Roma, Via C. De Fabritiis 133, pal. A, box 9.
Tel. 330734215
Corrispondenza - Posta elettronica: mlongega@quipo.it
sito: www.longegamaurizio.it
2023
CALENDARIO 2023
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
ATTIVITA’ 2023 SPORTIVI ASSOCIATI E GIOVANI E SPORT
Le località e le date delle camminate ludico motorie sportive e turistiche indette ed organizzate.
Eventi, quest’ultimi, al momento sospesi, a causa del Covid-19
In elenco anche gli spettacoli teatrali, gli incontri didattici, le visite museali, il turismo itinerante e l’organizzazione di eventi.
LO SPORT IN ITALIA
CONI
Comitati Regionali
Federazioni Sportive Nazionali (fsn)
riconosciute dal CONI
ASSOCIAZIONI BENEMERITE
Gruppi sportivi militari e Corpi dello Stato
ALTRE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
LO SPORT NEL MONDO
C. I. O. - Il Comitato Olimpico Internazionale
I Comitati Olimpici Nazionali
Le Federazioni Sportive Internazionali
POSIZIONE GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVI DILETTANTISTICHE
LA CONTABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
LA TUTELA SANITARIA
Il decreto Balduzzi
L’Assicurazione Sportiva
UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
Autorizzazione per manifestazioni sportive - Autorizzazioni per l’utilizzo di spazi all’aperto - Autorizzazioni per l’utilizzo di spazi al chiuso
Autorizzazioni per l’esposizione di materiale promozionale (manifesti/locandine)
Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande
LA PREPARAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NELLA SUA ESSENZA
Calendario o programma orario – Premi – Fase esecutiva – Formile di svolgimento – Girone all’italiana – Compilazione del calendario gare – Classifica – Eliminazione diretta
Regola degli aspettiti – Teste di serie – Eliminazione – Schema per torneo o manifestazione sportiva a carattere ludico motorio giovanile e amatoriale
LA CACCIA
LA PESCA SPORTIVA
LA NAUTICA
NOTIZIE UTILI
Presidenza Repubblica – Senato – Camera Deputati – Governo e Consiglio dei Ministri
Ministero per lo Sport (senza portafoglio)
Ministri senza portafoglio
Rapporti con il Parlamento – Pubblica Amministrazione – Affari Regionali e le Autonomie
Politiche del Mare e per il Sud – Affari europei, politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Famiglia, Natalità, Pari opportunità – Disabilità – Riforme Istituzionali
Ministri con portafoglio
Esteri – Interno – Giustizia – Difesa – Economia e Finanza – Sviluppo Economico – Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Transizione ecologica – Infrastrutture e Mobilità sostenibili
Lavoro e Politiche Sociali – Istruzione – Università e Ricerca – Culturali – Salute - Turismo
Organi Consultivi
Unione Europea
Partiti Politici
Sportivi, Nazionali con notizie sportive, Economici, Agenzie Stampa, RAI
Elenco delle principali organizzazioni
Sindacati Lavoratori e Sindacati Datori di Lavoro
L’AUTOCERTIFICAZIONE o Dichiarazione sostitutiva di certificazione
CALENDARIO 2023
Le date sottolineate: solennità civili o giornate celebrative nazionali e internazionali
GENNAIO 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
|
|
|
|
|
1 Capodanno Giornata della Pace Brillante 2023 a tutti |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 Epifania Giornata dell’Infanzia |
7 Festa del Tricolore |
8 Roma Domenica Ecologica |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 Giornata Mondiale della Pizza Benedizione degli Animali |
18 Giornata Nazionale della Scuola |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 Giornata della Memoria Auschwitz |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
Il nome gennaio (in latino Ianuarius) deriva dal dio romano Giano (Ianus), divinità preposta alle porte e ai ponti che in generale rappresentava ogni forma di passaggio e mutamento (difatti gennaio è il mese che apre le porte del nuovo anno).
IL PROVERBIO DEL MESE. Tempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura bel tempo tutto l'anno.
LA TRADIZIONE – Sant’Antonio Abate (Martedì 17 Gennaio) – Si benedicono gli animali domestici e gli attrezzi di lavoro e si accendono falò rituali. Si puliscono e si oliano le cesoie, le roncole e tutti i ferri che si utilizzano per i lavori del giardino.
Giornata della Pizza (Martedì 17 Gennaio) – Il cibo più amato ed orgoglio dell’Italia è l’occasione per organizzare una pizzata. Per un buon impasto: farina ricca di glutine (tipo 0) e acqua oligominerale priva di cloro.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Storia - 9 Gennaio: 150 anni dalla morte di Napoleone III
· Storia - 28 Gennaio: 150 anni dalla nascita di Colette
· Sport - Biathlon 15-22 Gennaio, Coppa del Mondo Femminile e Maschile, Antholz-Anterselva
· Sport - Sci Alpino 18-22 Gennaio, Coppa del Mondo Femminile, Cortina d’Ampezzo
FEBBRAIO 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
|
1 |
2 Candelora |
3 |
4 |
5 Inizio Carnevale Giornata Naz Vita Roma, Domenica Ecologica |
6 |
7 |
8 Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete |
9 Giornata nazionale degli stati vegetativi |
10 Giorno del ricordo degli istriani, fiumani e dalmati |
11 Patti Lateranensi Giornata del Malato |
12 Elezioni Regionali
|
13 |
14 San Valentino Festa dei Fidanzati
|
15 |
16 Giovedì Grasso |
17 |
18 |
19 Domenica di Carnevale |
20 Giornata Mondiale della Giustizia sociale
|
21 Ultimo giorno di carnevale Giornata Naz Braille |
22 Le Ceneri Inizio Quaresima |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
|
|
|
|
il nome del mese deriva dal latino februare, che significa "purificare" o "un rimedio agli errori" dato che nel calendario romano febbraio era il periodo dei rituali di purificazione, tenuti in onore del dio etrusco Februus e della dea romana Febris, i quali avevano il loro culmine il giorno 14; secondo Varrone il termine deriverebbe dal Sabino februm, purificazione.
IL PROVERBIO DEL MESE. Febbraio, febbraietto, corto e maledetto
LA TRADIZIONE – Le maschere di Carnevale - Belle quelle realizzate a mano. Originale quella di cartone su cui incollare vari formati di pasta e da colorare a piacere.
Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete (Mercoledì 8 Febbraio) – Promossa dalla Comunità Europea, per incoraggiare bimbi e ragazzi ad usare internet in modo creativo, consapevole e sicuro. E’ bene che i giovani limitino il tempo d’uso e non siano lasciati soli dinanzi agli schermi.
Giornata Mondiale della Giustizia Sociale (Lunedì 20 febbraio) - Un principio fondamentale per la convivenza pacifica e prospera all'interno di una nazione oppure tra le nazioni
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Sport - Atletica Leggera 14 febbraio Campionati del mondo di corsa campestre 2023, Bathurst
· Sport - Sci 6 - 19 febbraio: Campionati mondiali di sci alpino 2023, Courchevel e Méribel
· Eventi e Fiere Turismo - 6-9 febbraio Hospitality, Riva del Garda, 47a edizione del Salone dell’accoglienza, fiera leader dell’ospitalità e della ristorazione
· Eventi e Fiere Turismo - 12-14 febbraio BIT Milano - La nuova edizione torna nelle date usuali di febbraio con la formula ormai collaudata della domenica dedicata al pubblico e del lunedì e martedì riservato agli operatori
MARZO 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
|
6 |
|
8 Festa della Donna
|
9 |
10 |
11 Giornata Nazionale delle vittime del terrorismo |
12 |
13 |
14 |
15 |
16
|
17 Giornata Unità Nazionale, Costituzione, Inno e Bandiera
|
18 |
19 Festa del Papà
|
20 Fine Inverno Giornata Mondiale della Felicità
|
21 Inizio Primavera
|
22 |
23 |
24 Giornata Nazionale per la promozione della lettura |
25 Giornata del Nascituro
|
26 Ora Legale – Un’ora avanti Roma, Domenica Ecologica Giornata della prevenzione oncologica |
27 Giornata Nazionale del Teatro |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
Il nome DEL MESE deriva dal latino «Martius», in riferimento al fatto che il mese fosse dedicato al dio romano Marte: alla divinità erano attribuiti il raccolto primaverile e la guerra
IL PROVERBIO DEL MESE. Marzo pazzerello, esci col sole e rientri con l’ombrello
LA TRADIZIONE - Il “Falò di San Giuseppe”, quello che rimane di un’antica tradizione pagana. È un rito che simboleggia il passaggio dall’inverno alla primavera preparando un fantoccio, spesso una “vecchia”, alla quale si appicca poi il fuoco (in campagna o in riva al mare). In altri casi (terrazzi e balconi in città), la “vecchia” non viene bruciata ma decorata e riempita di cibo (di solito con collane di salsiccia e arance, accompagnate da frutta secca), e in seguito tagliata: le cibarie vengono poi distribuite tra tutti i bambini che hanno partecipato all’evento.
GIORNATA MONDIALE DELLA FELICITA’ (Lunedì 20 Marzo) – Voluta dall’ONU. L’iniziativa per promuovere la cultura per una società equa, solidale, di benessere. La generosità procura felicità, anche nei piccoli gesti di aiuto verso amici e parenti.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· GIORNATA MONDIALE DELLA FELICITA’ – Voluta dall’ONU. L’iniziativa per promuovere la cultura per una società equa, solidale, di benessere. La generosità procura felicità, anche nei piccoli gesti di aiuto verso amici e parenti.
· Storia - 22 Marzo: 100 anni dalla nascita di Marcel Marceau
· Storia - 26 Marzo: 100 anni dalla morte di Sarah Bernhardt
· Sport - Atletica Leggera 2-5 marzo: Campionati europei di atletica leggera indoor 2023, Istanbul
· Sport - Ciclismo 18 Marzo, Milano Sanremo
APRILE 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
|
|
|
1 Pesce d’Aprile |
2 Le Palme Giornata della Gioventù Giornata Mondiale Autismo |
|
3 Santo |
4 Santo Giornata Nazionale della persona con lesione al midollo spinale |
5 Santo |
6 Santo Ultima cena di Gesù
|
7 Santo Passione e morte di Gesù
|
8 Santo Gesù del sepolcro
|
9 PASQUA di RISURREZIONE
|
10 Lunedì dell’Angelo Pasquetta |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16
|
17
|
18
|
19 |
20 |
21 Fondazione Roma
|
22 Giornata Mondiale della Terra
|
23 Giornata Università Cattolica |
24 |
25 Festa della Liberazione |
26 |
27 |
28 Sa die sa Sardigna |
29 S. Caterina di Siena Patrona d’Italia e d’Europa |
30 |
Il nome DEL MESE deriva dall'etrusco Apro, a sua volta dal greco Afrodite, dea dell'amore, a cui era dedicato il mese di aprile. Secondo altre teorie, il nome deriva invece dal latino aperire (aprire) per indicare il mese in cui si "schiudono" piante e fiori.
IL PROVERBIO DEL MESE. Al canto del cuculo (10 aprile) e a San Marco (25 aprile) il tempo diventa pazzo
LA TRADIZIONE – Le pulizie di Pasqua – Lucidate gli specchi con mezza patata cruda, poi asciugare con uno straccio pulito oppure strofinate i vetri con carta da giornale e una mistura, in parti uguali di acqua e aceto.
GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA (Sabato 22 Aprile) – L’Europa prolunga una legge sulla tassonomia per l’attenzione su ambiente e salvaguardia del Pianeta.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Storia - 8 Aprile: 50 anni dalla morte di Pablo Picasso
· Storia - 21 Aprile: 20 anni dalla morte di Nina Simone
· Sport - Ciclismo, dall’11 al 14 Giro di Sicilia
· Sport – Ciclismo dal 17 al 21 Tour of the Alps
MAGGIO 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
1 Festa del Lavoro Giornata Nazionale dell’epilessia
|
2 |
3 Giornata Mondiale della libertà di stampa |
4 |
5 Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia |
6
|
7 Giornata Nazionale dell’epilessia |
8 Giornata Mondiale della lentezza |
9 Giornata Europa Unita Giornata Memoria Vittime terrorismo interno e internazionale e delle stragi |
10 |
11
|
12 |
13 Giornata Mondiale del cane |
14 Festa della Mamma |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 Assunzione di N.S.G.C Giornata Nazionale della musica popolare Giornata Naz malato oncologico |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 Pentecoste Giornata Nazionale del sollievo |
29 |
30 |
31 |
|
Il nome Maggio deriva dal corrispondente mese dell'antico calendario romano Maius, così detto in quanto dedicato alla divinità latina Maia, dea dell'abbondanza e della fertilità, che rappresenta la grande madre terra.
IL PROVERBIO DEL MESE. Non ci sono vecchi senza dolori, giovani senza amori, maggio senza fiori
LA TRADIZIONE – Come augurio di felicità e di amore, le case venivano decorate con rami fioriti di lillà e rose.
GIORNATA MONDIALE DELLA LENTEZZA (Lunedì 8 Maggio) – Occasione per fermarsi, non fare nulla riposarsi, dinanzi alla frenesia che ci accompagna ogni giorno. Prendere tempo, pensando ed ascoltando la natura rende saggi e tutela la salute.
Giornata mondiale della libertà di stampa (Mercoled’ 3 Maggio). Per celebrare i principi fondamentali della libertà di stampa; valutare lo stato della libertà di stampa nel mondo; difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e per rendere omaggio ai giornalisti che hanno perso la vita in linea del dovere.
GIORNATA MONDIALE DEL CANE (Sabato 13 Maggio) – Un ringraziamento a quanti migliorano la vita degli esseri umani e per ricordare l’inaccettabile pratica dell’abbandono.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Sport - Atletica Leggera 13-14 maggio: World Athletics Relays 2023, Guangzhou
· Eventi e Fiere Turismo - 1-4 maggio Arabian Travel Market, Dubai, World Trade Center, l’edizione mediorientale del WTM festeggia i 30 anni si terrà anche ILTM, International luxury Travel Market Arabia, dal 9 al 10 maggio.
· Eventi e Fiere Turismo - 9-12 maggio ILTM Latin America, San Paolo, tappa sudamericana dell’International Luxury Travel Market
· Eventi e Fiere Turismo - 20-24 maggio International Pow Wow, San Antonio, Henry B. Gonzalez Convention Center, Il principale evento USA dedicato al turismo torna in scena in Texas
GIUGNO 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
|
|
1 |
2 Festa della Repubblica |
3 |
4 Giornata Nazionale per la donazione del sangue Giornata Nazionale dello Sport |
5 Giornata Mondiale dell’ambiente |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 Corpus Domini |
12 |
13 Giornata Nazionale dell’innovazione |
14 Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 Fine Primavera Giornata internazionale dello yoga |
22 Inizio Estate |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 Festa Patrono Roma SS. Pietro e Paolo |
30 |
|
|
Giugno, Iunius, deve il suo nome alla dea Giunone, moglie di Giove, e divinità del matrimonio e del parto.
IL PROVERBIO DEL MESE. Per San Pietro (29 giugno), o paglia o fieno
LA TRADIZIONE – Un tempo, in estate, i tappeti venivano arrotolati nella carta da giornale, oggi di arrotolarli attorno ad un tubo di cartone, perché non si formino pieghe.
GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE (Lunedì 5 Giugno) – Iniziativa dell’ONU – Combattere lo spreco di cibo. Un problema che coinvolge ognuno di noi. Riscoprire le ricette con gli avanzi: polpette, frittate con le verdure, le torte con il pane raffermo.
Giornata internazionale dello yoga (Mercoledì 21 Giugno). L’ONU riconosce che una più ampia diffusione delle informazioni sui vantaggi di praticare lo yoga sarebbe vantaggioso per la salute della popolazione mondiale.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Storia - 19 Giugno: 400 anni dalla nascita di Blaise Pascal
· Sport - Atletica Leggera 23-25 giugno: Campionati nord-centroamericani e caraibici under 23.
· Sport – Atletica Leggera 23-25 giugno: Campionati nord-centroamericani e caraibici under 18.
· Eventi e Fiere Turismo - 15-17 giugno WMF – We Make Future, Rimini Fiera, nel più grande evento italiano dedicato all’innovazione digitale confermata la sezione dedicata al turismo.
LUGLIO 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
1 |
2 |
|||||
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 Domenica del Mare |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 Giornata internazionale dell’amicizia |
31 |
|
|
|
|
|
|
Il nome DEL MESE deriva da Giulio Cesare, nato attorno al 12 oppure il 13, a seconda delle fonti. In precedenza, nel calendario romano di Romolo, era il quinto mese e aveva il nome di Quintile (quintilis), nome latino del numero cinque. Venne poi cambiato in iulius per ordine di Marco Antonio
IL PROVERBIO DEL MESE. Fino a Santa Margherita (20 luglio) il gran cresce nella bica.
LA TRADIZIONE – Tempo della mietitura – Si preparano dei bouquet di spighe di grano che vengono donati quali portafortuna oppure appesi in cucina.
LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’AMICIZIA ( Domenica 30 Luglio) – Con la conoscenza, il rispetto, la comprensione reciproca si costruisce l’amicizia tra le persone e tra i popoli, a difesa della pace. Occasione per superare fraintendimenti e riallacciare rapporti.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Storia - 20 Luglio: 50 anni dalla morte di Bruce Lee
· Sport - Atletica Leggera 13-16 luglio: Campionati europei under 23, Espoo
· Sport – Atletica Leggera 21-23 luglio: Campionati panamericani under 20,
· Sport - Calcio 10 luglio - 20 agosto: Campionato mondiale di calcio femminile 2023, Australia e Nuova Zelanda
AGOSTO 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 Giornata Nazionale del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 Assunzione della BVM Buon Ferragosto
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
Il proverbio del mese. Per il Perdon (2 agosto) si pone la zappa in un canton
LA TRADIZIONE – Notte di San Lorenzo (10 agosto). In un luogo senza inquinamento luminoso con un plaid ed una anguria, insieme agli amici, a guardare le stelle cadenti.
Giornata Internazionale della Gioventù (Dal 1 al 6 Agosto) – Obiettivo:1) aumentare la partecipazione dei giovani alle attività delle Nazioni Unite, così come della società, e nel processo decisionale: 2) sviluppare politiche in settori prioritari come l'istruzione, l'occupazione, la fame e la povertà, la salute, l'ambiente, l'abuso di droga e la delinquenza giovanile; 3) sviluppare canali di comunicazione e di cooperazione tra le organizzazioni giovanili delle agenzie delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni giovanili intergovernative.
GIORNATA MONDIALE DEL CANE – Un ringraziamento a quanti migliorano la vita degli esseri umani e per ricordare l’inaccettabile pratica dell’abbandono.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Storia - 2 Agosto: 50 anni dalla morte di Jean-Pierre Melville
· Sport - Atletica Leggera 3-6 agosto: Campionati europei under 20, Cluj-Napoca
· Sport – Atletica Leggera 19-27 agosto: Campionati del mondo, Budapest
· Sport - Calcio 10 luglio - 20 agosto: Campionato mondiale di calcio femminile 2023, Australia e Nuova Zelanda
SETTEMBRE 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 Giornata mondiale della gratitudine
|
22 Fine Estate |
23 Inizio Autunno |
24 Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato |
25 |
26 |
27 |
28 Insurrezione Popolare di Napoli Giornata Mondiale del mare |
29 |
30 |
|
Il nome deriva dal latino september, a sua volta da septem, "sette", perché era il settimo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo. Nel 37 l'imperatore Caligola mutò il nome del mese in "Germanico" in onore dell'omonimo padre, ma alla morte dell'imperatore il nome tornò quello originale.
IL PROVERBIO DEL MESE. Di settembre o porta via i ponti o secca le fonti
LA TRADIZIONE – Per chi ha il caminetto. Immagazzinate rametti, sacchi di pigne e sacchetti di fieno con in mezzo della paglia, per accendere il camino alla maniera antica
GIORNATA MONDIALE DELLA GRATITUDINE (Giovedì 21 Settembre) – Non far passare sotto silenzio le gentilezze ricevute per scrivere biglietti di ringraziamento a familiari, amici e colleghi.
Giornata Mondiale del Mare (Giovedì 28 Settembre) - L'Organizzazione Marittima Internazionale celebra ogni anno la Giornata marittima mondiale. La data esatta è diversa in ogni paese, ma di solito è celebrata il quarto giovedì di settembre. La giornata serve per attirare l'attenzione sull'importanza della sicurezza marittima e dell'ambiente marino.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Sport - Rugby 15 8 settembre - 21 ottobre: Coppa del Mondo, Francia.
OTTOBRE 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
|
|
|
|
1 Festa dei Nonni Giornata Nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche |
|
2 |
3 Giornata internazionale dei migranti |
4 S. Francesco Patrono d’Italia e dell’ecologia |
5 |
6 |
7 |
8 Giornata per le vittme degli incidenti sul lavoro |
9 |
10 |
11 |
12 Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo |
13 |
14 Giornata Mondiale della Vista |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21
|
22
|
23 |
24 Giornata delle Nazioni Unite |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 Fine Ora Legale – Orologio un’ora indietro |
30 |
31 Giornata Mondiale del risparmio |
|
|
|
|
|
Il nome deriva dal latino october, perché era l'ottavo mese del calendario romano, che incominciava con il mese di marzo. L'imperatore Commodo operò una riforma in base alla quale il mese assumeva uno dei suoi titoli, Invictus, ma dopo la sua morte la riforma fu abbandonata.
IL PROVERBIO DEL MESE. A San Simone (28 ottobre) il ventaglio si ripone; a Ognissanti, manicotto e guanti
LA TRADIZIONE – Le castagne arrosto, la merenda di ottobre. Un taglio sulla buccia dalla parte bombata e poi al forno o in padella per circa 40 minuti, girandole ed aggiungendo un poco di acqua.
GIORNATA MONDIALE DEL RISPARMIO (Martedì 31 Ottobre) – Il momento di fare il punto sulle finanze e i risparmi, chiedendo anche consiglio a persona esperta. Per non avere brutte sorprese, valutare la solidità dell’istituto di credito con il parametro CET 1 ratio.
Giornata mondiale della vista (Sabato 14 Ottobre) – Scopo della giornata è focalizzare l'attenzione sulla cecità, sul deficit visivo e sulla riabilitazione dei non vedenti. La giornata è osservata in tutto il mondo.
Giornata Internazionale dei Migranti (Martedì 3 ottobre). I membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative e non governative celebrano questa Giornata internazionale diffondendo informazioni sui diritti umani, sulle libertà fondamentali dei migranti e sulle nuove misure che possono essere implementate per proteggerli.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Storia - 10 Ottobre: 60 anni dalla morte di Edith Piaf
· Storia - 11 Ottobre: 60 anni dalla morte di Jean Cocteau
· Storia - 16 Ottobre: 100 anni dalla fondazione di Disney Brothers Studios
· Sport - Ciclismo 3 Ottobre, Tre Valli Varesine, 5 Ottobre, Gran Piemonte, 7 Ottobre, Il Lombardia, 11 Ottobre, Giro del Veneto
NOVEMBRE 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
1 Solennità di Tutti i Santi |
2 Commemorazione dei Defunti |
3 |
4 Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate |
5 |
|
6 |
7 |
8 Giorno della Libertà |
9 Giornata della libertà in ricordo dell’abbattimento del muro di Berlino |
10 |
11 |
12 Giornata del Ringraziamento Giornata del ricordo dei caduti militari e civili in missioni inter di pace e della memoria dei marinai scomparsi in mare |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 Giornata Mondiale dei Poveri
|
20 Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza |
21 Giornata Nazionale degli Alberi Giornata Mondiale della memoria per le vittime della strada |
22 |
23 |
24 |
25 Giornata contro la Violenza sulle Donne |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
Il nome DEL MESE deriva dal latino november, novembris, derivato a sua volta da novem, nove, perché era il nono mese del calendario romano, che incominciava con il mese di marzo.
IL PROVERBIO DEL MESE. Da San Martino (11 novembre) l’inverno è in cammino
LA TRADIZIONE – Per ricordare i defunti – Sulla tomba, una pianta sempreverde che duri. Si pensi ai ginepri striscianti, le conifere nane, il cotoneaster horizontalis e le varie nane di piracanta.
Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Lunedì 20 Novembre) – Scopo dell’iniziativa, richiamare l’attenzione delle nuove generazioni. In Italia, telefono azzurro svolge un ruolo importante, ascoltando bambini, ragazzi e genitori in difficoltà.
Giornata Mondiale della Memoria per le Vittime della Strada (Martedì 21 Novembre) - In onore delle vittime di incidenti stradali e delle loro famiglie. Gli incidenti stradali causano la morte di circa 1,3 milioni di persone e ne rendono disabili altre 50 milioni.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Storia - 22 Novembre: 60 anni dalla morte di John Fitzgerald Kennedy
DICEMBRE 2023
LUNEDI’ |
MARTEDI’ |
MERCOLEDI’ |
GIOVEDI’ |
VENERDI’ |
SABATO |
DOMENICA |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 Immacolata Concezione |
9 |
10 |
11 |
12 Giornata Mondiale per la copertura sanitaria universale |
13 S. Lucia Giornata del Non Vedente e del Disabile |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 Fine Autunno |
23 Inizio Inverno
|
24 |
25 Natale di Gesù Buon Natale |
26 Santo Stefano S. Famiglia |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 San Silvestro Auguri per il nuovo anno |
Il nome dicembre deriva da decem, nome latino del numero dieci. Era infatti il decimo mese del calendario romano, che cominciava con il mese di marzo
IL PROVERBIO DEL MESE. Dicembre gelato non va disprezzato
LA TRADIZIONE – Riscoprire il ricamo, per creare qualcosa di unico con le proprie mani.
Giornata Mondiale per la Copertura Sanitaria Universale (Martedì 12 Dicembre) – Istituita dall’ONU per assicurare salute e cure mediche a tutti
Gli abitanti della terra. A Natale offrire aiuto alle associazioni con progetti sanitari.
Anniversari, date ed eventi importanti da ricordare
· Storia - 2 Dicembre: 100 anni dalla nascita di Maria Callas
· Storia - 5 Dicembre: 10 anni dalla morte di Nelson Mandela
· Storia - 27 Dicembre: 100 anni dalla morte di Gustave Eiffel
· Sport - 2 - 3 Dicembre Judo, Tokyo
ATTIVITA’ 2023 SPORTIVI ASSOCIATI E GIOVANI E SPORT
GENNAIO
21 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Note stonate
27 – VENERDI’ – Giorno della Memoria – ROMA Camminata TRA LE VIE DEL GHETTO
FEBBRAIO
11 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Nero come un canarino
28 – MARTEDI’ – CAMMINATA DA CASTEL SANT’ANGELO PER VIA DELLA CONCILIAZIONE ALLA BASILICA DI SAN PIETRO
MARZO
4 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – La venexiana
18 – SABATO – Giornata dell’Unità Nazionale, Costituzione, Inno e Bandiera - ROMA CAMMINATA FRA ALCUNI CELEBRI CAPOLAVORI D’ARTE
Da piazza Colonna a piazza Montecitorio (parlamento), via del corso, via del Caravita, Chiesa S. Ignazio, Via del Seminario, Pantheon, piazza della Minerva
25 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – I mezzalira
APRILE
1 – SABATO – Per la Giornata della Gioventù (2 Aprile) – ROMA CAMMINATA NEL COMPLESSO SPORTIVO DELL’EUR
21 – VENERDI’ – Fondazione di Roma – ROMA CAMMINATA AL CENTRO DELLA VITA CIVILE, POLITICA E RELIGIOSA DELLA CAPITALE
MAGGIO
7 – DOMENICA – Festa della Mamma – CAMMINATA ANZIO – NETTUNO
13 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Toilet
27 – SABATO – Il piacere di andare a teatro - ROMA TEATRO MANZONI – Preferirei di no
GIUGNO
11 o 25 - DOMENICA - MARZABOTTO (Bologna) CAMMINATA DEL POSTINO. Itinerario, storico, culturale
LUGLIO
5 – MERCOLEDI’ - TURISMO ITINERANTE - VISITA AL PALAZZO PAPALE E CAMMINATA NELLA CITTADINA DI CASTELGANDOLFO
29/30 – SABATO/DOMENICA - Giornata Internazionale dell’Amicizia TURISMO ITINERANTE E CAMMINATA “LA STRADA DEL BRENNERO”
AGOSTO
PAUSA ESTIVA
SETTEMBRE
9 – SABATO - Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare - TURISMO ITINERANTE E CAMMINATA “GAETA”
28 – GIOVEDI’ - Insurrezione Popolare di Napoli contro i Nazifascisti – CAMMINATA “NAPOLI IN UN GIORNO”
OTTOBRE
4 – MERCOLEDI’ - Giornata della Pace e Fraternità – CAMMINATA AD ASSISI
24 – MARTEDI’ - Giornata ONU o Nazioni Unite – INCONTRO DIBATTITO “UN75, dibattito globale sul suo futuro”
NOVEMBRE
4 – SABATO - Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate – ROMA VISITA AL Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate
21 – MARTEDI’ - Giornata Nazionale degli Alberi – ROMA CAMMINATA A VILLA PAMPHILI
DICEMBRE
13 – MERCOLEDI’ - S. Lucia – Giornata del non Vedente e del Diversamente Abile – ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ RICREATIVE PER DIVERSAMENTE ABILI
LO SPORT IN ITALIA
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
sede
00135 Roma - Piazza Lauro de Bosis, 15
tel. +39 0636851
Sorto da un gruppo ristretto di persone sportive, le cui origini risalgono intorno all'anno 1894, in vista della partecipazione alle prime olimpiadi moderne, viene fondato a Roma il 9 e 10 giugno del 1914. E' riconosciuto ente di diritto pubblico con la legge n. 426 del 16.12.1942, oggi abrogata.
Dopo le ultime modifiche normative del D.L. 8 gennaio 2004 (n. 15), che si ispira alle regole della carta olimpica, è la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate. Esso è un Ente Pubblico, a cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale e promuove la massima diffusione della pratica sportiva.
Il massimo organo del CONI è il consiglio nazionale.
Ne è segretario il segretario generale dell'ente.
Del consiglio nazionale fanno, altresì, parte, ai sensi della carta olimpica, i membri italiani del Comitato Olimpico Internazionale.
Alla direzione ed alla gestione amministrativa del CONI provvede la giunta nazionale.
Alle sedute, inoltre, assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il presidente del CONI, eletto dal Consiglio Nazionale, è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica e la carica dura quattro anni.
Il bilancio del CONI è approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Inoltre, in quanto ente pubblico, è soggetto a controllo contabile da parte della Corte dei Conti.
Lo scopo della legge è recitato dall’articolo 4. La Società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport. In particolare, la Società:
a) in base al contratto di servizio di cui all’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, fornisce servizi e prestazioni al Comitato Olimpico Nazionale Italiano al fine dell’espletamento da parte dell’ente dei compiti istituzionali che gli sono espressamente attributi dalla legge;
b) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;
c) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa a titolo esemplificativo la promozione e l’organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
d) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all’erogazione dei contributi per l’attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti indicati dal comma 630, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145; a tal riguardo, la Società istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i princìpi dell’ordinamento sportivo internazionale;
e) fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di operatori, potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo: compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all’oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell’interesse di terzi, gestire nell’ambito del patrimonio immobiliare amministrato attività di ristoro, foresterie e di vendita di spazi pubblicitari, svolgere le attività di marketing, di formazione e di consulenza in materia sportiva;
f) potrà operare quale società di ingegneria ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa vigente e pertanto potrà, tra l'altro, eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegate all’oggetto sociale anche svolgendo, ove consentito, il ruolo di soggetto aggregatore del mondo sportivo ex art. 9 del D.L. 66/2014 ;
g) potrà altresì partecipare ad altre società, consorzi, associazioni ed altri organismi dei quali potrà promuovere la costituzione, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa. La Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle società partecipate e svolgere ogni altra attività che sia collegata con un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività previste ai commi precedenti e non incompatibile con le stesse.
La Società agirà quale struttura operativa dell’Autorità di Governo competente in materia di sport e, in tale qualità, potrà svolgere ogni altra iniziativa connessa alla realizzazione delle attività di cui sopra. Almeno l'ottanta per cento delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’Autorità di Governo competente in materia di sport. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita al solo fine di assicurare economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
Comitati Regionali
NORD
Emilia Romagna Via Trattati Comunitari Europei, 7 - 40127 Bologna – Tel. 051551192 Fax: 0632723505
Presidente Andrea Dondi
Friuli Venezia Giulia – Stadio Nereo Rocco, Via dei Macelli, 5 - 34148 Trieste - Tel. 0408990911 Fax: 0632723506
Presidente Giorgio Brandolin
Liguria - Via Ippolito d'Aste, 3 - 16121 Genova - Tel. 010564174 Fax: 0632723508
Presidente Antonio Micillo
Lombardia - Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. 0271049412 Fax: 0632723509
Presidente Marco Riva
Piemonte - Via Giordano Bruno 191 - 10134 Torino - Tel. 011544160 Fax: 0632723512
Presidente Stefano Fabio Mossino
Trentino Alto Adige
Bolzano - Piazza Mazzini, 49 - Mazzini Platz, 49 - 39100 Bolzano – Bozen - Tel. 0471282140 Fax: 0471270625
Presidente Alexander Tabarelli De Fatis
Trento - c/o Casa dello Sport – SanbàPolis, Via della Malpensada, 84, piano 2°, 38123 Trento – Tel. 0461985080 Fax: 0632723522
Presidente Paola Mora
Valle d'Aosta - Località Borgnalle, 10m, 11100 Aosta Tel.: 016541090 Fax: 0165364212
Presidente Jean Dondeynaz
Veneto - Stadio Euganeo – Tribuna Sud - Viale Nereo Rocco - 35136 Padova - Tel. 049604094 Fax: 0632723519
Presidente Dino Ponchio
CENTRO
Abruzzo - Via Montorio al Vomano, 18 - 67100 L'Aquila Tel. 0862410406 0852056264 Fax: 0632723501
Presidente Enzo Imbastaro
Lazio - Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma - Tel. 063208509 - 063236053 Fax: 0632723507
Presidente Riccardo Viola
Marche - Strada Prov.le Cameranense 60131 Ancona Pala Prometeo Estra L. Rossini Tel. 0712868084 Fax: 0632723510
Presidente Fabio Luna
Molise – Via Sicilia, 116, 86100 Campobasso Tel.: 0874412610 Fax: 0632723511
Presidente Vincenzo D'Angelo
Toscana – Via Irlanda, 5 - 50126 Firenze - Tel. 055471791 Fax: 0632723516
Presidente Simone Cardullo
Umbria - Via Martiri dei Lager, 65 - 06128 Perugia - Tel. 0755009794
Presidente Domenico Ignozza
SUD
Basilicata - Via Appia, 208 - 85100 Potenza - Tel. 0971472185 Fax: 0632723502
Presidente Leopoldo Desiderio
Calabria - Via dei Correttori, 12 - 89127 Reggio Calabria - Tel. 0965890587 Fax: 063272 3503
Presidente Maurizio Basilio Condipodero
Campania - Via Alessandro Longo 46/E - 80127 Napoli - Tel. 0815793095
Presidente Sergio Roncelli
Puglia - Strada Madonna della Rena 5 - 70123 Bari - Tel. 0805343660 Fax: 5822692
Presidente Angelo Giliberto
ISOLE
Sardegna – Viale Bonaria, 66, 09125 Cagliari - Tel. 070660952
Presidente Bruno Perra
Sicilia – Via Emanuele Notarbartolo, 1/G - 90141 Palermo - Tel. 0916251858 Fax: 0632723515
Presidente Sergio D'Antoni
Federazioni Sportive Nazionali (fns)
riconosciute dal CONI
Con sede a Bologna
Via del Pilastro, 8 – cap 40127
Sede Operativa Via Giovanni Battista Piranesi, 46 20137 Milano
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) – tel. +39 02 497101149
Con sede a Roma
V.le Tiziano, 70 – cap 00196
Federazione Italiana Badminton (FIBa) – tel. +39 0683800708
Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC) – tel. +39 0683702408
Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) – tel. + 39 0683702501
Federazione Italiana Cronometristi (FICr) – tel. +39 0683702601
Federazione Ginnastica d'Italia (FGdI) – tel. +39 06879750
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) – tel. +39 0687974900
Federazione Motociclistica Italiana (FMI) – tel. +39 06 3248801
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) – tel. +39 0687980086
Federazione Italiana Pesistica (FIE) – tel. +39 0687973006
Federazione Pugilistica Italiana (FPI) – tel. +39 0632824204
Federazione Italiana Taekwondo (FITA) – tel. +39 0636858740
Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) – tel. +39 0687975534
Con sede a Roma
V.le Tiziano, 74 – cap 00196
Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) – tel. +39 0632297201
Federazione Italiana Canottaggio (FIC) – tel. +39 0687974819
Federazione Italiana Golf (FIG) – tel. +39 06 3231825
Federazione Italiana Hockey (FIH) – tel. +39 0683751132
Federazione Italiana Scherma (FIS) – tel. +39 06326591
Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) – tel. +39 068366846
Federazione Italiana Sport Rotellistici – Hockey e Pattinaggio (FISR già FIHP) – tel. +39 0691684006
Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV) – tel. +39 0645235200
Con sede a Roma
Via Vitorchiano, 107/109 – cap 00189
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) - Tel. +39 0633349425
Con sede a Roma
Via Vitorchiano, 113 – cap 00189
Federazione Italiana Bocce (FIB) – tel. +39 0687974623
Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) – tel. +39 0633481301
Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) – tel. +39 06911516800
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – tel. +39 0698960402
Federazione Italiana Tiro con L'Arco (FITARCO) – tel. +39 0691516918
Con sede a Roma
Stadio Olimpico – Curva Nord – cap 00194
Federazione Ciclistica Italiana (FCI) – tel. +39 0687975863
Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) – tel. +39 0687975901
Federazione Italiana Nuoto (FIN) – tel. +39 06362001
Federazione Italiana Rugby (FIR) – tel. +39 0645213118
Federazione Italiana Tennis (FIT) – tel. +39 0698372205
Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) – tel. +39 0689320125
Con sede a Roma
Stadio Olimpico – Curva Sud – cap 00194
Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) tel. +39 06819124
Federazione Italiana Triathlon (FITRI) – tel. +39 0691516733
Con sede in Roma
Aero Club d'Italia (AeCI) - Via Cesare Beccaria, 35/A - 00196 Roma - tel. +39 06 3608461
Automobile Club d'Italia (ACI) - Via Marsala, 8 - 00185 Roma – tel. +39 06 49981
Comitato Italiano Paralimpico – Via Flaminia Nuova 830 – 00189 Roma - +39 0687973112
Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) - Via Flaminia Nuova 830 - 00189 Roma – tel. +39 0633484703
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) - Via G. Allegri, 14 - 00198 Roma – tel. +39 06 84911
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) - Viale Sandolini, 79 - 00122 Lido di Ostia (Roma) – tel. +39 0656434801
Con sede a Milano
Via Piranesi 46 – cap 20137
Federazione Italiana Motonautica (FIM) - tel. +39 02 701631
Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard - (FISN) – tel. +39 02 75731
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) – tel. +39 02 75731
Con sede a Riccione
Via Forlimpopoli, 5 – cap 47838
Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS) - tel. +39 0541 790994
Con sede a Genova
Federazione Italiana Vela (FIV) - Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila, 40 - Torre A - 16129 Genova – tel. +39 010 544541
Coordinamento Nazionale DSA - Piazza Lauro De Bosis, 15 – 00135 Roma – tel. +39 0636851
Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS) - Via G.B. Piranesi 46 - 20137 Milano – tel. +39 02 70002609
Federazione Italiana Sport Bowling (FISB) - Via Francesco Antolisei 6 - 00173 Roma - tel. 06 3311705
Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB) – Via G. Washington 33 - 20148 Milano – tel. +39 02 70000333
Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS) - Via Repubblica 197 - 25068 Sarezzo (Bs) - tel. +39 030 8911092
Federazione Cricket Italiana (FCrI) – Largo Lauro De Bosis, 15 - 00192 Roma - 00135 Roma - tel. 0632723206
Federazione Italiana Dama (FID) - L.go Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma – tel. +39 0632723203
Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST) - Via Martiri dei Lager, 65 - 06128 Perugia – tel. +39 075 5002584
Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) – Voa della Malpensada, 84 - 38122 Trento – tel. +39 0461 231380
Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) - L.go Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma – tel. +39 0632723211
Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP) – Via Antonio Stoppano, 18 – 12100 Cuneo – tel. +39 0171 1871181
Federazione Scacchistica Italiana (FSI) - Viale Regina Giovanna, 12 - 20129 Milano – tel. +39 02 86464369
Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) - c/o Centro Remiero Prà - Via Prà, 6 - 16157 Genova – tel. +39 010 6671782
Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK) - Largo Lauro De Bosis 15 - 00135 Roma – tel. +39 0632723218
Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS) - Via Alessandro Manzoni, 18 - 20900 Monza (Mb) – tel. +39 039 321804
Federazione Italiana Twirling (FITw) – Via Novara, 1 – 28047 Oleggio (No) – tel. +39 0113175464
Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante (FITETREC-ANTE) - L.go Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - tel. +39 0632650231
Federazione Italiana Rafting (FIRaft) - Piazza San Paolo, 2 - 13900 Biella – tel. +39 3661825127
Federazione Italiana di American Football (FIDAF) - L.go Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma – tel. +39 0632723221
Associazione Italiana Cultura Sport (A.I.C.S.) - Via Barberini, 68 - 00187 Roma - tel. 064203941
Associazioni Sportive Sociali Italiane (A.S.I.) – Via Piave, 8 - 00187 Roma – tel. +39 0669920228
Centri Sportivi Aziendali Industriali (C.S.A.IN.) - Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma - tel. 065925637
Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) - Via Luigi Bodio, 57 - 00191 Roma - tel. 063294807
Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) - Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma - tel. 0668404550
Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) - Via Angelo Brofferio, 7 - 00195 Roma - tel. 063722206
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale (E.N.D.A.S.) - Via Merulana, 48 - 00185 Roma - tel. 064875068/9
Movimento Sportivo Popolare Italia (MSP) – Via Giulio Agricola, 115 - 00174 Roma - tel. 0689325604
Polisportive Giovanili Salesiane (P.G.S.) - Via Nomentana 175 - 00161 Roma - tel. 064462179
Associazione Centri, Sportivi Italiani (A.C.S.I.) - Via Montecatini 5 - 00186 Roma - tel. 06 6796389
Unione Italiana Sport Per Tutti (U.I.S.P.) - Largo Nino Franchellucci, 73 - 00155 Roma - tel. 06 439841
Unione Sportiva ACLI (U.S.ACLI) - Via Marcora, 18 - 00153 – Roma - tel. 06 58401
Attività Sportive Confederate (ASC) – Via Reno, 30 – 00198 Roma – tel. 068848874
Centro Nazionale Sportivo Libertas (C.N.S. Libertas) - Via Po, 22 - 00198 Roma - tel. 06.8840527
Organizzazione Per l’Educazione allo Sport (OPES) – Via Salvatore Quasimodo, 129, 00144 Roma – tel. 0655179340
ASSOCIAZIONI BENEMERITE
AMOVA
Associazione Medaglie d'Oro al Valore Atletico – Stadio Olimpico – Tribuna Tevere/ingresso 30 – 00194 Roma – Tel. 06327223409
ANAOAI
Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia - Stadio Olimpico – Tribuna Tevere/ingresso 30 – 00194 Roma – Tel. 0636857410
ANSMES
Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo - Stadio Olimpico - Tribuna Tevere, 00194 Roma – Tel. 0632723238
AONI
Accademia Olimpica Nazionale Italiana – Via della Pallacanestro – 00135 Roma – Tel. 0632729402 - Sede Operativa – Lgo Giulio Onesti, 1 – 00197 Roma
APEC
Associazione Pensionati CONI – Foro Italico – 00194 Roma – Tel. 0632723228
CESEFAS
Centro di Studi per l'Educazione Fisica e l'Attività Sportiva – Via Donatello, 20 – 00196 Roma – Tel. 063013325
Comitato Italiano Sport Contro Droga – Piazzale Foro Italico - Stadio Olimpico/ingresso 30 – 00135 Roma – Tel. 0632723749
CNIFP
Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play - Stadio Olimpico – Tribuna Tevere – 00194 Roma – Tel. 0636857806
CONAPEFS
Collegio Nazionale Professori Educazione Fisica e Sportiva - Via Donatello, 20 – 00196 Roma – Tel. 063013325
FIEFS
Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi . Stadio Olimpico – Tribuna Tevere – 00194 Roma – Tel. 0636854170
FISIAE
Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative – Via Favignana,4 – 00141 Roma – Tel. 0686800256
PI
Panathlon International – Distretto Italia – presso Villa Queirolo – Via Aurelia – 16035 Rapallo (Genova) – Tel. 018565295
SCAIS
Società per la Consulenza e per l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva – Piazzale Foro Italico Stadio Olimpico – Curva Sus/ingresso 22 – 00135 Roma – Tel. 0636854089
SOI
Special Olympics Italia – Via di Decima, 40 – 00144 Roma – Tel. 0652246448
UICOS
Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi – Lgo De Bosis, 15 – 00194 Roma – Tel. 0636857476
UNASCI
Unione Nazionale Associazione Sportive Centenarie d'Italia – Via Magenta, 11, c/o Reale Società G, - 10128 Torino – Tel. 0113093665
UNVS
Unione Nazionale Veterani dello Sport – Via Piranesi 46 – 20137 Milano – Tel. 0270104812
USSI
Unione Stampa Sportiva Italiana – Via dei Gladiatori - Stadio Olimpico – Tribuna Monte Mario/Sala Stampa – 00194 Roma – Tel. 063232537
Gruppi sportivi militari e Corpi dello Stato
Gruppi Sportivi Militari
Stato Maggiore della Difesa/V Reparto Affari Generale SMD
Via XX Settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06 46912181
Esercito - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma - tel. 06 46912181
Marina Militare – Ufficio Vela e Sport - Piazza della Marina 1 - 00196 Roma - tel. 06 36805388
Aeronautica Militare - Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma - tel. 06 49864833
Carabinieri - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 3 – 00197 Roma – tel. 06 80987737
Guardia di Finanza – Via Croviana 120 - 00124 Roma Castelporziano - tel. 06 51023500
C.I.S.M. - 26, Rue Jacques Jordaens - 1000 Bruxelles (Belgique) - tel. 00322 647.68.52
Corpi dello Stato
Polizia di Stato – Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma - tel. 06 4657031
Polizia Penitenziaria - Largo L. Daga, 2 - 00164 Roma - tel. 06 665911
Vigili del Fuoco - P.za Scilla, 2 - 00178 Roma – Capannelle – tel. 06 716362809
ALTRE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
Comitato Olimpico Sammarinese (C.O.N.S.) - Via Rancaglia, 30 - 47899 Serravalle - Repubblica di San Marino – tel. +378 0549.88.56.00
Confederazione Italiana Campeggiatori – Federcampeggio - Via Vittorio Emanuele 11 - 50041 Calenzano (FI) - Tel. +39 055.882391
Club Alpino Italiano (C.A.I) - Via E. Petrella, 19 - 20124 Milano - tel. 02/2057231
Ente Nazionale per le corse al trotto (E.N.C.A.T.) – Viale del Policlinico 131 - 00161 Roma – tel. +39 06 4116421
Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.) - Sede Nazionale – Via Imperiale 14 – 16143 Genova
Associazione Nazionale Allevatori Cavalli purosangue (ANAC),già Jockey Club Italiano (J.C.I.) - Viale Federico Caprilli, 30 - 20151 Milano Tel.: 02.33004116 - 02.39210416
Lega Navale Italiana (L.N.I.) - Presidenza Nazionale - Via Guidubaldo Del Monte 54 – 00197 Roma – tel. 06 80913701 – 06 80913702
Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca (M.I.U.R.) - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma – tel. 06 5849 1
Stato della Città del Vaticano – ASD Sport in Vaticano Palazzo – CP 209 – 00120 Città del Vaticano – tel. 3334471506
Unione Nazionale per l’incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.) – Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - tel. +39 06 46651
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Antidoping
Comunicazioni sul Collegio di Garanzia
Corte Nazionale di Appello Antidoping
Territorio e Promozione
Onorificenze
Garante del Codice di Comportamento Sportivo
Procura Generale dello Sport
Collegio di Garanzia dello Sport
Professioni Sportive
Commissione Impianti Sportivi
Progetti UE
Attività sociale
LO SPORT NEL MONDO
Comitato Internazionale Olimpico
Fondato il 23 giugno 1894 dal barone Pierre de Coubertin (1863 – 1937)
É il massimo organo sportivo mondiale preposto ella direzione del movimento olimpico e al controllo dei Giochi. É l’autorità suprema e l’arbitro, in ultima istanza. di tutte le questioni concernenti i Giochi e il movimento olimpico.
Ha lo scopo di assicurare la regolare celebrazione dei Giochi Olimpici, rendendoli sempre più degni della loro gloriosa storia e del nobile ideale cui si sono ispirati, per farli rivivere, il barone de Coubertìn e i suoi collaboratori, di promuovere la pratica dello sport dilettantistico e l’educazione fisica e sportiva e di rafforzare la collaborazione e l’amicizia dei giovani di tutti i Paesi senza alcuna distinzione per motivi di razza, di religione o dì politica, il Comitato Olimpico Nazionale delega la sua autorità alle Federazioni Sportive Internazionali per quanto attiene al controllo tecnico delle gare olimpiche, restando l’arbitro supremo. In tutte le materie i poteri del CIO sono comunque sovrani.
I COMITATI NAZIONALI OLIMPICI
Soltanto i Comitati Nazionali Olimpici (C.N.O.) riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico sono autorizzati ad iscrivere concorrenti ai Giochi Olimpici ed alle prove eliminatorie. Quindi, perché gli atleti di una nazione o di una regione geografica possano partecipare ai Giochi, è necessario che vi sia in questa nazione un Comitato Nazionale Olimpico; comprendente almeno cinque Federazioni Nazionali. Queste Federazioni devono a loro volta essere affiliate alle Federazioni Internazionali che regolamentano il loro sport ai Giochi Olimpici. Per essere riconosciuti dal Comitato Internazionale Olimpico, i Comitati Nazionali Olimpici devono esercitare la loro attività in conformità alle regole ed agli ideali del movimento olimpico.
I Comitati Nazionali Olimpici hanno lo scopo di incrementare e proteggere il movimento olimpico e lo sport dilettantistico. Essi devono collaborare con le organizzazioni nazionali dello sport dilettantistico (Federazioni Nazionali) affiliate alle Federazioni Internazionali, riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico quali enti che difendono e fanno rispettare le regole del dilettantismo.
Un Comitato Nazionale Olimpico non può riconoscere più di una Federazione nazionale per ogni sport e, detta Federazione, deve essere affiliata alla Federazione Internazionale riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico.
I Comitati Nazionali Olimpici hanno il dovere, insieme con le Federazioni Nazionali, di organizzare e controllare la rappresentativa nazionale della loro Nazione ai Giochi Olimpici.
FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI
Sul piano mondiale, le Federazioni Sportive Internazionali esercitano una funzione di organizzazione e amministrazione analoga a quella delle Federazioni Sportive Nazionali sul piano nazionale.
Costituiscono gli elementi di una amministrazione mondiale della pratica sportiva.
Le Federazioni Sportive Internazionali collaborano con il CIO dal quale sono riconosciute. Infine il CIO considera di classe olimpica altre organizzazioni internazionali tra cui la Federazione Internazionale di Medicina, l’Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, la Federazione Internazionale dello Sport Universitario.
POSIZIONE GIURIDICA DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Nell’ambito dello sport riferito al gruppo organizzato alla pratica di una disciplina corrono le parole: associazione e società.
La società non è altro che il contratto con cui due o più persone decidono di unire insieme determinati beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividere gli utili che si avranno.
L’associazione, invece, è l’insieme organizzato di persone o enti che si prefiggono uno scopo comune.
Generalmente nello sport non c’è scopo di lucro ed è giusto che il gruppo di cittadini e, o di atleti che si prefiggono una disciplina, si organizzino e prendano il nome di associazione.
Nel rispetto della Costituzione Italiana (articolo 17 e 18), le associazioni sportive sono strutture di natura privata, ai sensi del Titolo II, Capo II e III del codice civile, e sono associazioni di fatto, in quanto esse possono, come ogni altro ente non commerciale di tipo associativo, assumere le vesti di ente riconosciuto o non riconosciuto.
Titolo II capo II Codice Civile
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14 - Atto costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico [c.c. 16, 33, 1350, n. 13, 2699].
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
2. Per la sede vedi l'art. 46 c.c.; per il foro generale delle persone giuridiche vedi l'art. 19 c.p.c.; per la capacità processuale vedi gli artt. 75 e 78 c.p.c.; per le notificazioni vedi l'art. 145 c.p.c.
Art. 15 - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
1. La donazione resta sempre impugnabile in caso di azione di riduzione per lesione della legittima (art. 555 c.c.) e nel caso di esercizio dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.).
Art. 16 - Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede [c.c. 46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa (3) nelle forme indicate nell'articolo 12 [c.c. 21].
1. Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
2. L'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha così disposto: «Art. 2. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto».
3. Vedi l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 17 - Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
La persona giuridica non può acquistare beni immobili [c.c. 812], né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati [c.c. 649] senza l'autorizzazione governativa [c.c. 473, 782].
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto [c.c. 255; disp. att. c.c. 5, 6, 7].
1. Articolo abrogato dall'art. 13 L. 15 maggio 1997, n. 127 (Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.), in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Vedi L. 20 maggio 1985, n. 206, per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici e la L. 20 maggio 1985, n. 222, sul sostentamento del clero cattolico, nonché l'articolo unico della L. 5 giugno 1850, n. 1037, sulla disciplina degli acquisti dei corpi morali e le norme di esecuzione approvate con R.D. 26 giugno 1864, n. 1817. Per quanto concerne gli enti ecclesiastici, vedi l'art. 9, L. 27 maggio 1929, n. 848 e gli artt. 18-22 delle norme di esecuzione approvate con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.
3. Vedi D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 18 - Responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
Art. 19 - Limitazioni del potere di rappresentanza.
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [c.c. 25, 34, 1387, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384].
Art. 20 - Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [c.c. 2364, n. 1].
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [c.c. 2367; disp. att. c.c. 8].
Art. 21 - Deliberazioni dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [c.c. 2368]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [c.c. 16, 34, 2365; disp. att. c.c. 4].
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione [c.c. 29, 30; disp. att. c.c. 11] e la devoluzione del patrimonio [c.c. 28, 31, 32] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 22 - Azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [c.c. 21, 2393] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Art. 23 - Annullamento e sospensione delle deliberazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [c.c. 25, 1109, 1137, 2377; c.p.c. 69].
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [c.c. 2378; disp. att. c.c. 10].
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.
1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 24 - Recesso ed esclusione degli associati.
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [c.c. 16, 2284, 2322].
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25 - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 26 - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
L'autorità governativa (1) può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 27 - Estinzione della persona giuridica.
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa (3), su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.
1. Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
2. L'art. 6 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha così disposto:«Art. 6. Estinzione della persona giuridica.1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche».
3. Vedi l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 28 - Trasformazione delle fondazioni.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa (1), anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 29 - Divieto di nuove operazioni.
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [c.c. 21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [c.c. 18, 22, 33, 1292, 2279, 2449].
Art. 30 - Liquidazione.
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [c.c. 27] o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [c.c. 31; disp. att. c.c. 11] .
1. Vedi, per quanto riguarda la liquidazione coatta amministrativa, il titolo V della L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).
Art. 31 - Devoluzione dei beni.
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento [c.c. 21, 28] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [c.c. 2964], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 32 - Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa (1) devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 33 - Registrazione delle persone giuridiche.
In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica [c.c. 34] e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.
1. Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
2. L'art. 3 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha così disposto: «Art. 3. Registro delle persone giuridiche.1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.».
3. Vedi l'art. 5, L. 20 maggio 1985, n. 222, sul sostentamento del clero.
Art. 34 - Registrazione di atti.
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori [c.c. 18] con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione [c.c. 27], il cognome e il nome dei liquidatori.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
1. Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
2. L'art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 così disposto: «Art. 4. Iscrizioni nel registro.1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.».
3. Vedi l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 35 - Disposizione penale.
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con l'ammenda da euro 10 a euro 516 (1)(2)(3).
1. Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.Precedentemente il presente comma era così formulato: «Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da euro 10 a euro 516».
2. L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa.
3. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel regolamento emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 dello stesso.
Titolo II, Capo III Codice Civile
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36 - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
1. Per quanto concerne la costituzione dei Fondi pensione come soggetti giuridici, di natura associativa, vedi l'art. 4, commi 1 e 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.
Art. 37 - Fondo comune.
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [c.c. 38]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 38 - Obbligazioni.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [c.c. 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Art. 39 - Comitati.
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40 - Responsabilità degli organizzatori.
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [c.c. 1292] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41 - Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [c.c. 1292] delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente
Art. 42 - Diversa destinazione dei fondi.
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa (1) stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
1. Vedi, l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.
Una volta optato quale forma debba avere l’associazione sportiva, se “riconosciuta” e quindi disciplinata dal titolo II capo II del codice civile o “non riconosciuta”, quindi prevista dal Titolo II, capo III del codice civile, si potrà scendere nelle norme specifiche sportive.
La legge 289/2002 ha previsto la possibilità per gli enti che svolgono attività sportiva a livello dilettantistico, di costituirsi in forma di associazione, società di capitali senza scopo di lucro o in cooperative e di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991.
La distinzione dell’attività sportiva tra dilettantistica e professionale viene effettuata dall’ordinamento sportivo e dalle federazioni sportive.
La legge 91 del 1981 definisce difatti quali sono gli elementi da indagare al fine di poter definire un’attività sportiva dilettantistica o professionale, mentre alcune tipologie di sport sono state a priori classificate come professionali dalle federazioni sportive.
L’art. 2 della legge 91/1981 definisce infatti che “ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
Il CONI svolge un ruolo fondamentale nell’attività svolta dalle associazioni dilettantistiche in quanto il suo riconoscimento dell’ente è elemento essenziale per la conferma definitiva del "il riconoscimento ai fini sportivi", che si tratta di un riconoscimento diverso da quello sopra esposto previsto dal codice civile, alle associazioni, società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, oltre che condizione necessaria, come previsto dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare del 21 febbraio 2014, per poter usufruire delle agevolazioni a favore della tassazione dei compensi erogati da tali enti.
Riassumendo quanto fin qui esposto l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), è un ente non commerciale di tipo associativo, che svolge attività di tipo sportivo, compresa l’attività didattica di tipo dilettantistico, senza scopo di lucro, al fine di raggiungere uno scopo solidaristico, che può essere riconosciuta o non riconosciuta ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica e che però per ottenere il “riconoscimento” del fine sportivo deve iscriversi al Registro Unico tenuto dal CONI, il quale provvederà con cadenza annuale all’invio dei dati afferenti l’attività esercitata dall’ASD, all’Agenzia delle Entrate.
L’anima delle associazioni sportive dilettantistiche e quindi le loro caratteristiche fondanti, qui sopra esposte, non sono state toccate dalla riforma del terzo settore, ma le dinamiche sono molteplici e valevoli di attenzione, oltre meritevoli di specifici approfondimenti.
COSTITUZIONE – STATUTO SOCIALE – REGOLAMENTO ORGANICO
Si chiama “atto costitutivo” il momento in cui due o più persone si riuniscono e stabiliscono di fondare un’associazione, senza scopo di lucro, per promuovere determinate attività sportive, formative, ricreative e culturali.
Successivamente gli associati fondatori dovranno regolamentare la vita associativa, per cui elaboreranno lo statuto sociale e il regolamento organico.
Infine, atto costitutivo, statuto e regolamento saranno trascritti sui libri sociali o su carta legale e registrati presso l’ufficio delle entrate, atti privati, competente per territorio oppure gli atti potranno essere redatti con l’intervento di un notaio.
Un’associazione sportiva per essere affiliata ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI, deve possedere uno statuto democratico, cioè tutti gli associati possono concorrere alle cariche elettive, senza alcuna discriminazione. Questo in armonia con la costituzione italiana.
AMMISSIONE ASSOCIATI – SEGRETERIA
Dopo richiesto il codice fiscale, l’associazione può iniziare l’attività.
In base a quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento organico, l’ammissione degli associati avverrà dietro presentazione di una domanda con allegata scheda di valutazione medica-sportiva, laddove l’associato voglia svolgere attività ludico-motoria e, o agonistica.
La segreteria appronterà i relativi moduli e un “elenco associati” con schedario.
Inoltre, terrà aggiornato il libro verbali delle riunioni, del consiglio di presidenza e delle assemblee degli associati. Possiederà un organigramma con gli incarichi e le presenze.
L’associazione sportiva è esclusa dalla tenuta delle scritture contabili, in quanti le attività a favore degli associati non sono da considerarsi “attività commerciali”. Per comodità ed organizzazione, avrà un libro “entrate – uscite” e un blocco ricevute.
ATTI UFFICIALI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATTO COSTITUTIVO (fac-simile)
L’anno ------------------------------(in cifre), il giorno ----- (dodici) del mese di -------------- in --------------, Via------------------n. ---- 133, sono presenti:
cognome, nome, generalità, residenza, professione, codice fiscale
(ripetere per ogni persona che prenda parte alla fondazione)
ART. 1
E’ costituita tra i comparenti la “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA--------------------------”.
L’Associazione ha carattere volontario e non persegue finalità di lucro e capitale sociale.
Ha come compiti, tra l’altro, quelli di realizzare proposte sportive, culturali del tempo libero e di cultura volte a rappresentare il decentramento sportivo e culturale, in un rapporto costruttivo con le istituzioni con le altre realtà sportive del territorio, cittadine, nazionali e internazionali.
La sede é stabilita in--------------, via-----------------------------------------
ART. 2
L’Associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma.
ART. 3
La “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTNTISTICA---------------------” ha lo scopo, l’amministrazione e l’organizzazione previsti dallo statuto, che, approvato dai comparenti, al presente atto si allega sotto la lettera “ A “, perché ne formi parte integrante e sostanziale.
ART. 4
A comporre il primo direttivo inizialmente di (numero in lettere) membri e fino al (giorno in cifra) (mese a lettere) (anno in cifra), vengono dai comparenti all’unanimità nominati: (cognome e nome di ogni persona), i quali, presenti, accettano la carica loro conferita e, contestualmente, procedono ad eleggere tra di loro, quale presidente: ----------- (cognome e nome), vice presidente: ----------- (cognome e nome),, segretaria: ----------- (cognome e nome),, che accettano.
ART. 5
Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo e dall’allegato statuto si applicano le vigenti norme in materia di associazione sportiva dilettantistica.
ART. 6
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono divise in parti uguali fra i comparenti.
Firme di tutti i comparenti
STATUTO (fac-simile)
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile ed al D.Lgs. 04 dicembre 1997 n. 460, l’Associazione sportiva culturale e ricreativa denominata:
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILENTATISTICA ---------------------------- “in sigla “A.S. D. --------------------------- “
Art. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in------------– Via--------------------------N. -------------, cap: ------------
Art. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE
L’Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dell’uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.
L’Associazione, mediante l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa, curare la preparazione e gestione di squadre delle varie discipline, promuovere le attività promozionali e sportive nelle sue varie e specifiche articolazioni. Potrà altresì occuparsi di tutte quelle attività legate al benessere della persona.
L’associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:
= svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
= promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne;
= organizzare tornei, corsi, stages, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
= organizzare gite, viaggi, soggiorni, e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
= pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;
= realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
= utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
= organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o Partecipanti;
condurre e gestire impianti sportivi e ricreativi;
= somministrare alimenti e bevande ai Soci, Associati o Partecipanti.
L’Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di promozione Sociale e Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente statuto.
Art. 4 – ASSOCIATI
L’associazione riconosce la qualità di Associato a tutti quelli che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale, portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno poteri e responsabilità sociali, potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo.
Tutti gli associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni socio può esercitare un solo voto.
Gli associati eleggono gli Organi Direttivi dell’Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l’esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa dell’Associazione.
Gli associati, in numero indeterminato, si suddividono in:
ASSOCIATI ORDINARI – Sono gli Associati che costituiscono l’Associazione, ne condividono le finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali.
ASSOCIATI ONORARI – Sono gli Associati che si sono particolarmente distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo.
Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all’atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite da Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 5 - PATRIMONIO
Il Patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dalle varie attività sportive, culturali, didattiche, e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie delle attività organizzate dall’Associazione stessa.
Art. 6 - DISTRIBUZIONE DI UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte per legge.
L’eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.
Art. 7- DOMANDA DI AMMISSIONE
Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:
a) presentare domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando il modulo
predisposto in ogni sua parte;
b) accettare le norme del presente Statuto;
c) versare la quota associativa.
L’ammissione a Associato è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione a Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
La qualifica di Associato o Partecipante dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi dell’Associazione. Essi hanno il dovere di difendere nel campo sportivo ed in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.
Art. 9 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione.
A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato allo Associato i fatti che giustificano il provvedimento. Il medesimo ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.
Art. 10 – ANNO SOCIALE
L’Anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 11 – ORGANI
Gli Organi Sociali sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Art. 12 – ASSEMBLEA
L’Assemblea degli Associati è sovrana ed è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 13 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli Associati che siano in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Associato ha diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale, peraltro, non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza od altro mezzo equipollente.
Art. 14 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull’indirizzo generale dell’attività e la gestione dell’Associazione;
b) approva, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
c) elegge il Consiglio Direttivo;
d) delibera, in via straordinaria, sulle modifiche dello statuto.
Art. 15 – CONVOCAZIONE
La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno degli Associati, potranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell’Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale o di attività, con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni.
Art. 16 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE
Tanto l’Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Art. 17 – MODIFICHE STATUTO
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea Straordinaria degli Associati e solo se poste all’ordine del giorno.
Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri e nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente e nomina, anche al di fuori dei suoi membri, il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio olimpico. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voto prevale quello del presidente.
Art. 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea del presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
b) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
c) delibera sulle domande dì ammissione dei nuovi Soci;
d) predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea, riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;
e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
f) designa i collaboratori preposti alle varie attività;
g) convoca l’Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.
Art. 20 - IL PRESIDENTE
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna l’Associazione. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle funzione dal vicepresidente.
Art. 21- DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell’Assemblea degli Associati.
Art. 22 - SETTORI E SEZIONI
L’Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria Sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 23 - TRASFORMAZIONE
L’Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge.
Art. 24 - CLAUSOLA COMPROM1SSORIA
Tutte le eventuali controversie tra Associati e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due saranno nominati dalle parti, il terzo sarà deciso dalle due parti nominate o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale; essi giudicheranno ex bono ex equo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.
Art. 25 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale degli Associati convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione di almeno 4/5 degli Associati e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.
In caso di scioglimento, il Patrimonio dell’Ente sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l’Associazione sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, lo Statuto delle Federazioni e degli Enti appartenenza nonché le norme del Codice Civile.
Data
Firma di tutti gli Associati
VERBALE
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI (fac-simile)
Protocollo N.
Nell’anno==in lettere === (in cifre), il giorno === in lettere === (in cifre), del mese di === in lettere===, in =====, via ===============, n ====, alle ore =====, si è riunita in ===prima o seconda === convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, l’assemblea dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ==========, giusta convocazione del presidente datata ======== con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
Sono presenti di persona o per delega
Presiede
Funge da segretario:
Prende la parola il presidente ===== che dichiara validamente costituita l’assemblea, essendo intervenuti n. === Associati su === ed apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.
Punto primo all’ordine del giorno
=== resoconto della discussione ===
Si passa al secondo punto all’odg
=== resoconto della discussione ===
Si passa al terzo punto odg.
=== resoconto della discussione ===
Si passa al quarto il punto odg
=== resoconto della discussione ===
Alle ore =====, non essendovi altri punti all’odg da discutere, neppure fra le eventuali e varie, il presidente dichiara chiusa l’assemblea, dopo aver dato lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il segretario
Gli Associati
ATTI UFFICIALI DELLA DIREZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
VERBALE
CONSIGLIO DIRETTIVO (fac-simile)
Protocollo N.
Nell’anno==un lettere === (in cifre), il giorno === in lettere === (in cifre), del mese di === in lettere===, in =====, via ===============, n ====, alle ore =====, si è riunito il consiglio direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ==========, giusta convocazione del presidente datata ========, con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
Sono presenti di persona o per delega
Presiede
Funge da segretario:
Prende la parola il presidente ===== che dichiara validamente costituito il consiglio direttivo, essendo intervenuti n. === consiglieri su === ed apre la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.
Punto primo all’ordine del giorno
=== resoconto della discussione ===
Si passa al secondo punto all’odg
=== resoconto della discussione ===
Si passa al terzo punto odg
=== resoconto della discussione ===
Si passa al quarto il punto odg
=== resoconto della discussione ===
Alle ore =====, non essendovi altri punti all’odg da discutere, neppure fra le eventuali e varie, il presidente dichiara chiuso il consiglio, dopo aver dato lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Il segretario
Gli Associati
ORGANIGRAMMA DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (fac-simile)
Consiglio Direttivo
Presidente -------- nome e cognome -------------
Via ----------- Cap ----------- Città ----------- tel. -----------
Vice-presidente -------- nome e cognome -------------
Via ----------- Cap ----------- Città ----------- tel. -----------
Segretario -------- nome e cognome -------------
Via ----------- Cap ----------- Città ----------- tel. -----------
Ripetere per i consiglieri e per ogni altra carica
Delegati per attività
Delegato sign.re/sig.ra ------------ nome e cognome ---------------- per l’attività -------------
Via ----------- Cap ----------- Città ----------- tel. -----------
Ripetere per il numero dei delegati
Elenco Associati
(1) (2) Cognome e Nome Indirizzo N. Tessera/Assicurazione
---- ---- ---------------------- ----------- --------------------------------
---- ---- ---------------------- ----------- --------------------------------
---- ---- ---------------------- ----------- --------------------------------
Ripetere per il numero degli associati
1) indicare se si tratta di nuovo iscritto o di rinnovo
2) indicare la categoria
DELEGA (fac-simile)
Su carta intestata dell’Associazione
Protocollo e data
Si delega il sign.re/sig.ra ---------------- (cognome, nome, generalità e documento di riconoscimento) ------------- a rappresentare, a tutti gli effetti, l’Associazione, in occasione del --------------------- che avrà luogo a ------------il -----------------
Il Presidente
Firma e timbro
NULLA OSTA (fac-simile)
Su carta intestata dell’Associazione
Protocollo e data
Nulla osta, da parte di questa Associazione, che l’atleta ------------- (cognome, nome, generalità e numero tessera FSN o EPS) --------- si tesseri per altra associazione o società sportiva.
Il Presidente
Firma e timbro
ATTI UFFICIALI DEGLI ASSOCIATI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE (fac-simile)
Al Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica --------------------------------
Il sottoscritto ========== (cognome, nome, luogo e data di nascita) ===, domiciliato a ========== via ========== n ===== Cap ===== Tel. ======== presenta domanda d’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica =============== per se stesso e, o in qualità di genitore esercente la patria potestà o persona di famiglia per ========== (indicare la relazione di parentela e di seguito i dati anagrafici e il domicilio).
Dichiara di conoscere e di accettare lo statuto, il regolamento e che le notizie anagrafiche sopra riportate corrispondono al vero.
Allega: a) scheda di valutazione medico sportiva; b) quota associativa annua di euro ======== per iscrizione, assicurazione e frequenza.
Solleva da qualsiasi responsabilità l’Associazione Sportiva Dilettantesca, dirigenti ed istruttori in ordine a incidenti, salvo quanto previsto dal rapporto assicurativo.
Data
Firma
SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA (fac-simile)
Dati Anagrafici
Cognome, nome, data e luogo di nascita di nascita
Residenza e telefono
Rilievi anamnestici
Esame obiettivo
Paramorfismi
Visus/Udito/Fonazione
Valori Morfologici – Peso/Statura/altezza seduto/Perimetro toracico insp/esp/Grande apertura
Reperti funzionali – Pressione arteriosa a riposo/Frequenza cardiaca a riposo/Frequenza cardiaca max dopo sforzo
Vaccinazioni
Giudizio conclusivo/Idoneo/non idoneo
Data
Firma del medico
n. iscrizione ordine
ESPOSTI
Nello sport, un esposto è una segnalazione e protesta. Non ha effetto immediato, ma può autorizzare l’organo tecnico a controlli d’ufficio e a prendere provvedimenti dove si ravvisi la necessità o dove si ripete l’irregolarità registrata.
RECLAMO
La presentazione di un reclamo varia da sport a sport. Tuttavia vi sono dei fattori comuni. Questi sono: limite di tempo, modalità di presentazione, tassa-reclamo, firma del presidente o del responsabile della squadra (capitano).
Il reclamo può essere:
In prima istanza e va presentato all’organo tecnico locale.
In seconda istanza e va presentato alla commissione tecnica.
In unica istanza e va presentato alla commissione tecnica in campo.
Un reclamo può essere:
Respinto e si incamera la tassa.
Parzialmente accolto e si restituisce la tassa.
Accolto e si restituisce la tassa.
Impossibile e si restituisce tassa e incartamento.
Un reclamo può essere anche non esaminato per vizio di forma.
LA CONTABILITA’
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
di Maurizio Longega
INDICE
01 Finalità dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Il concetto / Le attività /L’attività svolta in seno al CONI, agli Enti di Promozione e a Organismi Nazionali ed Internazionali. / Prestazioni degli associati / Costituzione e statuto sociale
02 L’amministrazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (Consiglio Direttivo)
03 Libro verbali assemblee e del consiglio direttivo
04 Libro soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
05 Il preventivo e la ripartizione delle spese
06 L’esazione delle quote di partecipazione
07 Il libro cassa
08 Sollecito delle quote di partecipazione
09 Il rendiconto
10 I fondi di riserva
11 L’archivio
12 L’Imposta sul valore aggiunto
13) Il protocollo
01
Finalità dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Il Concetto
Il concetto di associazione trova origine nella costituzione della Repubblica Italiana che, nella parte prima, “Diritti e doveri dei cittadini”, all’articolo 18, stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati dalla legge penale. Tale diritto è regolamentato nel Capo II del Titolo II del Libro I, negli articoli del Codice Civile, che vanno dal 14 al 42. In particolare, l’articolo 36 recita dell’ordinamento e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute, le cui caratteristiche sono tipiche della quasi totalità delle associazioni sportive dilettantistiche.
Le attività
Un’associazione sportiva dilettantistica, apartitica e apolitica, svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. E’ costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.
Ha, per finalità, praticare, sviluppare e diffondere un’attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport (gare, tornei, campionati, corsi interni di formazione e di addestramento).
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria d’impianti e attrezzature sportive.
L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, anche, tra l’altro:
· contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
· favorire l’estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;
· avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
· organizzare, nell’ambito della propria sede, e in favore esclusivo dei propri associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento, servizi accessori quali l’attività di mescita interna e il servizio mensa – curandone direttamente o indirettamente la gestione – secondo quanto previsto dal D.P.R. 22/12/1986 n. 917, Testo Unico art. 148, per le associazioni di promozione sociale compresi tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25/08/1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni;
· sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e d’idee, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo;
· istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti sia temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;
· svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.
L’attività svolta in seno al CONI, agli Enti di Promozione e a Organismi Nazionali e Internazionali.
L’associazione sportiva dilettantistica può anche aderire a enti di promozione, federazioni sportive e organismi nazionali e internazionali. In tal caso, l'associazione sportiva dilettantistica accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli o enti, sia nazionali sia internazionali, ai quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari. Pertanto, ne adotta e osserva lo statuto e i regolamenti, così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell’ente medesimo.
Nel caso di svolgimento di attività sportive agonistiche, l’Associazione potrà inoltre, aderire alle federazioni nazionali sportive del CONI, in relazione alle diverse discipline sportive praticate.
Inoltre, l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni e a tutte le disposizioni statutarie degli enti cui aderisce e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’ente stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all’attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante allo statuto sociale le norme degli statuti e dei regolamenti federali e nella parte concernente l’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Prestazioni degli associati
L’associazione sportiva dilettantistica, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita. L’Associazione, in caso di necessità, può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, secondo le norme di legge di riferimento.
Costituzione e statuto sociale
La costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica avviene attraverso l'atto costitutivo, che è il negozio che può stipularsi nella forma d’atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata, secondo le richieste di legge. Se non è richiesta alcuna forma, l'atto costitutivo può essere stipulato anche in forma di scrittura privata o persino verbalmente (senza la forma scritta). Il carattere contrattuale fa sì che l’atto sia sottoposto alle regole dei contratti e in particolare alle regole degli articoli 1362 e seguenti del codice civile.
Il contratto di associazione è un contratto plurilaterale consensuale con comunione di scopo, il cui fine è la realizzazione di un interesse comune a tutti i partecipanti.
Il contratto di associazione si differenzia da altri contratti in conformità a tre elementi: lo scopo la struttura e l’organizzazione.
Lo scopo è l’interesse di natura ideale, o comunque non economica dei soggetti ed è chiaramente desumibile da fatto che i conferimenti dei soci sono a fondo perduto e, al momento dell’estinzione dell’associazione, i beni non sono ripartibili tra i soci, ma devono essere devoluti a organizzazioni similari.
Lo scopo di natura ideale dell'associazione non viene meno qualora sia svolta anche un'attività economica, a condizione che quest'ultima costituisca un mezzo per raggiungere le finalità sociali.
La struttura è aperta, nel senso che nuove parti possono inserirsi, senza che avvenga una modifica dell'atto costitutivo; in tale modo, l'associazione potrà contare un numero illimitato di soci. Un diritto, tuttavia, limitato al libero arbitrio degli amministratori (consiglio direttivo) circa l’ammissione o meno di soci. E, laddove, l’atto costitutivo lo vietasse, lo renderebbe nullo.
Infine, l’organizzazione che obbligatoriamente, al minimo, sarà composta dall’assemblea dei soci e dagli amministratori (consiglio direttivo). La prima costituisce l’organo diretto a esprimere la volontà degli associati, la seconda è l’organo esecutivo ovvero a dare attuazione alla delibera dell’assemblea.
Questi gli elementi tipici comuni a tutte le associazioni.
Il Codice civile, poi, distingue associazioni riconosciute e non riconosciute.
Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dallo Stato, del quale non tratteremo, parlando solo dell’associazionismo dilettantistico che investe la gran parte delle società sportive. Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti di più persone associate tra loro e rette dagli accordi dei soci, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento.
La legge stabilisce il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il primo è il documento che manifesta la volontà di realizzare all'associazione, il secondo contiene le norme organiche che regolamentano la struttura e la vita della stessa.
I due documenti normalmente sono separati, ma costituiscono due aspetti di un unico contratto di associazione, che segue i principi generali del negozio giuridico e dei contratti, nel quale lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo.
Lo statuto e l'atto costitutivo devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione.
Devono indicare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Possono inoltre contenere le norme concernenti, l’estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate dall’assemblea dei soci.
Di contro la legislazione tributaria, in continua evoluzione e aggiornamento, prescrive dei precisi contenuti statutari e obblighi comportamentali.
Di seguito la specifica di taluni articoli che devono presiedere allo statuto.
Denominazione – Identifica l’associazione e riceve tutela dalla legge di uso in via esclusiva
Lo scopo – Deve differenziare l’associazione dalla società commerciale. Non deve avere fini lucro, in modo diretto oppure indiretto, inoltre, deve essere lecito e non in contrasto con le disposizioni di legge.
Il patrimonio e il fondo comune – L’esistenza di un patrimonio per raggiungere gli scopi e garantire i creditori per le obbligazioni assunte differenzia le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute. Patrimonio che è un’entità variabile e che forma il fondo comune di un’associazione dilettantistica costituitosi con i contributi degli associati e con i beni acquistati con detti contributi.
Capacità patrimoniale – La legge include i beni acquistati con i contributi degli associati. Ne consegue che un’associazione ha la capacità di acquistare beni mobili, mobili registrati e valori mobiliari che saranno intestati al legale rappresentante pro – tempore, mentre non possono accettare eredità, donazioni (escluse quelle modeste) e legati, come vogliono gli articoli 600 e 786 del Codice Civile.
La sede – E’ il luogo, indicato nello statuto, dove è esercitata l’attività dell’associazione e deve intendersi “principale”, dove ve ne siano altre (secondarie, coordinate, integrate e così via).
L’assemblea – E’ l’organo volitivo e sovrano dall’associazione.
Gli amministratori – Sono l’organo esecutivo dell’associazione e i loro poteri prendono forma dal contratto di associazione (statuto).
L’ordinamento interno e l’amministrazione – Sono regolati dagli accordi degli associati (statuto). In linea di massima la struttura organizzativa è formata da un organo esecutivo da quello rappresentativo e deliberativo.
Altri organi statutari – L’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere organi con compiti di controllo (Revisori dei Conti) e di disciplina (Probiviri)
Diritti e obblighi degli associati, condizione di ammissione - Sono diritti degli associati: intervenire all’assemblea, votare, impugnare le delibere, recedere, accedere alle cariche sociali e così via. E, comunque, non potranno essere vantati diritti previsti dallo statuto. Di contro, sono obblighi: conferire quote e contributi, somme una tantum, somme supplementari e così via. Riguardo all’ammissione: è interesse comune che gli interessati abbiano determinati requisiti statutari e ciò non fa automaticamente sorgere il diritto entrare come nuovo socio
Recesso ed esclusione degli associati – L’associato può sempre recedere, dando comunicazione scritta, almeno tre mesi prima, con effetto allo scadere dell’anno. E’ sempre ammesso il recesso per giusta causa, mentre l’esclusione degli associati, per gravi motivi, è deliberata dall’assemblea. I soci esclusi o receduti non hanno diritto ad alcun rimborso.
Estinzione della persona giuridica – Oltre per i motivi previsti dallo statuto, la persona giuridica (l’associazione) si estingue quando è stato raggiunto lo scopo, oppure non è più possibile raggiungerlo (perdita patrimonio, impossibilità di funzionamento, prolungata inattività dell’assemblea, tutti i soci vengano a mancare).
Liquidazione e devoluzione dei beni – La legge, nelle disposizioni attuative del Codice Civile, detta la procedura da seguire per la liquidazione, mentre le norme statutarie attuano le direttive per la devoluzione dei beni che, di norma, sono destinate a enti aventi finalità analoghe.
Attività di controllo – Compito dell’organo rappresentativo dell’assemblea degli associati
Obbligazioni e responsabilità – La legge dispone che delle obbligazioni assunte rispondano di persona e in solido coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Ne deriva che la responsabilità non è sola degli amministratori (presidente e consiglieri), ma di tutti i soci, muniti di procura, che dichiarino la volontà dell’associazione, entrando in rapporto con terzi, la quale non cessa neppure dopo la perdita del potere di rappresentanza.
Rappresentanza processuale e sostanziale – Le associazioni (non riconosciute) possono stare in giudizio nella persona del presidente o della direzione.
02
L’amministrazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
CONSIGLIO Direttivo
Generalmente nello sport dilettantistico, l’amministrazione e la gestione dell’associazione sportiva sono affidate al consiglio direttivo, formato da un presidente e da un numero di consiglieri, eletti dall’assemblea dei soci e che dura in carico un anno oppure due, tre, massimo quattro anni (quadriennio olimpico) e fra i consiglieri, uno di loro, assume l’incarico di tesoriere. In assenza di un tesoriere l’incarico è svolto dal segretario oppure i compiti sono abbinati: segretario-tesoriere.
Di conseguenza il segretario, il tesoriere oppure il segretario-tesoriere è l’esecutore delle decisioni dell’assemblea e, o del consiglio direttivo e in tale veste provvede ad attuare quanto deliberato o previsto dallo statuto, alla riscossione delle quote sociali e alla fornitura di quanto serve all’associazione (divise, attrezzi).
Esso è anche il consegnatario di tutti gli atti relativa le eventuali proprietà comune e la gestione, come pure i registri a lui indispensabili che sono: il libro verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, la rubrica dei soci, il libro cassa, il libro partitario e il libro infortuni.
Ogni anno il segretario-tesoriere predispone il rendiconto della gestione e compila il preventivo delle spese occorrenti per l’esercizio futuro.
03
Libro verbali
assemblee e del consiglio direttivo
Il registro delle assemblee è l'unico documento che prova, in maniera inequivocabile, anche in un eventuale giudizio, la volontà degli associati. E lo stesso discorso vale per il libro verbali del Consiglio Direttivo.
La sua importanza è pertanto fondamentale per l'amministratore (Segretario – Tesoriere), il quale dovrà preoccuparsi che sussistano i due requisiti essenziali e cioè:
· l'esatta rispondenza del verbale alle deliberazioni prese;
· l'esistenza delle formalità necessarie per dare autenticità e forza di prova al testo verbalizzato.
Questa autenticità può essere assicurata solo se il verbale viene redatto nel corso dell'assemblea stessa. E' cattiva norma quella di compilare il verbale in epoca successiva a quella dell'assemblea, anche se esso poi venga sottoposto alla firma del presidente, del segretario e dei consiglieri: questo apre la via a ripensamenti di soci dissenzienti, che potrebbero contestare il contenuto del verbale.
La trascrizione del verbale dell'adunanza sul suddetto registro è fatta durante l'assemblea dal segretario – tesoriere.
Sul libro delle assemblee si trascrive: la data e l’ora d'inizio dell'assemblea, se questa è in prima o in seconda convocazione con data dell’avviso inviato ai soci, il numero dei partecipanti con il loro cognome e nome, la constatazione che i soci presenti di persona o con delega rendono valida l'assemblea e il nome del presidente e del segretario.
Vi si trascrivono altresì i vari punti dell'ordine del giorno indicando per ciascuno di essi la decisione presa dall'assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario; nel caso che l'assemblea abbia deliberato modifiche allo statuto, è consigliabile farlo firmare da tutti i condomini presenti.
Ogni argomento dell'ordine del giorno è rubricato a margine, il che facilita la successiva ricerca delle singole deliberazioni adottate.
Il libro dei verbali è esente da bollo e da vidimazione (tuttavia è bene che sia numerato e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’associazione).
E' opportuno che il testo del verbale dell'assemblea venga inviato a tutti gli associati, ivi compresi quelli presenti all'assemblea.
A dimostrazione del regolare svolgimento dell'assemblea è consigliabile conservare in apposite cartelline intestate alla data dell'assemblea, tutti i documenti ad essa relativi come, la distinta delle raccomandate fatte per la convocazione oppure il foglio sul quale sono state apposte le firme per ricevuta dell'avviso di convocazione, le deleghe, i preventivi delle spese sottoposti all'assemblea.
E’ prescritto che il registro dell'assemblea sia tenuto presso l'associazione, norma disattesa dalla quasi totalità degli amministratori e che non trova pratica attuazione.
Il verbale è possibile stenderlo con un personal computer a mezzo di Microsoft Word, ma i testi stampati, numerati e sottoscritti, comunque, andranno raccolti in una cartellina.
04
Libro soci
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Chi amministra ha necessità di conoscere tutte le notizie anagrafiche e patrimoniali (materiale affidato oppure dato in uso) dei singoli soci di cui può aver bisogno nell'espletamento del suo ufficio. Queste notizie possono essere appuntate in un quaderno, in una rubrica, purché in forma ordinata e sempre reperibile. Ancora meglio si presta un libro soci che può crearsi con Microsoft Excel o Access.
Si tratta di un'anagrafe dei soci, indicante per ciascuno di essi tutte le notizie sulla persona, come: il nominativo, la professione, il domicilio, il numero telefonico (fisso e portatile), le quote sociali versate, le notizie sull’attività sportiva praticata, gli indumenti sportivi consegnati e, o gli eventuali materiali affidati, i titoli sportivi, i riconoscimenti, le onorificenze e così via.
E' importante che questo registro venga aggiornato in caso di variazioni dovute alle prestazioni sportive, perché il socio possa percepire una possibile particolare indennità e, o premio.
La tenuta di questo libro evita all'amministratore perdite di tempo nella ricerca, tra le carte archiviate, delle notizie in esso contenute. Il libro soci è utilmente completato da una tabella o rubrica di indirizzi utili.
05
Il preventivo e la ripartizione delle spese
All’inizio di ogni anno, il consiglio direttivo ovvero gli amministratori (presidente, segretario-tesoriere, consiglieri) devono sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci il preventivo delle spese previste per l’anno. Nella gestione di una associazione sportiva dilettantistica il preventivo riveste grande importanza, perché esso fissa l’importo previsto per ogni gruppo di spesa e vale come autorizzazione al consiglio direttivo, il quale non può discostarsi dal preventivo, se non facendo approvare all’assemblea le relative variazioni oppure avendo ricevuta preventiva autorizzazione a sconfinare per una percentuale fissata dall’assemblea.
Giova ricordare che il codice assegna al consiglio direttivo, che si configura come amministratore, attribuzioni la cui natura è di carattere esecutivo, oltre naturalmente quella di rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.
Pertanto chi funge da amministratore farà bene a tenere in evidenza i valori di spesa preventivati, confrontandoli periodicamente con quelli che, mano a mano, nel corso dell'esercizio, vengono erogati.
Un confronto periodico tra spese preventivate e spese erogate eviterà all'amministratore possibili discostamenti finali dal preventivo di spesa.
E' frequente il caso in cui la previsione di spesa è fatta in maniera troppo frettolosa e sommaria, così che l'amministratore viene presto a trovarsi in difficoltà di finanza e deve ricorrere a richieste supplementari di versamenti.
Queste richieste necessitano, a loro volta, della convocazione di un'assemblea straordinaria che non può mai essere convocata in breve termine e nel frattempo gli impegni vengono a scadere. In definitiva, l'amministratore vede aumentare le difficoltà e le preoccupazioni proprio per effetto della sua imprevidenza. Qualche ora di tempo in più impiegata per un più accurato studio del preventivo assicura invece all'amministratore una gestione tranquilla e senza fastidi.
La stesura materiale del preventivo non presenta difficoltà, trattandosi di una lineare esposizione delle voci di entrata e di uscita, con a fianco di ciascuna di esse i relativi valori previsti. La previsione delle spese comuni ricorrenti ogni anno, come: l’affiliazione, il tesseramento, le iscrizioni alle gare, le assicurazioni e così via, viene fatta sulla scorta della spesa effettuata nella passata gestione, più eventualmente una piccola quota per cautelarsi contro prevedibili lievitazioni dei prezzi.
Per le voci aventi carattere di occasionalità, la previsione dei valori è fatta sulla scorta dei preventivi richiesti dall'amministratore ai possibili fornitori del bene da acquistare o del servizio da eseguire.
La generalità delle associazioni sportive dilettantistiche classifica le singole voci di spesa in quattro gruppi, e precisamente:
nel gruppo A, le spese di amministrazione, come:
· le spese postali
· le spese per stampati e cancelleria
· le spese per lavori di segreteria
· l'assicurazione;
· affitto locali per riunioni
· informazioni
nel gruppo B, le spese per acquisto di indumenti e materiale sportive, come:
· magliette
· calzoncini
· tute, impermeabili
· scarpe
· palloni
· attrezzature sportive
nel gruppo C, le spese per partecipare alle competizioni, come:
· affiliazione
· tesseramento
· iscrizioni
· trasporti
· aree sportive
· pernottamento e vitto
nel gruppo D, le spese per l’organizzazione di manifestazioni sportivi, come:
· autorizzazioni
· servizio ordine e materiale segna pericolo
· servizio sanitario
· rifornimenti e ristoro
· giurie, cronometraggio, arbitri
· premi
Un modulo preventivo dovrebbe constare di tre facciate.
Nella prima: un riepilogo sinottico delle entrate e uscite (con eventuali osservazioni).
Nella seconda: le uscite analizzate per gruppo e per singole voci.
Nella terza: eventuali contributi ed aiuti economici.
Il preventivo, infine, è indice della quota di partecipazione all’associazione da parte di ogni socio oppure la quota di partecipazione, in rapporto agli iscritti, determina quali e quante attività sportive posso essere svolte.
La creazione di un preventivo e la ripartizione delle spese può essere generato con Microsoft Excel.
06
L’esazione delle quote di partecipazione
Nella pratica il servizio di esazione delle quote di partecipazione all’associazione sportiva dilettantistica viene fatto dal segretario-tesoriere oppure da altro componente il Consiglio Direttivo, ivi compreso il presidente, e viene effettuato tramite uno dei seguenti metodi:
· tramite rimessa diretta da parte del socio
· tramite il servizio dei conti correnti postali
· tramite banca (bonifico)
Questi due ultimi metodi sono quelli che offrono le migliori garanzie di sicurezza ed evitano a chi riscuote la quota sociale di compilare la ricevuta, sostituita dal certificato di allibramento della posta o della reversale d’incasso della banca.
E’ bene dare preavviso ai soci della scadenza della quota con comunicazione scritta individuale spedita per posta o introdotta nella cassetta della corrispondenza di ogni socio oppure mediante cartello, affisso in un quadro murale esposto nel luogo di allenamento o di riunione, realizzabile con Microsoft Word.
Volendo istituire quest'ultimo sistema il quale, essendo inviato direttamente alla persona, è più efficace, si consiglia l'adozione della ricevuta composta di tre foglietti che si scrivono per ricalco: il primo da usare come ricevuta, il secondo come preavviso di pagamento da inviare al socio e il terzo come matrice della ricevuta. Blocchetto facilmente acquistabile nei negozi di articoli per ufficio.
Nel caso, poi, che il segretario o componente il consiglio direttivo o un socio funga da esattore è bene che sia provvisto di un foglio riscossioni, in modo che egli vi possa scrivere al momento dell'incasso il nome del socio pagante e il relativo importo. Se l'amministrazione vuole dare a chi incaricato della riscossione il foglio già compilato nei suoi dati essenziali, lasciando all’incaricato la sola trascrizione dell'importo pagato e della data di pagamento. Anche questo foglio è facile realizzarlo con Microsoft Word.
07
Il libro cassa
Come il libro dei verbali è il registro fondamentale ai fini legali, così il libro cassa lo è ai fini amministrativo-contabili.
Il libro cassa, pur non essendo prescritto da alcuna norma del codice, è indispensabile per due considerazioni.
La prima deriva dall'obbligo imposto dal codice civile e dagli statuti dell’associazioni sportive dilettantistiche di redigere a fine anno il rendiconto della gestione. Infatti non è pensabile che l’associazione possa fare un rendiconto analitico delle entrate e delle uscite avvenute nell'anno, se nello stesso anno egli non ha tenuto traccia delle operazioni avvenute.
La seconda considerazione deriva dalla necessità che l'associazione ha necessità di controllare l'andamento delle spese, affinché queste non si discostino dai valori stanziati in preventivo. Infatti, se è vero che la gestione dell’associazione sportiva dilettantistica non consegue utili, è altresì vero che la sua gestione non deve concludersi con un disavanzo, cioè non deve spendere più di quanto è stato deliberato dall'assemblea.
Si tratta ora di vedere quale libro cassa adottare.
Se si adotta il libro-cassa tradizionale, il cui tracciato consta di due colonne, una per le entrate e una per le uscite, si potrà solamente controllare se il denaro esistente materialmente in cassa corrisponde o meno alla differenza tra le entrate e le uscite che risultano dal libro stesso. Ma in questo modo non si potrà conoscere, a meno di estenuanti e laboriose analisi delle operazioni; se per una certa voce è stato speso più di quello che era stato preventivato.
E' consigliabile quindi adottare un libro cassa con colonne per classificare durante l'esercizio le operazioni di entrata e di uscita secondo le voci che figurano sul rendiconto.
Questa classificazione si realizza adottando un libro cassa analitico.
Il libro cassa analitico risponde così alla duplice necessità di controllare il denaro e seguire l'andamento delle varie voci di spesa. Questo libro non è che il normale libro cassa a due colonne al quale è stata aggiunta una serie di colonne per classificarvi le entrate e una seconda serie di colonne per classificarvi le uscite. Così per esempio l'importo dell'acquisto di francobolli verrà iscritto nella colonna delle uscite e poi ripetuto nella colonna relativa alle spese postali.
La testata di ogni colonna è divisa in due parti: nella parte superiore si iscrive il titolo della spesa; nella parte inferiore si iscrive l'importo stanziato in preventivo per lo stesso titolo di spesa. Un confronto periodico tra i totali delle singole voci di spesa e i valori di spesa stanziati in preventivo consentirà di rilevare se vi sono anomalie nell'andamento delle spese, e qualora vi fossero si potrà intervenire in tempo.
Il registro con le colonne per classificare le diverse voci di entrata e di uscita consente altresì la quadratura delle registrazioni.
Si ha la quadratura delle registrazioni quando la somma dei totali delle colonne accese alle varie voci di entrata è uguale al totale della colonna “entrate” meno l'eventuale importo del denaro esistente in cassa all'inizio dell'esercizio e le somme dei totali delle colonne intestate alle varie voci di spesa è uguale al totale della colonna “uscite”.
L'operazione di quadratura è opportuno farla ad ogni fine pagina perché ciò consente di circoscrivere alla pagina la ricerca dell'eventuale errore di trascrizione.
Oltre alla quadratura degli importi trascritti nelle diverse colonne di classificazione, è opportuno effettuare anche il riscontro tra il denaro di cassa e il saldo del registro di cassa (differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite) onde vedere "se i due importi concordano tra di loro.
Il rendiconto annuale può presentare un avanzo o un disavanzo di cassa che verranno regolati nell'esercizio successivo mediante delibera del consiglio direttivo dell’associazione e in seguito dell’assemblea.
Il libro cassa con metodo a ricalco e i programma di contabilità elettronici
I vantaggi del ricalco sono universalmente noti essendo stato introdotto nella pratica amministrativa da diversi anni.
Il ricalco viene generalmente applicato alle contabilità in partita doppia, ma trova applicazioni non meno interessanti nelle contabilità elementari e nelle contabilità di cassa come nel caso della contabilità dell’associazionismo. Il metodo a ricalco applicato alla contabilità dell’associazionismo si avvale di un giornale cassa e di scheda partitario (una per ogni voce di spesa e di entrata).
Tale metodo, oggi, è parzialmente superato, perché il metodo può essere creato con Microsoft Excel e per la presenza sul mercato di programmi elettronici di contabilità (semplici e complessi).
Voci sul libro cassa analitico
Qui di seguito un esempio di elenco di voci di spesa e di entrata da intestare sul libro cassa analitico.
· ENTRATE
Quote di partecipazione
Erogazioni liberali e versamenti volontari associati
Attività formativa e partecipativa manifestazioni
Rimborsi e contributi CONI, Federazioni Sportive Nazionali ed Enti Sportivi
Contributi pubblici e privati
Altre entrate
· USCITE
AMMINISTRAZIONE
Assicurazioni
Banca
C.c. postale
Spese postali
Stampati, cancelleria, macchine d’ufficio
LOCALI
Affitto (immobile e impianti sportivi)
Pulizia
Illuminazione e lampade
Manutenzioni e riparazioni
Acqua
Altre spese
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Giurie e Cronometraggio
Servizio Sanitario
Servizio Trasporti
Servizio Ristoro
Servizio d’Ordine
Servizio Informazione
Attrezzi sportivi e materiale vario
Premi
Collaboratori
Fornitori
ATTIVITA’ FORMATIVA e PARTECIPATIVA MANIFESTAZIONI
Rimborso spese atleti
Rimborso spese tecnici e allenatori
Alloggio e vitto
Iscrizioni gara/manifestazione
DEBITI
Debiti verso terzi
FONDI DI RISERVA
Dare
Avere
Saldo
SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attività
Passività
Talune associazioni sportive dilettantistiche prevedono la figura del Revisore dei Conti oppure quella dei Revisori dei Conti.
In questo caso, a piè del rendiconto, il Revisore dei Conti oppure i Revisori dei conti dovranno certificare di aver controllato la tenuta della contabilità dell’associazione per l’esercizio con il corrispondente stato patrimoniale e con il conto economico, in base alle risultante delle scritture contabili e all’osservazioni stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio associativo, che esso risulta veritiero.
08
Sollecito delle quote di partecipazione
Premesso che sia cosa utile, affiggere nella sede un avviso sulla data della scadenza delle quote di partecipazione e che questo sia inviato anche a mezzo di posta ordinaria ed elettronica, in caso di ritardo nel versamento delle quote di partecipazione da parte dell’associato, occorre inviargli un sollecito.
Perché questo sollecito abbia maggior efficacia è bene che sia presentata all’associato moroso una situazione esatta di quanto egli deve.
Il modello riprodotto risponde a questa esigenza di dimostrazione di chiarezza che dovrebbe essere sempre la base nei rapporti tra associati e consiglio direttivo.
Si tenga infatti presente che l’associazione è spesso composta da persone che hanno poca familiarità con le questioni contabili.
----------
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Al socio
data
Le sarò grato se vorrà cortesemente provvedere al versamento delle quote di partecipazione all’associazione, come da nota di seguito.
Periodo/Anno
Somma
I più cordiali saluti.
Il segretario
----------
09
Il rendiconto
Il rendiconto di un associazione sportiva dilettantistica si può paragonare al conto perdite e profitti delle aziende commerciali. L’unica diversità tra di loro è che nel primo la differenza entrate/uscite rappresenta un avanzo oppure un disavanzo di cassa, nel secondo la differenza tra perdite e profitti è l’utile o la perdita.
Il contenuto del rendiconto è un’esposizione delle entrate e delle uscite, la cui compilazione deve essere fatta in maniera chiara.
Per rendere possibile un confronto preventivo/rendiconto l’esposizione delle voci deve seguire lo stesso ordine del preventivo.
Oltre al dettaglio delle spese e delle entrate, sul rendiconto si deve riportare una sintetica esposizione patrimoniale e cioè i saldi di cassa, di banca, quando esiste un c/c bancario, i crediti e i debiti.
Se durante la gestione è stata tenuta una contabilità analitica, la compilazione del rendiconto sarà quanto mai facile; infatti, si tratta di trascrivere sul rendiconto i totali delle varie voci di spesa che sono già classificate nelle varie colonne del libro cassa analitico.
Come scritto, il rendiconto può presentare un avanzo o un disavanzo di cassa.
Il disavanzo di cassa deriva dal fatto che le spese sostenute sono maggiori di quelle preventivate oppure da una insufficiente ripartizione delle spese.
L'avanzo di cassa, che sussiste solo se l'importo di questo è superiore al denaro esistente in cassa all'inizio dell'esercizio, prende forma dal fatto che le spese sostenute sono state inferiori a quelle previste.
L'avanzo e il disavanzo di cassa vengono regolati dai conguagli: passivi per l'avanzo di cassa, attivi per il disavanzo di cassa.
In tema di rendiconto annuale va ricordato che, a fine anno, laddove vi siano rimanenze di francobolli, bisogna procedere alla seguente operazione:
1° Si fa l'inventario dei francobolli:
2° L'importo viene detratto dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto di bollati e si sottrae anche dalla colonna uscite.
Il valore degli eventuali francobolli esistenti, a fine d'anno, verrà contabilizzato nell'esercizio successivo.
Il rendiconto va presentato all'assemblea ordinaria, per ottenerne l'approvazione. Una volta approvato viene data comunicazione agli associati oppure di esso si dà una descrizione sintetica per mezzo di una comunicazione.
Talune associazioni sportive dilettantistiche prevedono la figura del Revisore dei Conti oppure quella dei Revisori dei Conti.
In questo caso, a piè del rendiconto, il Revisore dei Conti oppure i Revisori dei conti dovranno certificare di aver controllato la tenuta della contabilità dell’associazione per l’esercizio con il corrispondente stato patrimoniale e con il conto economico, in base alle risultante delle scritture contabili e all’osservazioni stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio associativo, e che esso risulta veritiero.
10
I fondi di riserva
Chi amministra l’associazione sportiva dilettantistica (consiglio direttivo, segretario e così via) per adempiere, senza preoccupazioni, al proprio incarico deve poter disporre di una certa elasticità di cassa che gli consenta di fronteggiare i prevedibili ritardi del versamento delle quote sociali da parte di alcuni associati.
Perché, ogni componente il consiglio direttivo o chi incaricato dell’amministrazione non sia costretto ad anticipare di persona, come spesso accade, farà bene a chiedere l’istituzione di un fondo di cassa.
Tale fondo può essere opportuno ampliarlo, per includervi l'accantonamento di fondi destinati a coprire spese straordinarie che si prevede possono presentarsi entro un certo tempo.
In tal caso le somme accantonate assumono il nome di fondi di riserva e, mediante la dilazione nel tempo, evitano la necessità di erogazioni eccessive in un solo esercizio.
Naturalmente di questi fondi di riserva chi amministra l’associazione ne deve dare conto all'assemblea, sia in sede di preventivo, sia in sede di rendiconto, giustificandone l'eventuale utilizzazione.
I fondi di riserva necessitano di una contabilità separata, in quanto la loro utilizzazione avviene in un tempo successivo e per un importo che normalmente è inferiore alla cifra accantonata.
Per tale contabilità è sufficiente un tracciato DARE - AVERE - SALDO.
Nell'Avere si registra l'importo versato e nel Dare la cifra utilizzata. Nel Saldo si iscrive la differenza tra l'Avere e il Dare, il cui valore rappresenta la quota residua del fondo di riserva dell’associazione.
11
L’archivio
Come detto in precedenza, chi amministra una associazione sportiva dilettantistica è anche il consegnatario degli atti e dei documenti riguardanti l’associazione. Egli deve quindi provvedere alla conservazione dei documenti creati sotto la sua amministrazione come pure di quelli creati nelle passate gestioni.
L'archivio si può suddividere in due sezioni:
archivio e archivio dinamico.
L'archivio statico conserva tutti gli atti e tutti i documenti delle passate gestioni: nulla dicendo il codice civile circa la conservazione di tali documenti è consigliabile conservarli fino al termine della prescrizione ordinaria, che è di dieci anni.
L'archivio dinamico conserva invece tutti i documenti e gli atti che possono essere consultati nell'esercizio in corso e in quelli futuri, come: il regolamento, le polizze di assicurazione, i documenti personali dei dirigenti e tecnici, accordi, gemellaggi e così via, non ancora scaduti.
L’archivi dinamico raccoglie anche tutta la documentazione dell'esercizio in corso, come: fatture, note di spese, ricevute, corrispondenza e così via
I documenti delle passate gestioni (archivio statico) sono tenuti in scatole d'archivio, una per ogni anno. Nelle scatole d'archivio i documenti sono a loro volta raccolti in sotto cartelline, ciascuna intestata ad una voce di spesa. Nell'etichetta (che si trova sul dorso della scatola oppure sulla copertina) si scrive l'anno dell'esercizio cui i documenti si riferiscono. In questo modo allo spirare del decimo anno, si saprà quali carte sono da gettare perché cadute in prescrizione.
Per la conservazione e la raccolta dei documenti dell'archivio dinamico si consigliamo le cartelle sospese. Questo razionale metodo d'archivio che prima era una prerogativa delle grandi e medie aziende, è oggi possibile adottarlo anche nell’associazioni, mediante l'adozione della scatola d'archivio chiamate “COMPONENT”. Essa consiste in una robusta scatola in presspan nel cui interno, alle due estremità esistono due supporti di metallo sui quali si appoggiano le cartelle sospese. Le diciture delle cartelle sono tutte visibili, rendendo facile ed immediato il loro reperimento. Ogni scatola può contenere da 12 a 15 cartelle. Quattro o più cartelle a seconda dei gruppi di spesa previsti vengono intestate ai medesimi gruppi, ognuna di queste cartelle conterrà a sua volta delle sotto cartelline, una per ogni voce di spesa.
A fine di ogni esercizio le sotto cartelline saranno tolte dalle cartelle sospese, per essere archiviate nella scatola dell'archivio statico.
Qui di seguito un piano di classificazione dei documenti.
Le voci scritte in carattere maiuscolo sono le intestazioni delle cartelle sospese, le voci scritte in minuscolo sono le intestazioni delle sotto cartelline in esse contenute.
SPESE DI AMMINISTRAZIONE / Assicurazioni, cancelleria, stampati, registro associati e così via.
SPESE IMPIANTO E ATTREZZI SPORTIVI
SPESE DI PULIZIA / materiali per pulizia e materiale elettrico, energia elettrica, acqua, manutenzione ordinaria
SPESE DI RISCALDAMENTO / combustibile, conduzione, pulizia, manutenzione
ASSISTENZA SANITARIA / scheda medica
FORNITORI / Ditta Bianchi Ditta Rossi Ditta Neri
CORRISPONDENZA
BILANCI
CONTRATTI / enel, acqua
DOCUMENTI PERSONALI DIRIGENTI e TECNICI
DOCUMENTI ATLETI /iscrizioni e tesseramento federazione, ruolino di squadra o allenamento
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
12
L’Imposta sul valore aggiunto
Nelle associazioni sportive dilettantistiche, l'istituzione dell'IVA ha comportato una lievitazione dei costi di gestione. L’associazione e gli associati, infatti, sono dei consumatori finali, per cui la suddetta imposta si congloba sulla quota di partecipazione (prezzo pagato), aumentando con ciò tutti i costi o le spese che l’associazione deve affrontare.
13
IL PROTOCOLLO
Registro di protocollo
Il registro di protocollo (o semplicemente "il protocollo") è il libro dove vengono trascritti progressivamente i documenti e gli atti in entrata e in uscita dalla associazione sportiva dilettantistica.
La registrazione, condotta a norma di legge, ha carattere di pubblica e riconosciuta certezza, cioè "fa fede" in caso di controversia giuridica
Gestione del protocollo
Nella associazioni sportive dilettantistiche, la gestione del protocollo è di solito affidata al segretario. Esso riceve il materiale documentario del soggetto produttore in uscita e in entrata (sono esclusi i documenti interni) e lo annota nel registro.
La registrazione nel protocollo deve contenere dati certi e non sono accettabili numeri lasciati in bianco, cancellazioni e correzioni.
In caso di errori serve la vidimazione.
E’ possibile creare un protocollo con Microsoft Excel, in questo caso è necessario che i campi non siano modificabili.
La registrazione ha quattro elementi necessari per legge, che sono:
1. Numero progressivo per ciascun elemento: sia esso in entrata che in uscita cioè in arrivo o in partenza
2. Data di ricezione (anche ora e minuti quando richiesto ad esempio durante le procedure di gare d'appalto)
3. Mittente o destinatario
4. Regesto, ovvero breve sunto del contenuto
Il registro ha due pagine: su una si registra la documentazione in entrata, sull'altra quella in uscita.
In ogni caso il numero progressivo deve essere assegnato, a crescere, contando sia i documenti in arrivo che in partenza ed ogni numero deve corrispondere a un unico documento. Mai più di uno, anche se si tratta di una veloce "botta e risposta".
A questi elementi si aggiungono altri accessori:
il numero degli allegati, l'ufficio di competenza,
il numero della categoria (o titolo),
il numero della sezione e, nel caso di corrispondenze,
il numero progressivo del documento di riferimento precedente e quello della risposta successiva.
Una volta fatta la registrazione si appongono i quattro elementi necessari e almeno il numero di classificazione sul documento assieme al timbro dell'associazione sportiva dilettantistica e la firma del segretario (protocollista).
Quando la consegna dei documenti da recapitare agli uffici avviene a mano, l'ufficio del protocollo è tenuto a dare alla persona una ricevuta col numero di protocollo.
Terminata la registrazione, si possono distribuire i documenti agli incaricati e responsabili (presidente, segretario, tesoriere oppure ai consiglieri, ai tecnici e ai collaboratori dell’associazione).
Nel registro troviamo anche il titolario di classificazione.
E’ il quinto elemento nel registro di protocollo. Non è necessario per i fini amministrativi e giuridici (la sua mancanza o errata disposizione non inficia il registro), ma è indispensabile per l’archiviazione.
Tramite il titolario, che è l’elenco delle "categorie" o "titoli" dell’associazione sportiva dilettantistica (cioè dei vari rami dell'attività che svolge) a sua volta suddivise in "classi" o "sezioni" (le varie tipologia di documenti per ciascuna funzione), si smista la documentazione e la si ricompone durante la chiusura dell'archivio corrente.
Chiusura del protocollo
Finito l'anno solare il registro di protocollo deve essere chiuso: vengono sbarrate le caselle e le pagine bianche, timbrate e firmate dal protocollista
Con il nuovo anno solare la numerazione ricomincia da 1.
Una gestione illegale del protocollo è quella di lasciare caselle bianche, aspettando a chiuderlo ben oltre il 1º gennaio, e falsificando la data di arrivo di alcuni documenti, anticipandola mendacemente al 31 dicembre dell'anno precedente, per svariati motivi di tornaconto.
Questi procedimenti inficiano la validità giuridica del protocollo e sono passibili di sanzioni amministrative e penali.
Ricercare sul protocollo
La gestione elettronica del protocollo ha semplificato notevolmente le operazioni di ricerca, permettendo di effettuare in breve tempo una query per campi.
Nel caso di registri cartacei la ricerca è più macchinosa, ma esistono alcuni strumenti per facilitarla. Uno di questi è il registro delle rubriche per nome e per oggetto.
Queste venivano predisposte anno per anno elencando alfabeticamente tutti i soggetti coi quali si erano avuti rapporti e indicando accanto tutti i numeri progressivi che li riguardavano.
Ad esempio se cerco un documento mandato al signor Rossi, bastava trovare "Rossi" alla R della rubrica e poi controllare uno per uno i numeri di protocollo relativi. Lo stesso veniva fatto per oggetto della documentazione (ad esempio "A" di "Anagrafe", ecc.).
Il protocollo riservato
Il registro di protocollo è un atto pubblico.
Per tutti quei documenti che abbiano un carattere di particolare riservatezza, l’associazione sportiva dilettantistica deve predisporre un registro detto "protocollo riservato", che viene gestito direttamente dalle sfere più alte dell’associazione (presidente), senza passare per chi gestisce il protocollo.
Vengono di solito registrati nel protocollo riservato i documenti di natura personale, come le lettere disciplinari o i documenti contenti dati di natura sensibile, ovvero protetti da segreto d’ufficio
Il protocollo riservato segue una propria numerazione.
Valenza giuridica del protocollo
Ogni soggetto deve avere un solo protocollo (fatta eccezione per il registro riservato), poiché esso è il raccordo fondamentale dove transita la sua memoria via via che si forma.
Il protocollo gode di validità giuridica ed è obbligatorio per legge in tutti gli enti pubblici.
È necessario che siano presenti tutti e quattro gli elementi necessari alla protocollazione (progressivo, data, mittente o destinatario, regesto) e che venga chiuso e aperto con regolarità e precisione all'inizio del nuovo anno solare. Se queste regole vengono rispettate il protocollo assume la caratteristica di atto pubblico di fede privilegiata: può cioè essere usato non solo per esigenze pratiche o amministrative, ma anche in qualsiasi necessità probatoria in campo giudiziario, ed ha validità assoluta ("fa fede" come prova), tranne quando venga esplicitamente provata la falsificazione.
La protezione che il protocollo assicura in sede giudiziaria ha fatto sì che anche alcuni soggetti privati si dotassero di un ufficio protocollo, del tutto analogo a quello dei soggetti pubblici.
TUTELA SANITARIA
Il decreto Balduzzi
Il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, di concerto con il Ministro per lo Sport, Piero Gnudi, ha firmato il decreto ministeriale “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”.
L’adozione del decreto era prevista dall’articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo del 2012. Il testo raccoglie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corrispondente gruppo di lavoro del Consiglio superiore di sanità.
CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE
I soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da
organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise:
- gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale;
- I soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell’anziano, l’essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari,
altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;
- I soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà
esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all’anno.
Il certificato andrà esibito all’atto di iscrizione o di avvio delle attività all’incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l’attività.
Non sono tenuti all’obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino”, e chi
pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.
CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA
Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a
riposo. Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari.
OBBLIGO DI PRESENZA DEI DEFIBRILLATORI
Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico. Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.
CAMPAGNA EDUCATIVA PER LO SPORT IN SICUREZZA
Il decreto prevede anche una attenzione educativa sul tema: i Ministeri della Salute e dello Sport e il Coni promuoveranno annualmente una campagna di comunicazione sullo sport in sicurezza, alla quale potranno collaborare anche le società scientifiche di settore.
LEGGI E NORME NEGLI ANNI
Tutela sanitaria delle attività sportive
Legge 26.10.1971, n. 1099 – Tutela sanitaria delle attività sportive.
1. La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della sanità con il concorso delle regioni stesse.
In attesa che le regioni esercitino le competenze previste dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia sanitaria, la tutela sanitaria di coloro che praticano attività sportive spetta al Ministero per la sanità che si avvale della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano.
2. La tutela sanitaria si esplica mediante l’accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell’idoneità generica e dell’attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistico-sportiva. Le visite mediche sono gratuite, tranne per coloro che svolgono professionalmente attività agonistica.
Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, vengono emanate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di esercizio della tutela per le singole attività, con particolare riferimento all’età, al sesso ed alla qualifica dilettantistica o professionistica di coloro che praticano le rispettive attività, nonché a prevedere i casi in cui sono obbligatorie le visite prima e dopo le gare in relazione al rischio ed al carico al quale viene sottoposto l’atleta.
I contravventori alle disposizioni contenute nel decreto di cui al precedente comma sono puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Gli organi sanitari designati dalla Regione e, sino al termine stabilito dal secondo comma dell’art. 1, i medici provinciali, possono affidare il compito di effettuare le visite agli ufficiali sanitari, ai medici condotti, ai medici scolastici ed ai medici della Federazione medico-sportiva italiana proposti dal Comitato olimpico nazionale italiano, incaricando in linea prioritaria e preferenziale i sanitari che hanno una qualificazione in campo medico-sportivo.
Con decreto del Ministro per la sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sarà stabilito il compenso per le visite di cui al presente articolo e per i prelievi di cui al successivo art. 5.
3. Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute e che saranno determinate col decreto di cui al successivo art. 7, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Chiunque somministra agli atleti che partecipano a competizioni sportive le sostanze di cui al precedente comma, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Se il fatto è commesso dai dirigenti delle società o associazioni sportive cui appartengono gli atleti, dagli allenatori degli atleti partecipanti alle gare o dai commissari tecnici, la sanzione amministrativa è triplicata. La sanzione amministrativa è altresì triplicata per coloro che commettono il reato nei confronti dei minori di 18 anni.
4. Chiunque, in occasione di competizioni sportive, sia trovato, negli spazi destinati agli atleti, alle gare ed al personale addetto, in possesso delle sostanze di cui al precedente art. 3, primo comma, è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.00.
5. Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell’art. 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati nel precedente articolo.
L’atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
L’atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo è altresì escluso dalla gara con provvedimento dell’autorità sportiva; se la gara ha già avuto luogo, verrà disposta dalla stessa autorità l’annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.
I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l’espletamento di tali funzioni.
6. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all’uopo autorizzati con decreto del Ministro della sanità.
Quando dalle analisi risulta la presenza delle sostanze di cui al primo comma dell’art. 3, il dirigente del laboratorio trasmette immediatamente denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all’atleta o a chi è stato trovato in possesso delle predette sostanze, il risultato dell’analisi. Analoga comunicazione viene fatta al dirigente della società ed alla federazione sportiva competente.
Entro un giorno dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi.
Le analisi di revisione sono eseguite presso l’Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di trenta giorni.
L’Istituto superiore di sanità deve avvertire l’interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell’ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione.
Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
L’interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore e da un consulente tecnico.
In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l’analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale presenta, entro quindici giorni, denuncia all’autorità giudiziaria.
Nell’ipotesi di condanna del trasgressore, salvo quanto previsto da altre norme, sono a carico dello stesso tutte le spese di analisi.
7. Con decreto del Ministro per la sanità, sentiti il Consiglio superiore della sanità e il Comitato olimpico nazionale italiano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti l’elenco delle sostanze di cui al precedente art. 3, le modalità tecniche per il prelievo dei campioni, la loro conservazione ed i metodi di analisi.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro per la sanità può procedere, negli stessi modi, a periodiche revisioni.
8. Il Ministro per la sanità, avvalendosi della collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e della Federazione medico-sportiva italiana, istituisce corsi di medicina dello sport, ai quali sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; a seguito dell’ esito positivo degli esami viene rilasciato un apposito attestato, il cui conseguimento rappresenta titolo preferenziale per l’attribuzione degli incarichi previsti dagli articoli 2 e 5; corsi per coloro che intendono esercitare l’arte di massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi i candidati in possesso del diploma rilasciato ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403; a seguito dell’esito positivo degli esami viene rilasciato apposito attestato.
Il programma, l’organizzazione e i corsi ed i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.
9. Per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge possono essere istituiti, in ogni provincia, su iniziativa del Ministero della sanità, sentite le regioni e con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano e di altri enti pubblici e privati, centri di medicina dello sport.
Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, le norme per l’istituzione e per il funzionamento di tali centri.
10. […..]
11. Ai fini della presente legge, l’attestato di medico sportivo della Federazione medico-sportiva italiana, rilasciato ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, in data anteriore alla pubblicazione della presente legge, è equiparato ad ogni effetto all’attestato previsto dal precedente art. 8.
I massaggiatori sportivi che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano in possesso della licenza prevista dall’articolo 2 della legge 28 dicembre 1950, n. 1055, possono ottenere dal medico provinciale, a domanda, da presentare entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il diploma di massaggiatore e massofioterapista previsto dall’art. 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, previo superamento di un esame davanti ad una commissione composta dallo stesso medico provinciale, da un medico ospedaliero e da un medico sportivo effettivo della Federazione medico-sportiva italiana.
12. […..]
13. […..]
D.M. 18.2.1982 – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica.
Il Ministro della sanità
[…..]
Decreta:
1. Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.
La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.
Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.
2. L’accertamento di idoneità, relativamente all’età e al sesso, per l’accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all’art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella legge n. 33 del 1980, sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.
3. Ai fini del riconoscimento dell’idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all’allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle.
Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico.
Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall’interessato.
Nel caso che l’atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale.
La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.
4. In occasione degli accertamenti sanitari di cui all’art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A e B dell’allegato 2.
5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello di cui all’allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica.
La presentazione, da parte dell’interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.
Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
6. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all’art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l’esito negativo con l’indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all’interessato ed al competente ufficio regionale.
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo.
Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta: un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge le funzioni di presidente; un medico specialista o docente di medicina interna o in materie equivalenti; un medico specialista o docente in cardiologia; un medico specialista o docente in ortopedia; un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.
La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
7. […..]
Ministero della Sanità 13.3.1995 – Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti.
Il Ministro della Sanità […..] decreta:
Titolo I – SCHEDA SANITARIA
Sono approvate le seguenti norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, indicata in premessa
Art. 1 – 1) Il presente decreto disciplina la tutela sanitaria dell’attività sportiva professionistica da parte degli atleti di cui alle federazioni in premessa indicate; per i professionisti, diversi dagli atleti, indicati all’art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91, gli accertamenti necessari sono riportati nella sezione I degli allegati al presente decreto (C, D, E ed F).
L’attività sportiva professionistica è subordinata al possesso da parte dell’atleta della “scheda sanitaria” prevista dall’art. 7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91.
La scheda, conforme al modello di cui all’allegato A, accompagna l’atleta per l’intera durata della sua attività sportiva professionistica ed è aggiornata con periodicità almeno semestrale salvo le disposizioni per le singole attività sportive.
2) Per le finalità di cui al precedente comma le federazioni sportive nazionali integrano, ove necessario, i propri regolamenti prevedendo la figura del medico federale e sociale, munito della specializzazione in medicina dello sport.
Art. 2 – La scheda sanitaria attesta l’avvenuta effettuazione degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell’atleta nonché sull’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva agonistica professionistica.
Art. 3 – L’istituzione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all’atto della costituzione del rapporto di lavoro con l’atleta di cui all’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.
Art. 4 – La scheda sanitaria, all’atto del trasferimento dell’atleta professionista ad altra società professionistica e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d’ufficio, dopo essere stata aggiornata entro gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l’atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, la scheda sanitaria è inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al medico della federazione sportiva di appartenenza, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.
Art. 5 – La scheda sanitaria degli sportivi professionisti autonomi di cui all’art. 3, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, è redatta dal medico di fiducia dell’atleta, scelto tra i medici specialisti in medicina dello sport.
La scheda sanitaria, aggiornata con la periodicità di cui all’art. 1, è conservata dall’atleta che ne deposita il duplicato prodotto dal proprio medico di fiducia presso la federazione sportiva di appartenenza.
Salvo le disposizioni relative a specifiche attività sportive professionistiche, il medico affiliato alla federazione sportiva che segue legare cui partecipa lo sportivo professionista indicato al comma 1 è tenuto a trasmettere alla federazione stessa, cui appartenga l’atleta, una scheda conforme all’allegato B. Tale allegato va inserito nella scheda custodita dalla federazione relativa all’atleta. La federazione provvede a far effettuare gli accertamenti secondo le indicazioni contenute negli allegati di cui al successivo art. 8.
Titolo II – MEDICO SOCIALE E SUE ATTRIBUZIONI.
Art. 6 – Il medico sociale, specialista in medicina dello sport, è il responsabile sanitario della società sportiva professionistica e, in questa veste, deve essere iscritto in apposito elenco presso la federazione sportiva di appartenenza.
Art. 7 – 1) Il medico sociale provvede, per conto della società sportiva, alla istituzione ed all’aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell’atleta.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 il medico sociale assume la responsabilità della tutela della salute degli atleti professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva. Egli assicura l’effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle norme vigenti.
Il medico sociale cura, avvalendosi dei centri di medicina dello sport pubblici o privati autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome, l’effettuazione periodica dei controlli ed accertamenti clinici previsti e cura l’effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno; lo stesso è tenuto alla verifica costante dello stato di salute dell’atleta e dell’esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell’attività professionale.
Il medico sociale cura la regolare tenuta della scheda sanitaria dell’atleta di cui all’art. 2 ed è responsabile esclusivo della sua custodia.
Il medico sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura di una cartella clinica proposta dalla federazione sportiva di appartenenza e conforme al modello approvato dal Ministero della sanità.
3) La cartella clinica è affidata alla custodia personale del medico sociale per l’intero periodo di rapporto di lavoro tra l’atleta e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge.
La cartella clinica dovrà essere consegnata, in copia, esclusivamente all’atleta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con la società.
Il medico sociale conserva, presso la società sportiva, la cartella clinica, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell’atleta professionista.
Titolo III – ACCERTAMENTI CLINICI E DIAGNOSTICI.
Art. 8 – In ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 7 della legge 23 marzo 1981, n.91, gli atleti, che esercitano attività sportiva professionistica, sono tenuti a sottoporsi periodicamente ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici di cui agli allegati C, D, E ed F del presente decreto.
Titolo IV – VALIDITA’ DELLA SCHEDA SANITARIA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA.
L’esercizio dell’attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, che deve essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle province autonome.
In caso di non idoneità il medico che ha effettuato i controlli è tenuto a rilasciare la relativa certificazione e a trasmetterla alle autorità ed agli organi competenti, ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, ed alla federazione sportiva nazionale di appartenenza dell’atleta professionista.
Il medico sociale provvederà a riportare, nella scheda sanitaria dell’atleta, gli estremi del giudizio di idoneità all’esercizio della specifica attività sportiva agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del centro in cui egli opera, nonché la relativa data di scadenza.
[…..]
Decreto interministeriale 24.4.2013 – Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Il Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
[…..]
Decreta:
Art. 1 Ambito della disciplina
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Art. 2 Definizione dell’attività amatoriale. Certificazione
1. Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzatori o soggetti terzi.
2. Coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria secondo quanto previsto dall’allegato A.
3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, è rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito (allegato B).
4. All’atto dell’iscrizione o avvio dell’attività il certificato è esibito all’incaricato della struttura o luogo presso il quale si svolge l’attività ludico-motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla cessazione dell’attività stessa.
5. Non sono tenuti all’obbligo di certificazione:
a) coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati , attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva in superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili, nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all’obbligo di certificazione, è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. Nell’ambito della campagne di comunicazione di cui al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni.
Art. 3. Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione
1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito dell’attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonistici ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
3. E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi di consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Art. 4. Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive nazionali, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva
1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca o altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessari per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D).
Art. 5. Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita
1. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell’art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive professionistiche quelle di cui al Cap II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate nelle linee guida riportate nell’allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
4. Le società professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
5. Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
6. L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”, le Linee guida (allegato E) stabiliscono le madalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Il CONI, nell’ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.
Art. 6. Educazione allo sport in sicurezza
1. Il Ministero della salute concorda annualmente con il Ministro delegato allo sport e con il CONI i contenuti di una campagna di una comunicazione dedicata allo svolgimento dello “sport in sicurezza”. Alla campagna di informazione possono anche collaborare le società scientifiche di settore.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si attuano con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica” è abrogato.
[…..]
Decreto Legge 21.6.2013 n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9.8.2013 n. 98 – Art. 42 bis
(Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria).
1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione medica per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’art. 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e dal decreto del Ministro della salute, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
2. I certificati per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiano del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
D.M. 8.8.2014 – Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica
Il Ministro della salute
[…..]
Decreta:
Art. 1 Ambito della disciplina
1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell’art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (Allegato 1).
2. E’ confermato il modello del certificato di cui all’allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2)
[…..]
Allegato 1 Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.
Definizione di attività sportiva non agonistica
Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzata dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Medici certificatori
1. I certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
Periodicità dei controlli e validità del certificato medico
1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva.
2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.
Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti
1. Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue:
a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che superano i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi della salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza specialistica in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ora attivata.
Nota esplicativa del decreto del Ministro della salute in data 8 agosto 2014 recante “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.
[…..]
Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014
Il Ministro della salute, in data 8 agosto 2014, ha adottato, con proprio decreto, le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, seguendo la procedura prescritta dall’art. 42-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito nella legge n. 98 del 2013 e s.m.
Con il supporto del gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, nominato presso questo Ministero, si è ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni per garantire la corretta applicazione del decreto in esame.
Le Linee guida in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, hanno ribadito che l’obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica.
Le Linee guida hanno inoltre indicato le attività sportive non agonistiche – quindi soggette ad obbligo di certificazione – specificando che, per tali, si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Con riferimento alle definizioni dell’attività sportiva non agonistica, di cui al punto b), si ritiene opportuno precisare quanto segue:
1) per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate;
2) le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.
Nel rispetto delle indicazioni fornite dalle disposizioni normative di riferimento, le Linee guida hanno, altresì, ribadito quali sono i medici che possono rilasciare il certificato; si tratta, segnatamente, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dei medici specialisti in medicina dello sport ovvero dei medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.
E’ stato pure ribadito che il controllo medico deve essere annuale e che, conseguentemente, il certificato medico ha validità annuale. Resta inteso che i certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale scadenza annuale.
Sono inoltre stati specificati gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato, in particolare è necessario effettuare:
a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
E’ stato inoltre chiarito che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Si è ritenuto opportuno chiarire, da ultimo, che il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per l’intervallo di tempo di validità del certificato. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, è stato previsto che l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.
Attività ludico motoria
Come è noto, l’attività ludico motoria non rientra nell’ambito di applicazione delle Linee guida in esame, tenuto conto che, per detta attività sportiva, il legislatore, nel mese di agosto 2013, ha soppresso l’obbligo della certificazione per lo svolgimento dell’attività ludico motoria che era stato introdotto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.
Al fine di chiarire l’ambito delle attività sportive sottoposte ad obbligo di certificazione, rispetto a quelle, invece, escluse da tale obbligo, come il caso dell’attività sportiva ludico motoria, occorre fare riferimento alla definizione che il decreto ministeriale 24 aprile 2013, sopra citato, aveva fornito con riferimento a tale specifica attività ludico motoria.
Più precisamente, per attività ludico motoria si intende l’attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Non sussiste, pertanto, obbligo di certificazione per chi esercita tale attività.
Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione sanitaria
Poiché continuano a pervenire a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza, o meno, dell’obbligo della certificazione sanitaria, anche con riguardo alle attività che sembrano rientrare nella definizione dell’attività sportiva non agonistica, con specifico riguardo a coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federzioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.
Nell’ambito dell’attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire, quanto prima e, auspicabilmente, entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell’ambito di tale attività:
a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
b) i tesserati che svolgono attività sportive che non importano impegno fisico;
c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub a) l’obbligo di certificazione sanitaria.
CONI Circolare 10.6.2016 – Certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica
Al fine di stabilire l’esistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione sanitaria in relazione all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica, il Ministero della Salute, con nota esplicativa del 16 giugno 2015, e successiva nota integrativa del 28 ottobre 2015, ha stabilito che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sentito lo stesso Ministero, impartisse alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva idonee indicazioni finalizzate a distinguere, nell’ambito di tali attività, le diverse tipologie di tesseramento, di seguito elencate:
a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
Ciò premesso, all’esito dei confronti intercorsi tra il Ministero della Salute ed il CONI, si forniscono le seguenti indicazioni, relativamente alle quali lo stesso Ministero della Salute ha espresso, in data 30 maggio 2016, il proprio parere favorevole e definitivo.
Alle luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad uniformare il proprio regime normativo in materia di certificazione sanitaria riferita all’attività sportiva non agonistica rispetto alle indicazioni di seguito riportate.
a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate.
Per questa categoria di tesserati, ancorché non svolga attività agonistica (in relazione alla quale già esiste – e rimane invariato – l’obbligo di certificazione di idoneità prevista dal D.m. 18-2-1982) sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistica, così come individuato dall’art. 42 bis della legge 9 agosto 2013, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.
Rientrano nell’ambito della categoria “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate” tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società e associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del successivo punto b).
b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico.
I tesserati di cui alla presente categoria non sono tenuti all’obbligo della certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.
Rientrano nell’ambito della categoria “tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico” tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare:
· Discipline dello Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l’arco, Tiro dinamico sportivo)
· Discipline del Biliardo Sportivo
· Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)
· Discipline del Bowling
· Discipline del Bridge
· Discipline della Dama
· Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST)
· Discipline del Golf
· Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long custing e del Big Game (Pesca d’altura)
· Discipline degli Scacchi
· Discipline del Curling e dello Stock sport
Nell’alveo della categoria sub b) rientrano, inoltre, le altre attività facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo, Imbarcazioni radiocomandate, Attività sportiva Cinotecnica).
c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti).
Infine non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società o della associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità deve essere espressa all’atto del tesseramento con inserimento in apposita categoria all’uopo istituita dal soggetto tesserante.
L’Assicurazione Sportiva
Lo sport concepito come mezzo per dare all'uomo un beneficio fisico, rimediando alle conseguenze nocive della sedentarietà, è spesso esasperato, divenendo così dannoso e pericoloso.
Ogni sport ha un pericolo di infortunio.
Vi sono sport che lo hanno in elevato grado, altri per i quali l'infortunio costituisce un evento eccezionale, ma in ogni sport: fattori ambientali, velocità di esecuzione, durata dello sforzo, progressiva riduzione del grado di sensibilità, rappresentano una possibilità concreta di infortunio.
Ci sono poi competizioni nelle quali l'atleta si prodiga oltre il limite della tollerabilità organica e competizioni nelle quali l'atleta deve servirsi di mezzi meccanici con necessità di spingere gli stessi soventi oltre i limiti tecnici consentiti.
Non sempre basta l'attenta osservazione dei fattori meteorologici, il controllo delle condizioni psicofisiche degli atleti, la razionale guidata condotta negli allenamenti, la periodica revisione delle attrezzature, perché l'infortunio non succeda.
Lo spirito di previdenza e di responsabilità nei confronti del singolo e della comunità alla quale apparteniamo, sono presupposti essenziali per un ordinato sviluppo della società.
L'opera di prevenzione e di assistenza non sempre bastano.
Gli infortuni sono spesso inevitabili ed il reinserimento dell'atleta nella vita normale al termine dell'attività agonistica può essere notevolmente compromesso non solo dallo stato di frustrazione che spesso deriva all'atleta dall'abbandono dell'attività, ma anche da logori, traumi e soprattutto da residuati permanenti conseguenti ad infortunio.
Anche nello sport, quindi, c'è necessità di protezione e di assicurazione. E l'assicurazione in genere si inserisce nell'attività sportiva come elemento di sostanziale completamento.
Tutela gli atleti, tranquillizza i responsabili e riduce le conseguenze economiche di malaugurati infortuni.
Quindi, non va trascurata la necessità di coperture assicurative aggiuntive, facoltative e libere.
Ogni associazione sportiva dovrebbe possedere due forme di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
La prima forma assicurativa dovrebbe assicurare l'associazione nella qualità di organizzatrice di gare o manifestazioni, estendendosi la copertura anche agli allenamenti ed alle indispensabili azioni preliminari e finali. Inoltre, la garanzia dovrebbe coprire anche la responsabilità civile degli atleti, dirigenti, accompagnatori, allenatori, ufficiali di gara, pubblico e così via. Comunque, tutti coloro che prendono parte alle gare e alle manifestazioni, nonché tutte le persone comunque proposte, con mansioni di qualunque natura, allo svolgimento e all'organizzazione delle gare e delle manifestazioni. Le medesime persone sono considerate « terzi » nei confronti della compagnia di assicurazione.
La seconda forma assicurativa dovrebbe riguardare l'attività di insegnamento, di addestramento e di esercizio sportivo, effettuata nell'ambito dei campi e degli impianti sociali sotto la sorveglianza di tecnici o allenatori incaricati dall'associazione sportiva e, in genere, ogni attività sportiva svolta nell'ambito dell'associazione.
E' bene che l'associazione sportiva estenda la garanzia per le somme che l'associazione stessa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento, quale responsabile verso i prestatori di lavoro dipendenti e assicurati per gli infortuni sul lavoro. In base a tale garanzia l'assicurazione dovrebbe rifondere all'associazione sportiva assicurata le somme eccedenti l'indennità liquidata a norma di legge.
In materia di assicurazione sportiva, è bene che gli atleti posseggano un'assicurazione infortuni e rct (responsabilità-civile-terzi) personale, in particolar modo per le attività amatoriali e libere. Lo stesso per i tecnici, allenatori ed insegnanti.
Le associazioni sportive, dove proprietarie o gestori, dovrebbero possedere un'assicurazione rct sulle attrezzature e gli impianti. Devono invece provvedere ad assicurazione i prestatori di lavoro dipendente fuori dai contratti sindacali per infortuni, malattia e previdenza.
La legge già obbliga e disciplina l'assicurazione per quanti svolgono la caccia ed un'attività sportiva con autoveicoli, aeromobili, natanti e motoveicoli.
Giova ricordare che con Decreto Legge 1° ottobre 2007 n° 159 (G.U. n° 229 del 2.10.2007) l’ente pubblico CASSA DI PREVIDENZA PER L’ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934 n° 2047, è stato soppresso.
Le funzioni svolte dalla Sportass sono state assorbite dall’INPS per quanto riguarda il ramo previdenziale e dall’INAIL per quanto attinente al ramo assicurativo. Inoltre tutte le convenzioni assicurative in essere con la Sportass sono state risolte di diritto con data 31 dicembre 2007.
Dal 1° gennaio 2008 tutte le Federazioni e gli Enti, già assicurati con Sportass, provvedono ad assicurare i propri tesserati presso un’assicurazione privata, stante l’obbligo di legge di provvedere all’assicurazione antinfortunistica per tutti coloro che praticano attività sportiva.
Infine, ai cittadini non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che si trovano in condizioni di bisogno e iscritti nelle apposite liste, l'assistenza sanitaria è garantita gratuitamente; se invece non si trovano in tali condizioni, possono assicurarsi direttamente versando alle Regioni una somma che li garantisce complessivamente per sé e per i familiari.
Gran parte delle compagnie assicurative stipulano contratti assicurativi: “Sport e Tempo Libero”. Sono polizze che indirizzano all’assicurazione di attività sportive, ricreative e culturali, svolte da singoli o da società, associazioni e circoli, anche a livello professionistico. Sono previsti, in linea di massima, i seguenti ambiti di operatività della garanzia:
A) Ambito Sportivo = La copertura vale quando l’attività viene svolta sotto l’egida di un ente sportivo.
B) Ambito Ricreativo = La copertura vale quando l’attività viene svolta sotto l’organizzazione e controllo di circoli.
Comunque, per guida e consulenza, gli affiliati e tesserati alla Fidal, Comitato Provinciale di Roma, possono rivolgersi a Mario Cotogno, numero telefonico portatile 3357427097.
ORGANIZZARE UNA MANIFESTAZIONE SPORTIVA
Prima della fase esecutiva; cioè dello svolgimento vero e proprio della manifestazione, dobbiamo attraversare due fasi, dalla cui buona realizzazione dipende la riuscita positiva o negativa della manifestazione stessa.
Una volta che la società o l’associazione avrà indetto la manifestazione, stilato un regolamento e un programma, sarà necessario reperire l’impianto sportivo o il luogo dove svolgere la manifestazione con attenta analisi delle reali possibilità di effettuarla.
Allo stesso tempo si stabiliranno tutti quei contatti necessari con gli organismi che possono promuovere, collaborare e partecipare alla manifestazione.
Occorre ricordare che, in questa fase, d’importanza capillare sono i contatti per l’utilizzo dell’impianto sportivo e/o le autorizzazioni amministrative per gare su strada e con gli ufficiali di gara.
Autorizzazione per manifestazioni sportive
1° - Va fatta subito una precisazione: la materia varia da regione a regione, da comune a comune.
2° - Per informare chiunque voglia organizzare eventi sportivi di qualsiasi tipo, di seguito, tutti i passi, in modo semplice, da seguire per districarsi negli uffici pubblici.
Non lasciatevi spaventare dalla quantità di informazioni, ma tenete presente che saltare uno dei passi oppure non produrre un documento potrebbe ostacolare la realizzazione dell'evento.
Premessa
In linea di massima: le gare sportive sono soggette alla licenza di cui all’art.68 del Test Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS), quando la manifestazione assume carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico e cioè quando la manifestazione sportiva è promossa nell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
Il regolamento di esecuzione del TULPS, infatti, stabilisce che, in tale ipotesi, l'autorità di pubblica sicurezza inviti immediatamente i promotori a munirsi della licenza per pubblico spettacolo e ne informi tempestivamente il Questore.
La licenza non può essere concessa per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non si sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.
Per le corse ciclistiche o podistiche, a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.
Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i casi d’infortunio.
Sempre il regolamento di esecuzione del TULPS stabilisce poi che, per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico (e quindi soggette alla licenza di cui all’art.68 del TULPS), "come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza il corretto regolamento del giuoco".
Il Ministero dell’interno ha stabilito che per le gare promosse e organizzate dalle federazioni sportive del C.O.N.I. il visto di approvazione delle federazioni stesse sostituisce la comunicazione all’autorità comunale (oggi competente a ricevere la comunicazione essendo trasferiti ai comuni le funzioni e i compiti concernenti, la licenza di cui all’art.68 del TULPS) del regolamento del gioco. Nell’ipotesi di spettacolo o trattenimento a carattere sportivo, prima del rilascio della licenza, di cui all’art.68 del TULPS, gli impianti e le strutture da utilizzarsi durante lo svolgimento della gara sportiva devono essere verificate dalla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il rilascio della licenza di agibilità prevista dall’art.80 del TULPS.
Quando invece la manifestazione sportiva ha carattere educativo ed è esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, i promotori devono darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
Questo avviso consente all’autorità locale di pubblica sicurezza di vigilare sulla manifestazione e di intervenire qualora la stessa assuma carattere di pubblico spettacolo.
La licenza di cui all’art.68 non esclude però dall’obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalle leggi speciali che regolano le gare sportive.
Autorizzazioni per l’utilizzo di spazi all’aperto
Se l’iniziativa si svolge all’aperto su Vie e/o Piazze della città.
La richiesta deve essere inoltrata al Sindaco del Comune (Ufficio della Segreteria) e al Corpo di Polizia Municipale.
Le manifestazioni sportive, realizzate su strade ed aree pubbliche, sono disciplinate dal codice della strada, che prevede disposizioni di carattere generale per tutte le manifestazioni e prescrizioni differenziate per i vari tipi di gare.
I promotori di competizioni atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli trainati da animali, devono richiedere l’autorizzazione:
a) al Sindaco per le competizioni che interessano il territorio di un solo Comune;
b) alla Regione (o alle province autonome di Trento e Bolzano) per le competizioni che interessano il territorio di più comuni della stessa zona;
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
a) dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
b) dalla regione per le strade regionali;
c) dai comuni per le strade comunali.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
L’autorità amministrativa, competente al rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento della gara sportiva, deve richiedere, prima del rilascio della stessa, il nulla osta degli enti proprietari delle strade percorse o attraversate dalla manifestazione. Con questo nulla osta l’ente proprietario della strada esprime una valutazione esclusivamente tecnica della compatibilità della gara con la conservazione della strada, nonché con le esigenze di tutela dell’incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale; ogni altra valutazione sulla compatibilità della manifestazione in merito al traffico, alla sicurezza e fluidità della circolazione, all’ordine pubblico e alla sicurezza degli spettatori, compete esclusivamente all’autorità che rilascia l’autorizzazione.
Va fatta anche una specificazione sulla tipologia delle attività, esse infatti vanno divise in:
a) Escursioni ecologiche, passeggiate; camminate, cicloraduni, allenamenti in gruppo o individuali, corse non competitive di medio fondo, fondo e così via;
b) Gare ciclocross, gare mountain bike, camminate, corse e così via;
c) Gare su strada, gran fondo, medio fondo competitive, duathlon e triathlon e così via;
Per ciò che concerne il punto A: se si svolgono a marcia libera od autogestiti ed a concentramento, va fatta la comunicazione in carta libera ai Comuni attraversati ed ai Carabinieri.
L’iniziativa si deve svolgere nell’osservanza del Codice della Strada ed i singoli partecipanti rispondono personalmente in caso di infrazione al codici della strada.
La comunicazione viene fatta per la presa d’atto e va presentata quanto prima (30 giorni).
In caso di partenze-ritrovo-arrivo dei partecipanti in aree pubbliche, fa fatta la domanda di occupazione di suolo pubblico all’Ente proprietario.
In caso di partenza in aree private, si chiede il consenso al proprietario dell’area.
Per ciò che concerne il punto B: se non interessano tratti stradali di alcun tipo, esse non hanno l’obbligo della richiesta di autorizzazione, ma si deve dare comunicazione in carta libera della manifestazione e del percorso. Se si parte da aree pubbliche si fa domanda all’Ente proprietario della strada. Se il percorso di gara interessa strade comunali, vicinali, statali, va fatta domanda in bollo come fosse una gara su strada.
Inoltre per i percorsi completamente sterrati vanno richieste le autorizzazioni dei proprietari dei sentieri, delle carrarecce, mulattiere e altro.
Per ciò che concerne il punto C,(gare su strada e così via): va ricordato che per svolgere competizioni su strada servono sempre l’autorizzazione e l’ordinanza di viabilità, se manca una di esse è bene non dare il via alla gara.
Come fare, per essere in regola:
1. quando la gara si svolge in un solo Comune e le strade percorse sono solo Comunali ed urbane si fa domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato(in bollo) ed esso emette l’autorizzazione e l’ordinanza di viabilità(in bollo), con indicate tutte le norme da osservare.
2. Quando una gara si svolge in un solo Comune, ma sono interessate strade regionali, allora la domanda di autorizzazione va inviata alla Regione di competenza che ne emette l’autorizzazione; L’ordinanza di viabilità è emessa dalla Prefettura.
3. Quando la gara interessa due o più Comuni, la richiesta di autorizzazione va fatta alla Regione che rilascia l’Autorizzazione e la Prefettura ne rilascia l’ordinanza di viabilità;
4. Quando la gara attraversa la Regione, ma parte ed arriva nello stesso punto (gare in linea, gran fondo, con stesso punto di partenza ed arrivo) la richiesta di autorizzazione va fatta alla Regione di partenza, che emette l’autorizzazione, mentre la Prefettura ne emette l’ordinanza di viabilità.
In tutti i casi è bene sempre dare comunicazione a tutti i Comuni e Province coinvolte, ai Comandi Polizia Municipale, Carabinieri, Questura, Prefettura.
Alla richiesta di autorizzazione va allegata copia dell’Assicurazione per la manifestazione ed il percorso (dettagliato e planimetrico)
Si ricorda che per qualsiasi manifestazione di cui al punto C, ma anche al punto B e, per quelle equiparate, valgono le norme previste dall’art. 9 del codice della strada e devono essere presenti le scorte tecniche e la carovana composta secondo tali indirizzi.
Per tali manifestazioni, si ricorda inoltre che è obbligatoria l’assistenza sanitaria con medico a bordo.
=========================================================================================================
Domanda alla Polizia Stradale, al Sindaco o alla Regione
Rivolgersi al compartimento o alla sezione competente di zona per la domanda alla Polizia Stradale e per quella rivolta al Sindaco o alla Regione agli uffici comunali e, o regionali.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data della competizione.
La domanda deve essere redatta in carta da bollo (euro 14, 62 o maggiore valore vigente)
L’ufficio deve concludere la pratica entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
L'autorizzazione è rilasciata dalla Regione e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano per le gare e per quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più Comuni.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
Per le autorizzazioni relative a competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il Nulla-Osta per la loro effettuazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I.
Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
Avverso il provvedimento negativo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Se l’iniziativa si svolge nei parchi o nei giardini della città
L’autorizzazione temporanea di occupazione suolo pubblico aree verdi deve essere inoltrata al Sindaco del Comune (Ufficio della Segreteria) e al Corpo di Polizia Municipale.
Autorizzazioni per l’utilizzo di spazi al chiuso
Le amministrazioni comunali possono mettere a disposizione spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative: sale, edifici, campi e strutture sportive. Gli uffici relazioni con il Pubblico (URP), in linea di massima, hanno le informazioni relative ai principali luoghi pubblici che si possono richiedere per lo svolgimento di manifestazioni. Per ogni spazio vi è una scheda che riporta: referente, ubicazione, destinazione e vincoli d’uso, caratteristiche, periodo di utilizzo, modalità di richiesta e costi.
Autorizzazioni per l’esposizione di materiale promozionale
(manifesti/locandine)
Le locandine e i manifesti realizzati per pubblicizzare l'evento sono soggetti al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
Per esporre materiale promozionale nei luoghi preposti, va apposto un apposito timbro.
Nei comuni il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni è svolto da una società oppure in proprio.
Tutte le copie delle locandine/manifesti che si vogliono affiggere devono avere un timbro che verrà apposto presentandole all'ufficio incaricato.
Verrà richiesta una somma, qualora dovuta, in base al numero di copie e alla loro dimensione.
Esenzioni: i volantini con superficie inferiore a 300 cm2 (i fogli tipo A4 hanno una dimensione di oltre 600 cm2) non hanno obbligo di timbro e non sono soggetti a pagamento.
Il manifesto viene esposto a cura della società oppure dall’ufficio incaricato negli spazi pubblicitari comunali. La locandina, invece, dopo essere stata timbrata, deve essere affissa dall'organizzatore stesso dell'evento.
Più si parla dell'evento più avremo affluenza di persone.
È consigliabile utilizzare canali diversi per la promozione.
Oltre a locandine, è bene contattare, a seconda delle disponibilità economiche, gestori di newsletter. Alcuni comuni, ogni settimana, redigono una newsletter indirizzata ai giovani del territorio. Si possono segnalare le iniziative all’indirizzo elettronico.
Anche inviare un comunicato stampa alle redazioni dei quotidiani locali è un ottimo strumento. La redazione se lo riterrà di interesse pubblico menzionerà l'evento nelle pagine del giornale.
Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande
Se nell’ambito della manifestazione intendete allestire un punto di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande a pagamento.
Domanda di autorizzazione per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande su differente modulo per associazione, per società e per ditta individuale.
La modulistica è disponibile, contattando direttamente gli uffici comunali.
Comunicazione ai Servizi Sanitari, fornendo informazioni sull'evento (organizzatore, luogo, data, tipologia di prodotti somministrati) e informazione scritta all'Ufficio Attività Economiche dell'avvenuta comunicazione ai Servizi Sanitari.
Se nell’ambito della manifestazione intendete allestire un punto di ristoro con somministrazione di alimenti e bevande gratuite.
Comunicazione ai Servizi Sanitari, fornendo informazioni sull'evento (organizzatore, luogo, data, tipologia di prodotti somministrati, gratuità della distribuzione) e informazione scritta all'Ufficio Attività Economiche dell'avvenuta comunicazione ai Servizi Sanitari.
In caso di distribuzione gratuita non vanno presentate ulteriori documentazioni.
È importante presentarsi all'Ufficio Comunale Competente muniti dell’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico.
Una strada più semplice potrebbe essere contattare gli ambulanti di panini, kebab, gelati o altro. In tal caso bisogna assicurarsi che siano in possesso delle necessarie autorizzazioni e requisiti professionali per le somministrazione di alimenti e bevande (Corpo di Polizia Municipale per occupazione suolo pubblico e Ufficio Attività Economiche per la somministrazione di alimenti a pagamento).
Ufficiali di gara della Federazione Sportiva Nazionale interessata all’avvenimento
Accertarsi della disponibilità e prendere contatti epistolari, verbali e personali. Inoltre, controllare che la richiesta sia stata accolta, tenerli tempestivamente informati di tutti i dati logistici, organizzativi e tecnici della manifestazione.
LA PREPARAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE NELLA SUA ESSENZA
Siamo giunti alla seconda fase.
La società prepara la manifestazione nella sua essenza.
Calendarlo o programma orario
Si tenga ben presente di non togliere nulla di spettacolare e tecnico alla manifestazione stessa e porre la maggior attenzione alla stesura del regolamento.
Un regolamento che si rispetti deve contenere:
1. La società o l'Ente che indice ed organizza la manifestazione.
2. Denominazione della manifestazione.
3. La data e lo svolgimento.
4. La località.
5. Formula di svolgimento od il programma gare.
6. Norme di partecipazione e di ammissione.
7. Modalità e termini per i reclami.
8. Premiazioni.
9. Il preciso riferimento alle norme federali, salvo che queste non siano già contemplate o in contrasto.
10. I regolamenti si concluderanno con il seguente articolo: “L'organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante o dopo le gare agli atleti e a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa”.
Premi
Prendere contatti epistolari, verbali e personali con le autorità locali, regionali, nazionali e con gli uffici pubbliche relazioni o pubblicità di aziende, industrie e cosi via.
Fase esecutiva
Si dovrà essere il più possibile aderente ai regolamenti; avvisare con periodicità e tempestività i partecipanti, stendere i comunicati ufficiali con esattezza e proprietà; assicurarsi la presenza degli ufficiali di gara; le controversie giudicate con ponderatezza ed equità; reprimere con severità accenni di indisciplina, ineducazione e insofferenza.
E' di questa fase la premiazione.
Deve essere compiuta con decoro e solennità, far conoscere le gioie degli sforzi dell'atleta e delle fatiche dell'allenatore ed invogliare sempre più alla pratica sportiva.
E' bene lasciare un ricordo per tutti; dagli ufficiali di gara, all'ultimo arrivato.
E' un compenso che si conviene nello sport dilettantistico e educativo.
Formule di svolgimento
Di questa fase fanno parte le formule di svolgimento.
Sono innumerevoli.
Quelle che seguiranno sono le più comuni ed offrono praticità e spettacolo nella realizzazione della manifestazione.
Girone all'italiana
La formula può avere svolgimento: semplice, dove le squadre si incontrano una sola volta, all’italiana, con partite andata e ritorno.
Per avere una impostazione precisa bisognerà conoscere il numero delle giornate di gara ed il numero totale delle competizioni.
Il primo si ricava dal numero delle squadre che prendono parte. Se questo è pari sarà il numero inferiore immediatamente dispari.
Il numero andrà raddoppiato qualora si vogliano incontri di andata e ritorno.
Dove il numero delle partecipanti fosse elevato si formeranno uno o più gironi.
Il numero degli incontri si ricava con la seguente formula:
x = n. ( n — 1 )
dove
n indica il numero delle squadre:
x il numero delle partite.
Qualora si preveda un girone all'italiana, il prodotto (x) andrà diviso per due.
Cioè x = n. ( n — 1 )
2
Compilazione del calendario di gara
Richiede la massima attenzione.
Si tengano sempre in debita considerazione le esigenze e le disponibilità delle squadre e dell'organizzazione.
La formula relativa è la seguente :
1 ) Numerare le squadre partecipanti. Il numero delle partecipanti deve essere sempre dispari. Qualora fosse pari si consideri il numero dispari immediatamente precedente.
2) Disporre i numeri dall'alto al basso (la prima metà) e dal basso verso l'alto (la seconda metà).
Il numero dispari in basso rimarrà per proprio conto. Se il numero delle squadre sarà pari, il numero dispari isolato sarà accoppiato con quest'ultimo di volta in volta, tenendo presente il fattore campo (in casa e fuori casa).
3) Far ruotare i numeri da destra a sinistra per ottenere gli incontri della seconda giornata; per la terza giornata altra rotazione fino a compimento del giro.
Esempio
Andata e ritorno
3 partecipanti
Giornate di gare 6
Incontri 6
la giornata 2a giornata 3a giornata 4a giornata 5a giornata 6a giornata
1-3 3-2 2-1 3-1 2-3 1-2
2 rip. 1 rip. 3 rip. 2 rip. 1 rip. 3 rip.
Andata e ritorno
4 partecipanti
Giornate di gara 6
Incontri 6
1-3 3-2 2-1 3-1 2-3 1-2
2-4 4-1 3-4 4-2 1-4 4-3
In caso di girone andata e ritorno si invertono i nominativi.
Classifica
Gli elementi di una classifica sono:
a ) nome della squadra ;
b) numero delle partite disputate;
c) numero delle partite vinte;
d) numero delle partite pareggiate (se previsto);
e) numero delle partite perse;
f) numero set vinti (se previsto);
g) numero set persi (se previsto);
h) numero punti fatti;
i) numero punti subiti;
l) punti in classifica.
In caso di parità in classifica, i criteri di valutazione mutano di sport in sport.
A tal riguardo invitiamo a consultare le pubblicazioni ed i regolamenti tecnici delle singole federazioni sportive nazionali.
Eliminazione diretta
La caratteristica di tale formula è quella di svolgere la manifestazione nel più breve tempo e con la partecipazione di molti. In tale tipo di manifestazione per la compilazione del tabellone si devono conoscere bene due principi basilari: la regola degli aspettiti e la sistemazione delle teste di serie.
Regola degli aspettiti
Con questa regola si vuole ottenere che il secondo turno dell'eliminazione comprenda un numero di partecipanti pari ad una potenza di due (4, 8, 16, 32 e cosi via), qualora inizialmente gli iscritti non siano di numero pari. Per consuetudine gli aspettiti vanno posti all'inizio ed al termine del tabellone; ma può usarsi altro sistema, purché non si considerino aspettiti le teste di serie.
Teste di serie
Il significato di tale principio è che un numero di partecipanti per il loro valore tecnico o secondo criteri di classifica non viene sorteggiato e sistemato preventivamente nel tabellone. Questo per evitare che ì più forti s'incontrino fra di loro nei primi turni.
Il numero delle teste di serie varia a secondo del numero dei partecipanti; tuttavia sarà sempre di due o di potenza di due.
Nel sistemare sul tabellone preventivamente i partecipanti si tenga presente nei primi turni di non far incontrare i pari valore ed atleti o squadre della stessa società. Inoltre si dovrà tener presente:
1. La testa di serie numero uno va posta in basso; se vi sono aspettiti al primo posto in basso del secondo turno.
2. La testa di serie numero due va in alto; se vi sono aspettiti al primo posto in alto del secondo turno.
3. La testa di serie numero tre in alto; la quattro e la cinque in basso; la sei e la sette in alto; la otto in alto.
Osservati questi principi, si procederà al sorteggio disponendo i partecipanti dall'alto al basso del primo turno fino al compimento di questo e passando successivamente al secondo, sempre con ordine: alto, basso.
Eliminazione
In questo tipo di formula, il partecipante, per essere eliminato deve essere sconfitto due volte.
Si hanno le identiche caratteristiche dell’eliminazione diretta con le regole degli aspettiti e delle teste di serie. La differenza è nel tabellone che comprende due parti distinte. La parte superiore identica a quella dell’eliminazione diretta; l’inferiore dove passano i partecipanti che di volta in volta vengono sconfitti con le stesse caratteristiche della formula diretta.
Schema per torneo o manifestazione sportiva a carattere ludico motoria giovanile e amatoriale
L’associazione sportiva ------------------------------------------------------------- indice ed organizza (1)---------------------------------- di (2) -------------------------------------------------
Possono partecipare tutte le associazioni affiliate(3) ------------------------------------ per l’anno ---------------------------ed i cui atleti/e siano in regola con il tesseramento, l’assicurazione e le disposizioni sulla tutela sanitaria.
Sono equiparati ai partecipanti sopraindicati gli appartenenti a federazioni, enti, associazioni ed a società sportive della Comunità Europea e in generale dei Paesi Europei.
Ogni partecipante è tenuto a leggere attentamente il regolamento e ad uniformarsi alle sue indicazioni, particolarmente per ciò che riguarda ---------------------------------------------------------(4)
L’organizzazione si riserva di stabilire la formula di svolgimento ad iscrizioni avvenute (5)
oppure
il programma orario e delle gare è il seguente: ----------------------------------------------------------------
Le iscrizioni si ricevono presso ------------------------------- nei giorni -------------------------------------- dalle ore -------------- alle ore --------------- e devono essere accompagnate dalla tassa di euro ---------
La cauzione è di euro ----------------------------- ed è restituibile al termine della (6) ---------------------
La tassa arbitrale è fissata in euro --------------- a partita ed è a carico delle associazioni sportive (7).
Non è ammesso alcun reclamo, salvo quelli riguardanti l’età dei partecipanti e, o il tesseramento.
Premi (8) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme (9) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per incidenti ad atleti, tecnici, allenatori, dirigente e, o terzi, prima, durante e dopo le gare, tranne quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino (10) --------------------------------------------
1) Un torneo, una manifestazione, una gara e così via.
2) Indicare la disciplina sportiva o l’attività sportiva.
3) Indicare la federazione sportiva e/o l’ente sportivo.
4) Le note organizzative, le difficoltà del percorso, le richieste e così via.
5) Oppure indicare la formula di svolgimento o il programma orario e gare.
6) Come al punto 1 e per le discipline e/o per le attività sportive per cui è prevista.
7) Solo per le discipline e/o le attività sportive previste.
8) Fare l’elenco dei premi.
9) Citare la sigla della federazione sportiva e/o dell’ente sportivo.
10) Come al punto 8.
LA CACCIA
L’attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio”, che rappresenta la legge quadro di disciplina di tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica.
La legge 157, che ha sostituito la legge n. 968 del 1977, nasce sulla scia del referendum del 1990 che proponeva l’abolizione della caccia su tutto il territorio italiano e, che per mancanza del quorum, era stato annullato.
Il risultato è stato una legge che disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze degli enti locali, degli organi preposti alla tutela della fauna e la loro autonomia in materia.
Il fondamento della legge 157 è innovativo rispetto alla precedente legge 968/77: la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato.
Lo stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta “licenza di caccia”) al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa. Ne consegue l’inesistenza, in Italia, di un “diritto alla caccia”: l’esercizio dell’attività venatoria concreta solamente un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Che cos’è la selvaggina
Per selvaggina (o cacciagione) si intende qualsiasi animale selvatico o inselvatichito cacciato a scopo alimentare. Questi animali possono essere occupati, perché non sono di proprietà di alcuno E’anche il nome generico riservato alle prede catturate nella pratica della caccia sportiva.
Le specie animali che rientrano nel gruppo della selvaggina variano moltissimo a seconda della zona, e possono essere classificate in base alla dimensione e alla classe biologica.
Non tutti gli animali possono essere cacciati. La legge stabilisce quali sono gli animali stanziati, protetti. Si dice selvaggina stanziale quella non di passaggio, stazionaria, che fa parte del patrimonio
La legge precisa che in terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o cattura. Inoltre, il cacciatore che scova e stana l’animale ha un diritto su questo, anche quando lo insegue, in modo da mantenere un contatto o collegamento. Se il cacciatore desiste o perde il collegamento, l’animale diventa nuovamente “cosa di nessuno”. Qualora l’animale è palesemente ferito, appartiene al feritore. Si dice che l’animale è palesemente ferito quando è minorato nei suoi movimenti naturali. In terreno bandito o riservato, la selvaggina appartiene al proprietario o al titolare della concessione che fissa le regole che gli ospiti debbono rispettare
Licenza di porto di fucile per uso caccia
A partire dal 14/09/2018 la licenza di caccia ha la durata di 5 anni (primo rilascio/rinnovo).
Per le licenze di caccia che hanno data di rilascio/rinnovo anteriore al 14/09/2018 la durata è di 6 anni. Non viene rinnovata automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità.
Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale.
Il modulo di richiesta, è disponibile presso Questura, Commissariato di Pubblica Sicurezza o stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
· direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
· per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
· per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
· – due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
· – la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato (per sostenere la visita nei presidi anzidetti è necessario munirsi di certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico curante);
· – una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
· – la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un’addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall’art.24 della legge nr. 157 dell’11 febbraio 1992);
· – la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
· – la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto, da pagarsi per il primo rilascio e al rinnovo, richiedendo all’Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta (Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
· – due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
· – la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
· – una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
o le generalità delle persone conviventi;
o o di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
Rinnovo
La licenza di caccia si rinnova alla scadenza del 5° anno per quelle rilasciate a partire dal 14/09/2018, mentre per quelle rilasciate/rinnovate prima di tale data, la licenza si rinnova alla scadenza del 6° anno.
Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che deve essere versata prima dell’uso dell’arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza.
Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio Nazionale per il servizio civile.
Assicurazione
Il suo scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia.
La legge prevede un massimale di € 903.283,12 di cui euro € 677.462,34 per ogni persona danneggiata e € 225.820,78 per danni ad animali e cose.
È inoltre prevista una polizza infortuni con massimale di € 90.328,31.
Il cacciatore deve avere sempre con se la polizza di assicurazione, oltre alla licenza.
Le associazioni venatorie proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Lo stesso i sindacati dei cacciatori e una gran parte delle compagnie assicurative che offrono polizze sull’esercizio della caccia.
Tesserino venatorio
Consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) di residenza e non. Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore. I requisiti per richiedere il tesserino sono:
a) possesso della licenza di caccia, b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale e c) pagamento per l’A.T.C.
E’possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia.
Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato.
Norme di riferimento: legge 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
Carta europea d’arma da fuoco
La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità europea. Ciò significa la possibilità di portare e trasportare, all’interno dei paesi della Comunità, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo, che per uso venatorio.
La Carta europea d’arma da fuoco viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi. Infatti la sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni.
I possessori della Carta, italiani e stranieri, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi) purchè in possesso delle autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività.
La richiesta, indirizzata al Questore, va presentata al Commissariato di zona, se presente, oppure in Questura o, in assenza, alla stazione dei Carabinieri competente per territorio, compilando il modulo disponibile presso gli stessi Uffici.
Alla richiesta si deve allegare:
· due contrassegni telematici da euro 16,00, da applicare sulla richiesta e sulla carta;
· la dichiarazione sostitutiva valida attestante il possesso delle autorizzazioni come il porto o il trasporto nel territorio italiano delle armi comuni da sparo, oltre all’avvenuta denuncia di detenzione, o la documentazione rilasciata dagli organi competenti;
· i dati identificativi dell’arma o delle armi, fino ad un massimo di dieci, che si intendono iscrivere sulla carta, indicando, per ognuna, tipo, marchio e modello, calibro e matricola;
· la ricevuta di versamento di Euro 0,82 per il costo della carta (che è di Euro 2,04 per la versione bilingue), richiedendo all’Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato;
· due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto.
https://www.poliziadistato.it/articolo/306
(modello da scaricare per la richiesta di rilascio della carta verde).
Limiti attività venatoria
Periodi
La caccia in Italia è consentita dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno, nel rispetto del calendario venatorio emesso da ogni Regione. A seconda delle Regioni e dei periodi, si può cacciare dai 3 ai 5 giorni la settimana.
Zone di caccia e animali cacciabili
Qualora in una determinata zona viga un divieto di caccia, se l’ente pubblico provvede alla tabellazione della zona, tale divieto di caccia si presume noto e la P.A. non deve dimostrare la sua conoscenza da parte del trasgressore. Senza la tabellazione, invece, è la P.A. che deve dimostrare che, nonostante tale mancanza, il trasgressore fosse a conoscenza del divieto (sulla base di elementi di fatto quali, a titolo esemplificativo, la conoscenza della zona dovuta al dimorare nella medesima o in luoghi prossimi ad essa, l’abituale esercizio della caccia in quei siti, la preesistenza di cartelli successivamente rimossi o danneggiati e, in genere, le peculiari modalità dell’azione).
Gli animali selvatici sono di proprietà e sotto la tutela dello Stato, che regola in maniera precisa quali sono le specie cacciabili in Italia. Tutte le attività che non seguono le rigide regole sono da considerarsi di bracconaggio. Le leggi per la protezione delle specie e le attività sono disciplinate per ogni singola regione dai Calendari Venatori che cambiano ogni anno per permettere alle specie di ripopolarsi, ma anche per controllare quelle che si riproducono in modo incontrollato.
Alcuni tipi di mammiferi sono considerate specie protette, per cui non è possibile cacciare:
lupi, sciacalli, orsi, martore, puzzole, lontre, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutti i cetacei, cervo sardo, camoscio d’Abruzzo
Per gli uccelli invece, le specie protette sono:
marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, pollo sultano, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d’Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, corallino e roseo, sterna zampenere, sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino.
Divieti
E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;
c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;
d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "Zona militare - Divieto di caccia" - "Monumento ... - Divieto di caccia";
f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
m) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 km/h;
n) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;
r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;
s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;
t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'art. 6 della presente legge;
u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi,
uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'art. 6;
z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
cc) l'uso di armi munite di silenziatore;
dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
ee) l'uso del furetto;
ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle zone a protezione speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
LA PESCA SPORTIVA
Ai sensi del regolamento n. 302/2009 della Comunità Europa abbiamo due distinte definizioni di pesca:
La pesca sportiva che è la pesca praticata da chi aderisce a un’organizzazione agonistica oppure da chi ha una specifica licenza riconosciuta a livello nazionale.
La pesca ricreativa che è la pesca praticata da chi lo fa semplicemente nel tempo libero, senza appartenere ad alcuna associazione e senza avere licenza di pesca.
In ambedue le pratiche il pescatore non puoi vendere il suo pescato e la commercializzazione è vietata.
Sia la pesca sportiva che quella ricreativa possono essere divise in ulteriori sottocategorie:
• Pesca su barca;
• Pesca su terra ferma;
• Pesca in mare;
• Pesca subacquea.
Decreto ministeriale 6 dicembre 2010
In base al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), chi pescatore, sportivo o ricreativo, deve fare apposita comunicazione al Ministero valendosi del sito. In questa comunicazione si devono indicare: i propri dati; il tipo di pesca e le regioni in cui si pratica l’attività. Fatta la registrazione e stampato il permesso - patentino che si deve portare sempre con se, inserito in un foglio plastificato, per evitare che si rovini, ogni volta che si va a pescare, perché se le autorità lo chiedono deve essere esibito. Qualora non si provveda a fare la comunicazione, in caso di controllo, le autorità inviteranno a farla entro 10 giorni, altrimenti si incorre in una multa fino a 2.000 euro.
La validità del permesso è triennale e, alla scadenza, deve essere rinnovato (qualora si intenda continuare con l’attività di pesca). Rinnovo che può essere fatto: tramite associazioni ed enti riconosciuti di pesca; tramite la Guardia Costiera o le Capitanerie di Porto, effettuando la dichiarazione di pesca sportiva o ricreativa; sul sito del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
La comunicazione è veramente semplicissima da fare e può farsi anche da casa.
Tramite questa comunicazione, il Ministero rileva l’importanza, l’interesse delle persone alla pesca in mare, nei fiumi e nei laghi e la tipologia di pesca effettuata per zone e conosce tutti i pescatori, sia quelli che lo fanno per sport che per hobby, quindi un censimento.
La comunicazione, come il permesso che si ottieni, sono gratuiti. Non si deve pagare nulla: si tratta solo di una semplice comunicazione che si deve fare al Ministero.
In caso di problemi durante la registrazione scrivere a censimentopescasportiva@politicheagricole.it.
Pescare in mare o in acque interne
Può essere un’attività di tipo professionale, oppure sportiva dilettantistica a scopo ricreativo.
Fatto sta, che la legge disciplina in maniera precisa questa tipologia di attività, in modo che tutto avvenga secondo regole ben precise.
Pesca professionale
La licenza di pesca è la concessione accordata dal Ministero delle Politiche Agricole, che ti autorizza a esercitare la pesca in modo professionale. La legge prevede licenze speciali per chi effettua le seguenti attività:
· Acquacoltura, ossia allevamento di pesci;
· Imbarcazioni usate come appoggio per la pesca subacquea;
· Pesca speciale del pesce allo stadio giovanile.
In caso di nave da costruire oppure da comprare oppure da adeguare alle caratteristiche richieste, occorre chiedere il nulla osta al Ministero.
Per la pesca in mare a scopo dilettantistico non occorre una licenza, sia che si peschi da terra o da natante. Occorre soltanto richiedere un permesso obbligatorio, gratuito. Richiedere il permesso è molto semplice e si deve solo registrarsi al link del sito del Ministero Politiche Agricole. Dopo essersi registrati, stampare l’autorizzazione e ricordarsi di portarla con se quando si va a pesca in mare, altrimenti potresti incorrere in una multa abbastanza salata, più dell’acqua di mare, che arriva fino a 2.000 euro.
E’ la pesca dilettantistica in acque interne (fiume, lago), ossia non svolta in modo professionale, ma al solo scopo ricreativo.
Nel corso degli anni, sono cambiate molte cose in merito ai documenti, licenze e tasse da pagare per la pesca dilettantistica.
Ogni regione regola in maniera diversa il rilascio della licenza per la pesca di tipo B. Alcune regioni hanno abolito la licenza stessa e prevedono solo il pagamento di una tassa (in pratica se vai a pescare, devi portare con te solo il tuo documento di identità e la ricevuta del bollettino di pagamento, null’altro).
In altre regioni invece occorre chiedere la licenza di tipo B. Per farla rivolgersi alla propria regione.
Pesca prendi e rilascia o Catch and Release
E’ una filosofia di pesca diffusasi da pochi anni che svincola definitivamente la pesca sportiva dalla sua anziana parente commerciale e "nutrizionale".
Diffusasi recentemente, è oggi applicata da un numero sempre crescente di pescasportivi e consiste nel rilasciare il pescato immediatamente dopo la cattura, procurandogli meno danni possibile. La pratica del Catch and Release è particolarmente diffusa nelle tecniche di pesca a mosca, spinning e carp fishing, e adotta una serie di regole per recare il minor danno possibile al pesce catturato: utilizzare ami singoli senza ardiglione, bagnare le mani prima di toccare il pesce per liberarlo e maneggiare il pesce il meno possibile; l'ideale sarebbe liberarlo senza toglierlo dall'acqua e senza toccarlo, facendo leva unicamente sull'esca o sull'amo.
Questa filosofia sembra piacere anche ad alcune associazioni ambientaliste che, come ad esempio nel caso del fiume Nera, appoggiano o addirittura si fanno carico dell'istituzione di tratti di fiumi o torrenti riservati al No-kill, per pescare nei quali è spesso necessario pagare una quota, a volte anche rilevante, per ottenere un permesso oltre l'ordinaria licenza di pesca.
Altre associazioni animaliste considerano il "No-kill" come una pratica inutile e sadica che, anche se quasi mai porta alla morte immediata dell'animale, gli infligge comunque inutili sofferenze solo per appagare il protagonismo del pescatore. Secondo questa corrente di pensiero la pesca, a prescindere da come venga praticata, non è uno sport, ma solo violenza ed il No-Kill sarebbe una tortura poco accettabile sotto tutti gli aspetti.
Limiti all’attività
La pesca è vietata con esplosivi, corrente elettrica, sostanze a stordire o uccidere e commerciare i pesci così storditi o uccisi. Inoltre pescare in acque soggette a riserva o concesse a scopo di piscicoltura senza consenso; sbarrare con reti o altri mezzi fissi o mobili, più della metà del corso o bacino d’acqua; pescare o commerciare pesci nell’epoca del divieto, pescare o commerciare pesci di misure inferiori alla prescritta pescare con reti o attrezzature non autorizzati; pescare con reti a meno di 40 metri di distanza dai ponti, sbocchi canali, cascate e così via. Per la canna con uno o più ami e per la tirlindana la distanza minima è di m. 1. Ed ancora, prosciugare il fondo dei bacini o corsi d’acqua a scopo di pesca; pescare durante le asciutte; pescare con le mani, frugando sotto le rive, pescare con reti collegate fra loro.
Pesca subacquea
La pesca subacquea è considerato un vero e proprio sport e regolamentato dal decreto n° 1639/1968 e successive modifiche ed è aperta a tutti, ma non esiste alcun tipo di formazione per informare i pesca-sportivi su cosa è vietato e cosa no.
Per essere considerato un pescatore subacqueo il Mipaaf (Ministero delle politiche agricole) ha emesso nel 2010 un decreto che obbligo chiunque svolga la pesca in apnea a registrarsi al censimento dei pescatori sportivi con il rilascio di una ricevuta da tenere sempre con se durante lo sport praticato.
500 metri dai bagnanti e 100m da imbarcazioni di pesca professionale e da attrezzi da pesca
Il divieto di pescare tra i bagnanti è assoluto, come la pesca in zone protette che siano riserve marine o parchi naturali.
Il divieto di pesca è esteso anche nella zona di mare di regolare transito, ovvero dove ci sono navi in uscita oppure in entrata da zone di ancoraggio o dai porti.
Ricordate di mantenervi a debita distanza da attrezzi da pesca professionale. Almeno 100m da reti palamiti e nasse. Oltre ad arrecare un danno ai pescatori professionali potreste rischiare seriamente di rimanere impigliati nelle reti o nel cordame.
Infine, bisogna avere una distanza dalla boa segna sub di massimo 50 metri.
In questo caso il pescatore è obbligato a chiamare la Guardia Costiera per segnalare i ritrovamenti.
Ecco cosa si rischia a non rispettare le regole e superare la cattura pro capite massimale disposta dal Mipaaf
Oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3.000 euro
Oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 12.000 euro
Oltre 50 kg di pescato una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 e 50.000 euro
Anche se queste regole possono stare strette, state certi che sono state fatte per salvare la vita oltre a proteggere le specie marine in pericolo.
Ultimo ma non importante dettaglio: è assolutamente vietata la vendita proveniente dalla pesca sportiva.
La Fipsas
Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e Nuoto Pinnato
Con l'emanazione del D. Lgs. 242/99 (meglio conosciuto, dal nome del Ministro proponente, come Decreto Melandri), la Federazione perde la propria natura di organo del Coni ed acquista, al pari di tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, natura di Associazione con personalità giuridica di diritto privato, cui è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.
Essa è costituita da Tesserati singoli e Società, Associazioni ed Organismi sportivi affiliati che hanno per fine la pratica della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, del lancio sia tecnico che di potenza effettuato con attrezzi da pesca, delle attività subacquee e delle attività di superficie che prevedono l'uso di pinne o di monopinna, sia in forma agonistica che amatoriale.
La FIPSAS è stata riconosciuta inoltre "Associazione di protezione ambientale"
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha comunicato, con nota 28 ottobre 2004, che la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee è stata riconosciuta "Associazione di protezione ambientale" di cui all'art. 13 della legge 8/7/1986, n. 349, e successive modificazioni.
LA NAUTICA
Il mare ha il suo codice e le sue regole.
Il Decreto Ministeriale N. 146 del 29/07/2008, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo n.171 del 18 luglio 2005 (codice della nautica da diporto) divide le imbarcazioni in:
“natanti” ovvero barche a motore e a vela di lunghezza inferiore ai 10 metri;
“imbarcazioni” ovvero le barche a motore o a vela di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri;
“navi da diporto”, ovvero unità superiori ai 24 metri di lunghezza.
Costruzione ed immatricolazione
La normativa italiana vigente per la costruzione e l'abilitazione alla navigazione di una barca fa riferimento a due leggi: la "Legge 11 febbraio 1971 n. 50" e la "Legge 8 luglio 2003, n.172".
Quindi abbiamo due casi: barca interamente autocostruita e barca costruita da un cantiere (anche parzialmente)
Barca autocostruita
Non necessita della marcatura CE e fa riferimento alla vecchia legge 50/71 sul diporto e successive modificazioni e in parte alla nuova legge 172/03. Se la barca è di lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri, può essere un natante e non ha bisogno dell'iscrizione al RID (Registro Imbarcazioni Diporto). In teoria con la stessa barca inferiore a 10 metri, se si intende navigare entro 6 miglia dalla costa, non c'è la necessità di dichiarare la costruzione a nessuno. Conviene comunque fare almeno una autocertificazione. Se, con la stessa barca, si intende navigare entro le 12 miglia, si dovrà far richiesta a un "organismo notificato" (RINa, Der Noske Veritas, ANCCP, Istituto Giordano o Udicer) per la visita di collaudo, che abiliterà la barca a navigare oltre le sei miglia (ma non oltre le 12 perché è ancora natante). Per il collaudo sono previste una prova di galleggiabilità e una di prova di stabilità. Per navigare senza limiti si dovrà iscrivere la barca al RID. La barca non sarà più un "natante", ma una "imbarcazione", con immatricolazione e licenza di navigazione. La richiesta dovrà essere presentata alla "Capitaneria di Porto" o presso un "ufficio circondariale Marittimo". Può essere "natante" una barca con lunghezza fuori tutto inferiore ai 10 metri. Una barca con lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri può essere solo imbarcazione. Può essere "imbarcazione" una barca con lunghezza fuori tutto superiore ai 5 metri, con bordo libero di almeno 50 centimetri, che superi il collaudo per la navigazione senza limiti e ottenga il numero di matricola con l'iscrizione al RID.
Barca costruita dal cantiere
Necessita della marcatura CE e fa riferimento solo alla nuova legge 172/03. La marcatura CE è di esclusiva competenza del cantiere. Sarà quindi il cantiere ad espletare tutte le procedure per ottenere l'omologazione della barca alle norme CE.
I limiti di navigazione per le barche con marcatura CE non sono dati da una distanza definita dalla costa, ma da un più generico tipo di navigazione e soprattutto dallo "stato del mare", secondo quattro categorie di progettazione:
A. in alto mare:
progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (scala Beaufort) e l'altezza
significativa delle onde superiore a 4 m; unità da diporto ampiamente autosufficienti.
B. al largo:
progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può
raggiungere 4 m.
C. in prossimità della costa:
progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari
a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m.
D. in acque protette:
progettate per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa
delle onde può raggiungere 0,50 m.
Le barche con marcatura CE devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento ed altri requisiti essenziali e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità. Anche nel caso di costruzione in cantiere, la barca può essere "natante" se la lunghezza fuori tutto è inferiore a 10 metri e "imbarcazione" se la lunghezza fuori tutto è superiore a 10 metri.
Se con una barca di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri si intende navigare in acque internazionali (stabilite per convenzione oltre le 12 miglia), questa dovrà essere iscritta al RID come "imbarcazione".
Immatricolazione ed Iscrizione
Secondo la legislazione italiana l'immatricolazione è obbligatoria solo ed unicamente per le imbarcazioni, ossia tutte le unità dotate di scafo lungo tra i 10 e i 24 metri e per le navi da diporto, di lunghezza maggiore ai 24 metri. La tariffa per l’iscrizione di scafo nuovo o re-iscrizione è di 35,38 euro (più 16 euro di marca da bollo).L'immatricolazione obbliga l'armatore a dotare l'imbarcazione di precisi equipaggiamenti e di sottoporli a controlli periodici e a presentare la seguente documentazione: patente nautica, estratto del RID, licenza di navigazione, certificato di sicurezza, dichiarazione di potenza, assicurazione, licenza RTF, marcatura.Imbarcazioni e navi da diporto devono essere iscritte nell'archivio telematico centrale a cura del proprietario presentando il titolo di proprietà.
La licenza di navigazione e il certificato di sicurezza
La licenza di navigazione per le navi e le imbarcazioni da diporto deve riportare il numero e la sigla di iscrizione oppure il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario, il nome dell’unità se richiesto, il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati, inoltre, il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa. La licenza di navigazione deve, perciò, essere conservata a bordo, unitamente agli altri documenti prescritti, in originale o in copia autentica e, in caso di furto, smarrimento o distruzione, dovrà essere conservata a bordo la relativa denuncia: questa, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni.
Un’importante novità sta nel fatto che le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dallo STED con licenza provvisoria di validità non superiore a sei mesi. In caso di modifiche del tipo o delle caratteristiche principali dello scafo o, ancora, dell’apparato motore, la licenza di navigazione deve essere rinnovata, presentando i documenti relativi allo Sportello telematico del diportista che procede al rinnovo entro 20 giorni. Nel frattempo, per la durata massima di 20 giorni, la licenza potrà essere sostituita dalla ricevuta di avvenuta presentazione dei documenti.
Il certificato di sicurezza per le navi e le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell’unità e deve essere conservato a bordo.
Sigla e numero d’iscrizione
Numeri e lettere devono essere alti almeno 20 cm o più, con larghezza proporzionale, ed applicati sulla dritta della prora e sulla sinistra della poppa.
Il proprietario ha la facoltà di contraddistinguere la propria nave o imbarcazione da diporto anche con un nome, che deve però essere diverso da ogni altro già registrato presso l’ufficio di iscrizione dell’unità. Il nome scelto viene annotato sulla licenza di navigazione. Bandiera. Sono numerose le multe elevate per la mancata esposizione della bandiera, non è obbligatorio esporla sui natanti, ma solo sulle unità iscritte nei registri (navi e imbarcazioni), in funzione delle possibilità offerte dalle sovrastrutture, insomma dov’è più logico, visibile e possibile.
Scafi esclusi
Una barca che ha una lunghezza dello scafo sino a 10 metri viene classificata come “natante” e quindi: non è soggetta ad immatricolazione, non c’è alcuna “targa” (viene considerata “bene mobile” come una bicicletta); se il motore ha una potenza inferiore ai 40 cv non necessita di patente nautica per condurlo, ma se naviga oltre le 6 miglia dalla costa la patente è obbligatoria.
Sono esclusi, quindi, jole, pattini, sandalini, mosconi e simili non provvisti di motore. Inoltre, lance, lancette, canotti pneumatici ed altre imbarcazioni di lunghezza non superiore ai 10 metri, senza motore oppure inferiore ai 40 cv o vela di metri quadri 14. Questi possono navigare entro le 6 miglia.
Documenti
Documento d'identità in corso di validità, Patente nautica in corso di validità, Licenza di navigazione, Dichiarazione di potenza, Polizza di assicurazione di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni verso terzi, Certificato di sicurezza, Certificato limitato RTF, Licenza di esercizio RTF.
Alcuni dei documenti sopra elencati hanno validità limitata, è bene ricordarsi di verificare costantemente le scadenze per effettuare i relativi rinnovi.
La patente nautica
La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi: condurre qualsiasi tipo di imbarcazione oltre le 12 miglia dalla costa e/o con motore di potenza superiore ai 30 kW (40,8 Cv); in caso si guidi una qualsiasi imbarcazione con potenza massima 40,8 Cv, nella norma, ma con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o superiori a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; per guidare moto d’acqua indipendentemente dalla distanza dalla costa; per guidare imbarcazioni adibite allo sci nautico
Non è sempre è obbligatoria. Per condurre un’unità da diporto di lunghezza inferiore ai 24 metri, con cilindrata inferiore a quelle sopra citate e rispettando la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, basta che siano rispettate le regole qui di seguito: aver compiuto 18 anni di età per condurre le imbarcazioni da diporto; aver compiuto 16 anni per guidare i natanti da diporto; aver compiuto 14 anni di età per navigare a bordo di natanti a vela con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati e per unità a remi entro 1 miglio dalla costa
Invece, non possono conseguire la patente nautica né effettuare la convalida della stessa tutti coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche, minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali o che siano dediti all’uso di sostanze psicoattive.
Nei soggetti binocoli, è necessario avere una vista non inferiore ai 10/10 complessivi raggiungibili con le lenti, purché, in caso di correzione miopica in un occhio e ipermetropica nell’altro la differenza fra le lenti non sia superiore a tre diottrie. In caso di correzione necessaria per un solo occhio la lente non deve superare i 3/10.
Per i soggetti ultrasessantenni o affetti da diabete, glaucoma, nuro - otticopatie, cheratopatie, malattie degenerative corio retiniche, il visus deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale, con lettura di ottotipo di 3/10.
Nei soggetti monocoli, funzionali o anatomici, il visus naturale deve essere di almeno 5/10 e il visus corretto non può essere inferiore a 8/10, raggiungibile con la correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con le lenti a contatto.
Percezione della voce di conversazione, anche con l’ausilio di apparecchi correttivi, con fonemi combinati a non meno di 8 metri complessivi e a non meno di 2 metri dall’orecchio che sente di meno.
Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici o complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati nel IV decile della scala decilica.
Per tutte le specifiche relative ai requisiti fisici necessari, si può visitare il sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al link qui riportato.
Categorie di patente nautica
Per chi sia in possesso quindi di una di queste tipologie di imbarcazione e voglia superare il limite delle 12 miglia, esistono tre diverse categorie di patente nautica.
Patente nautica di Categoria A per natanti o imbarcazioni da diporto a vela e a motore o solo motore entro 12 miglia dalla costa; per barca a vela e a motore o solo motore senza limiti dalla costa.
Patente nautica di Categoria B per comando navi da diporto che superano i 24 metri lft. Per conseguirla è necessario possedere già da almeno 3 anni la patente vela o motore senza limiti dalla costa.
Patente nautica di Categoria C per la conduzione di natanti o imbarcazioni, dotate di particolari dispositivi elettronici, da diporto rilasciata a persone portatrici di particolari patologie che devono obbligatoriamente ospitare a bordo dell’imbarcazione una persona di età non inferiore ai 18 anni e che sia in grado di svolgere tutte le funzioni manuali atte a condurre il mezzo nautico e a salvaguardare le vite umane in mare.
La validità delle patenti nautiche corrisponde a 10 anni a partire dalla data di rilascio o di convalida. La stessa validità scende a 5 anni per chi supera i 60 anni di età o ad un tempo ancora inferiore per le patenti di categoria C conseguite da persone con infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali, conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.
In dettaglio per la categoria B, il rinnovo va effettuato seguendo queste tempistiche: ogni 10 anni per i cittadini con meno di 50 anni d’età; ogni 5 anni per gli over 50, con meno di 70 anni; ogni 3 anni per coloro che hanno tra i 70 e gli 80 anni d’età; ogni 2 anni per gli over 80.
Così come per la patente di guida valida per le automobili, anche per il rinnovo della patente nautica vale la cosiddetta regola del compleanno, secondo cui la data di scadenza della patente coincide infatti con il giorno del compleanno del titolare. La patente nautica può essere rinnovata in ogni momento e il rinnovo deve avvenire presso lo stesso ufficio da cui è stata rilasciata e solo su richiesta del titolare. Dopo la convalida la durata successiva decorre dalla data di convalida.
La sospensione da parte dell’autorità che ha provveduto al rilascio avviene nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di idoneità sia fisici che psichici. In questo caso il recupero della stessa dovrà avvenire previa visita medica e certificazione della presenza delle condizioni fisiche e mentali necessarie per condurre il mezzo nautico.
Le patenti nautiche possono essere ritirate dall’autorità marittima o della navigazione interna del luogo per un tempo dai 3 ai 6 mesi anche in caso di: conduzione e comando dell’unità in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti; atti di imprudenza o imperizia che mettono a rischio l’incolumità pubblica e possono recare danni; su richiesta del prefetto per motivi di pubblica sicurezza.
La sospensione avviene in caso di inizio di procedimento penale per delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l’incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
La revoca delle patenti dall’autorità che l’ha rilasciata avviene nel caso in cui il titolare non sia più in possesso, con carattere permanente, dell’idoneità fisica e psichica. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l’interessato può conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell’idoneità neuro-motoria, l’interessato ha facoltà di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità di cui all’articolo 36.
Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche: capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi e uffici di Motorizzazione Civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa; capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.
Assicurazione
Per l'ordinamento giuridico italiano (e in particolare per la legge 172 dell’8 luglio 2003, anche detta Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), si considerano natanti:
Le imbarcazioni a motore lunghe 10 metri o meno, tutto fuori; Le imbarcazioni a vela (dotate o meno di motore ausiliario) sempre di lunghezza uguale o inferiore a 10 metri; I motovelieri (detti anche motosailer) delle stesse dimensioni.
Secondo la legge italiana, l'obbligo dell'assicurazione natante riguarda tutti i natanti dotati di motore, a prescindere dalla potenza di quest'ultimo e dalla modalità di propulsione. Un tempo era in vigore il limite dei 3 cavalli di potenza, che però oggi è caduto a causa di nuove disposizioni. Devono stipulare una polizza per responsabilità civile, quindi, anche: Tender e Barche a vela con motore ausiliario che utilizzano solo in porto.
L'assicurazione obbligatoria natante serve anche semplicemente per tenere la barca ormeggiata in porto. Gli incidenti tra barche ormeggiate, infatti, sono molto più frequenti di quanto si possa immaginare. Basta una mareggiata per far sì che una imbarcazione ormeggiata si schianti contro la sua vicina, danneggiandola. È obbligatorio quindi stipulare una polizza RC per una barca a vela, un gommone a motore o un qualunque altro tipo di barca a motore anche se questa rimane in porto.
Il principio è netto: dove c'è un motore, incluso un motore amovibile, deve esserci un'assicurazione natante. Questo significa anche che:
Se il motore viene spostato su un'altra imbarcazione, la polizza RC lo segue. Lo stesso non vale però necessariamente per le altre coperture aggiuntive incluse nell'assicurazione.
Se il natante è dotato di due motori, questi devono essere entrambi assicurati, pena un'ammenda molto salata o addirittura il sequestro.
Devono essere assicurati anche i tender dotati di motore, anche se si tratta di un semplice gommone.
Pet le barche a vela ci sono cinque tipologie di coperture assicurative: la responsabilità civile detta R.C.; polizza corpi (equivalente della ben più nota polizza Kasco); altre coperture assicurative; le assicurazioni per le regate; le assicurazioni per lo skipper
La responsabilità civile R.C.- Diciamo subito che in Italia assicurare la propria barca a vela per la responsabilità civile (R.C.) è obbligatorio. La legge prevede, infatti, l' obbligo della polizza RC per tutte le imbarcazioni.
La polizza R.C. copre ogni danno causato a terzi ma anche eventuali danni all' equipaggio. Per quel che concerne i massimali R.C. conviene averli molto alti anche in funzione al numero di persone trasportate in genere. Al riguardo è utile sapere che i massimali incidono davvero poco sul costo del premio.
Polizza corpi C.V.M. - La Polizza Corpi è l'equivalente della polizza Kasko. E' definita Polizza Corpi Veicoli Marittimi (C.V.M.) e copre tutti i rischi di seguito riportati: furto; incendio; rapina; pirateria; fulmine; scoppio; abbandono; collisione; sommersione; allagamento
La polizza corpi non ha carattere obbligatorio, pertanto rimane a discrezione dell'assicurato. Di sicuro se avete una barca nuova o comunque di gran valore, oppure se navigate tanto, bisogna tener presente che vi sono alcuni rischi reali e per nulla improbabili: l'incendio, il furto ma anche la rapina non devono considerarsi ipotesi remote. Anche l'abbandono, la sommersione e l'allagamento, sono eventi non così rari come si potrebbe pensare. Molto importante è accertarsi sulla copertura assicurativa del recupero del relitto. Se si affonda una barca a vela, e in generale qualsiasi tipologia di barca, la Capitaneria di Porto potrebbe pretendere il recupero del relitto. Si tratta di un'operazione costosissima, conviene quindi verificarne la copertura assicurativa e in caso contrario richiederla.
Polizza Garanzie aggiuntive - La polizza garanzie aggiuntive offrono, come lascia intendere il termine stesso, ulteriori garanzie in talune circostanze che sono di seguito elencate: locazione; noleggio; regate veliche; scuola vela; scuola guida; trasferimenti terrestri; sosta a terra; sollevamento con gru; eventi socio politici; alluvione e inondazione.
Polizza Garanzie Accessorie. Si tratta di servizi accessori, che possono servire all' occorrenza o non servire mai. Bisogna sottolineare che il servizio meteo è un servizio piuttosto costoso. Se prevedete di navigare molto allora sarebbe il caso di valutare attentamente eventuali vantaggi economici offerti dalle compagnie su tale servizio. Si può poi decidere di avvalersi di Garanzie definite Accessorie, quali: assistenza ai familiari; assistenza meteo; invio parti di ricambio; invio skiper; invio equipaggio sostitutivo; anticipo denaro; invio medico, medicinali, ambulanza; rientro del malato; servizi informativi; consulenza tecnica; consulenza legale; consulenza sanitaria
In linea di massima tutte le compagnie assicurative che trattano le barche a vela offrono, su richiesta, ai propri clienti, le garanzie sopra indicate.
Un caso particolare: barche da regata
La Federazione Italiana Vela richiede espressamente che ogni imbarcazione che partecipa alle regate sia assicurata con polizza R.C.T. con estensione alle regate. Con una normale polizza non si è coperti durante le regate,
mentre la polizza corpi non sempre copre danni a vele e attrezzature in regata.
Solo alcune compagnie includono nella Polizza Corpi la copertura di tali rischi, ma imponendo, di contro, grosse limitazioni e franchigie.
Manifestazioni Sportive
Codice della Navigazione da Diporto - Titolo II – Capo II - Art. 30
1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
NOTIZIE UTILI
In rielaborazione
PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA
Palazzo del Quirinale
Presidente Sergio Mattarella
00187 P.za del Quirinale
Tel. +39 06 46991
PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Sergio Mattarella - XIII Presidente della Repubblica Italiana (2022 - in carica)
Sergio Mattarella - XII Presidente della Repubblica Italiana (2015 - 2022)
Giorgio Napolitano - XI Presidente della Repubblica Italiana (2006 - 2015)
Carlo Azeglio Ciampi - X Presidente della Repubblica Italiana (1999 - 2006)
Oscar Luigi Scalfaro - IX Presidente della Repubblica Italiana (1992- 1999)
Francesco Cossiga - VIII Presidente della Repubblica Italiana (1985 - 1992)
Alessandro Pertini (detto Sandro) - VII Presidente della Repubblica Italiana (1978 - 1985)
Giovanni Leone - VI Presidente della Repubblica Italiana (1971 - 1978)
Giuseppe Saragat - V Presidente della Repubblica Italiana (1964 - 1971)
Antonio Segni - IV Presidente della Repubblica Italiana (1962 - 1964)
Giovanni Gronchi - III - Presidente della Repubblica Italiana (1955 - 1962)
Luigi Einaudi - II Presidente della Repubblica Italiana (1948 - 1955)
Enrico De Nicola - I Presidente della Repubblica Italiana (1948)
SENATO DELLA REPUBBLICA
Palazzo Madama
Presidente: Ignazio La Russa
00186 Roma P.za Madama
Tel. +39 06 67061
Per la ricezione della posta: Piazza dei Caprettari n. 79 – 00186 Roma
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Montecitorio
Presidente: Lorenzo Fontana
00186 Piazza di Monte Citorio, 1
Tel. +39 06 67601
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidente: Giorgia Meloni
Palazzo Chigi
00187 Roma - Piazza Colonna 370
Corrispondenza cartacea 00186 Roma – Via dell’Impresa 89
Recapito telefonico +39 06 6779.1
PEC presidente@pec.governo.it - Posta elettronica certificata; riceve anche da casella non certificata.
Non utilizzabile per atti giudiziari né per atti indirizzati agli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri
SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLI
Alfredo Mantovano, Alessio Butti, Alberto Barachini, Alessandro Morelli, Giovanbattista Fazzolari.
Ministero per lo Sport e i Giovani (senza portafoglio)
Andrea Abodi
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 Roma
Centralino tel. 06.6779.5999
Segreteria
Tel. 06 6779.2595 - Tel. Fax 06 6779.3432
Indirizzi di posta elettronica
Per informazioni che riguardano le funzioni e le attività del Dipartimento e le relazioni con il pubblico
ufficiosport@governo.it
Per comunicazioni esclusivamente di carattere ufficiale
PEC: ufficiosport@pec.governo.it
Per qualsiasi segnalazione o suggerimento sul sito contattare la redazione all'indirizzo di posta elettronica
e-mail: redazione.ufficiosport@governo.it
DIPARTIMENTO
Organizzazione
Direttiva
Normativa
Patrocini
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E INTERNAZIONALI
Accordi bilaterali
Contrasto alla manipolazione dei risultati sportivi
Prevenzione del doping
Erasmus+
Riconoscimento titolo esteri
Fondo unico movimento sportivo
Settimana europea dello sport
Tavolo tecnico per la tutela dei minori nel mondo sportivo
VIGILANZA SUGLI ENTI SPORTIVI
Aero Club d’Italia (Aeci)
Automobile Club d’Italia (Aci)
Comitato Italiano Paralimpico (Cip)
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni)
Istituto per il credito sportivo (Ics)
Sport e Salute S.p.A.
BANDI AVVISI e CONTRIBUTI
5xmille
Avviso pubblico per il passaggio al professionismo femminile
Avviso Pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell’attività sportiva
Contributo per il potenziamento del settore giovanile
Credito d’imposta per sponsorizzazione sportiva
Eventi sportivi di rilevanza nazionali e internazionali
Impiantistica legge 65/87
Inclusione sociale attraverso lo sport
Sostegno alla maternità delle atlete
Sport bonus
Sport e periferie
Vitalizio Onesti
EVENTI
Cortina
Giuseppe Pierro
Email: g.pierro@governo.it
Telefono: 06.6779.2595
Coordinatrice: Antonella Quaranta
Email: an.quaranta@governo.it
Telefono: 06.6779.2595
Alla Segreteria dipartimentale sono affidati compiti di supporto generale al Capo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo del Dipartimento e per l'attività di programmazione e coordinamento, gestione dei rapporti istituzionali e organizzazione dei lavori di comitati e organismi consultivi istituiti presso il Dipartimento medesimo ovvero connessi alle sue competenze. Inoltre fornisce supporto al Capo del Dipartimento per la gestione dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche, le Regioni e le Province autonome, gli Enti pubblici i soggetti pubblici e privati che operano nelle materie di competenza.
Direttore: prof. Giovanni Panebianco
E-mail: g.panebianco@governo.it
Telefono: 06.6779.6118
L'Ufficio:
esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività dei Servizi, assicurando omogeneità nell'attuazione delle politiche per lo sport, secondo principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nella distribuzione delle risorse;
provvede agli adempimenti tecnici, giuridici e amministrativi nelle aree dì competenza nonché allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle funzioni del Dipartimento;
propone, coordina e attua iniziative nei settori della comunicazione della cultura sportiva e degli eventi sportivi nazionali e internazionali;
svolge attività di valutazione e monitoraggio sull'impatto e sull’efficacia delle politiche per lo sport
Coordinatore: Lorenzo Maiorino
E-mail: segreteriadgsport@governo.it
Telefono: 06.6779.6118/6113
Alla Segreteria Tecnico Amministrativa sono affidati compiti di supporto generale al Coordinatore dell'Ufficio e per le attività di raccordo amministrativo, gestione documentale, archivio generale, protocollo corrispondenza, servizi di carattere strumentale, funzionamento e sicurezza dei sistemi informatici.
Coordinatore: Guglielmo Agosta
Email: g.agosta@governo.it
Telefono: 06.6779.6149
cura la programmazione finanziaria e strategica, la gestione del bilancio, il controllo di gestione, il controllo strategico e il sistema di valutazione della dirigenza;
verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate al Dipartimento;
predispone gli atti di nomina, i provvedimenti di incarico e i contratti dirigenziali;
provvede agli adempimenti giuridico-amministrativi e all’istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento;
provvede agli affari generali e alla gestione del personale;
cura le attività necessarie all’esercizio dei compiti affidati nei confronti della società “Sport e Salute S.p.A.”;
cura le attività necessarie all’esercizio della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), l’Automobile Club d’Italia, il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci, nonché, unitamente al Ministero per le infrastrutture e i trasporti, al Ministero della difesa, al Ministero dell’interno e al Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alle rispettive competenze dì vigilanza e dì indirizzo, l'Aero Club d'Italia;
cura, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per quanto di competenza, compiti di verifica delle finalità pubblicistiche e di indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo;
provvede alle attività in materia di atti di sindacato ispettivo e di contenzioso amministrativo e giurisdizionale riguardante le materie di competenza del Dipartimento;
cura gli adempimenti necessari all’attuazione dello sport bonus e alla concessione del 5x1000 in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
effettua le istruttorie relative all’attribuzione e alla liquidazione dell'assegno. vitalizio “Giulio Onesti”.
Coordinatore: Stefania Pizzolla (interim)
E-mail: serviziosecondo.sport@governo.it
Telefono: 06.6779.5055
provvede agli adempimenti connessi alle attività per la promozione e rilancio dello sport di base;
assicura il raccordo con CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società “Sport e Salute S.p.A.” per l'attuazione dei progetti in materia di promozione dello sport di base, anche in rapporto alle iniziative di altre Amministrazioni centrali e periferiche;
gestisce l'attuazione delle attività connesse al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, al Fondo Sport e Periferie e ad ogni altro piano operativo volto alla riqualificazione urbana e territoriale;
gestisce le istanze di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia delle professioni sportive;
cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e, in particolare, all'Enlarged Partial Agreement on Sports (EPAS), all'UNESCO, all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e agli organismi sportivi e ai soggetti operanti nel settore dello sport;
promuove iniziative in materia di etica dello sport, contrasto al match fixing, prevenzione del doping, prevenzione e contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione nello sport.
Servizio III
Comunicazione, eventi sportivi, studi e ricerche
Coordinatrice: Stefania Pizzolla
E-mail: servizioterzo.sport@governo.it
Telefono: 06.6779.5055
promuove, sulla base delle indicazioni fornite al Dipartimento dall’Autorità politica delegata, iniziative di comunicazione e informazione;
gestisce e sviluppa il sito istituzionale del Dipartimento;
cura le attività tecniche e amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi nazionali e internazionali;
cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive;
cura le attività in materia di censimento e monitoraggio dell’impiantistica sportiva nazionale;
promuove e realizza studi, ricerche e analisi nel settore dello sport, anche in coordinamento con le Amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, le università e i centri di ricerca, nonché con il CONI, il CIP e la società “Sport e Salute S.p.A.”.
Ministri senza portafoglio
In rielaborazione
Rapporti con il Parlamento
Ministro: Luca Ciriani
Sottosegretari: Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano
Sede 00187 Roma Largo Chigi 19
Recapito telefonico +39 06 6779 2808
Casella Posta Elettronica rapportiparlamento.segrcapodip@governo.it
PEC rapportiparlamento@mailbox.governo.it
Sito web www.rapportiparlamento.gov.it - www.riformeistituzionali.gov.it
Pubblica amministrazione
Ministro: Paolo Zangrillo
Sede Palazzo Vidoni Caffarelli - 00186 Roma Corso Vittorio Emanuele II, 116
Recapito telefonico +39 06.6899.1
Casella Posta Elettronica performance@governo.it
PEC protocollo_dfp@mailbox.governo.it
Sito web www.funzionepubblica.gov.it
Affari regionali e le autonomie
Ministro: Roberto Calderoli
Sede Palazzo Cornaro, Roma Via della Stamperia, 8
Recapito telefonico +39 06 67794113 – Fax +39 06 67794383
Casella Posta Elettronica segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it
PEC affariregionali@governo.it;
Sito web www.affariregionali.it
Politiche del Mare e per il Sud
Ministro: Sebastiano Musumeci
Sede istituzionale: Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
Sede operativa: Via Vitorchiano, 2 - 00189 Roma
Centralino: (+39) 06 68201
Contact Center: 800 840 840
Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR
Ministro: Raffaele Fitto
Sede 00187 Roma Largo Ghigi 19
Recapito telefonico +39 06 67796655 +39 06.67793838
Casella Posta Elettronica segreteria.ministrosud@governo.it
PEC segreteria.ministrosud@governo.it
Sito web www.ministroperilsud.gov.it
Famiglia, Natalità e Pari opportunità
Ministro: Eugenia Maria Roccella
Sede 00187 Roma Largo Chigi, 19
Recapito telefonico +39 06 6779 2440
Casella Posta Elettronica segreteria.pariop@governo.it
PEC ministro.parifam@pec.governo.it.
Sito web famiglia.governo.it; pariopportunita.gov.it
Disabilità
Ministro: Alessandra Locatelli
Sede 00187 Roma Largo Chigi, 19
Recapito telefonico Tel.: 06 6779 5340
Casella Posta Elettronica ufficio.disabilita@governo.it
PEC ufficio.disabilita@pec.governo.it
Sito web disabilita.governo.it
Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa
Ministro: Maria Elisabetta Alberti Casellati
Sede 00187 Roma Largo Ghigi 19
Recapito telefonico +39 06 67795940 +39 67793838
Casella Postale Elettronica: segreteria.ministroriforme@governo.it
PEC segreteriaministroriforme@pec.governo.it
Ministri con portafoglio
In rielaborazione
Affari Esteri e Cooperazione internazionale
Ministro: Ministro Antonio Tajani
Sottosegretari di Stato: Edmondo Cirielli, Giorgio Silli, Maria Tripodi
Sede 00194 Roma - Piazzale della Farnesina, 1
Recapito telefonico +39 06.36911
Casella Posta Elettronica ministro.affariesteri@cert.esteri.it
PEC ministero.affariesteri@cert.esteri.it
Sito web www.esteri.it
Interno
Ministro: Matteo Piantedosi
Sottosegretari di Stato: Wanda Ferro, Nicola Molteni, Emanuele Prisco
Sede 00184 Roma - Piazza del Viminale n. 1
Recapito telefonico +39 06.4651
Casella Posta Elettronica gabinetto.ministro@pec.interno.it
PEC gabinetto.ministro@pec.interno.it
Sito web www.interno.it
Giustizia
Ministro: Carlo Nordio
Sottosegretari di Stato: Francesco Paolo Sisto, Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari
Sede 00186 Roma - Via Arenula, 70
Recapito telefonico +39 06.68851
Casella Posta Elettronica centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
PEC centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
Sito web www.giustizia.it
Difesa
Ministro: Guido Crosetto
Sottosegretari di Stato: Matteo Perego di Cremnago, Isabella Rauti
Gabinetto del Ministro
Sede 00187 Roma - Via XX Settembre, 8
Recapito telefonico +39 06.47351
Stato Maggiore della Difesa - 00187 Roma - Via XX Settembre, 11 – Tel. +39 06.46911
Stato Maggiore dell'Esercito - 00187 Roma - Via XX Settembre, 123/A - Tel. +39 06.47351
Stato Maggiore della Marina - 00196 Roma - Piazza della Marina, 4 - Tel.+39 06.36801
Stato Maggiore dell'Aeronautica 00185 Roma - Viale dell'Università, 4 - Tel.+39 06.49861
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - 00197 Roma Viale Romania, 45 - Tel.+39 06.80981
Casella Posta Elettronica urp1@persociv.difesa.it
PEC udc@postacert.difesa.it
Sito web www.difesa.it
Economia e Finanze
Ministro: Giancarlo Giorgetti
Vice Ministro: Maurizio Leo
Sottosegretari di Stato: Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino
Sede 00187 Roma - Via XX Settembre, 97
Recapito telefonico +39 06.476111
Casella Posta Elettronica urp@mef.gov.it
PEC mef@pec.mef.gov.it
Sito web www.mef.gov.it
Impresa e Made in Italy
Ministro: Adolfo Urso
Sottosegretari di Stato: Valentino Valentini, Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci
Sottosegretario di Stato
00187 Roma - Via Veneto 33
Recapito telefonico 06.42043.4000
Casella Posta Elettronica urp@mise.gov.it
PEC urp@pec.mise.gov.it
Sito web www.sviluppoeconomico.gov.it
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Ministro: Francesco Lollobrigida
Sottosegretari di Stato: Luigi D’Eramo, Patrizio Giacomo La Pietra
Sede 00187 Roma Via XX Settembre, 20
Recapito telefonico +39 06.46651
Casella Posta Elettronica urp@pec.politicheagricole.gov.it
PEC urp@ pec.politicheagricole.gov.it
Sito web www.politicheagricole.gov.it
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica
Ministro: Gilberto Pichetto Fratin
Sottosegretari di Stato: Vannia Gava, Claudio Barbaro
Sede 00147 Roma Viale Cristoforo Colombo, 44
Recapito telefonico +39 06.57221
Casella Posta Elettronica MATTM@pec.minambiente.it
PEC mattm@pec.minambiente.it
Sito web www.minambiente.it
Infrastrutture e trasporti
Ministro: Matteo Salvini
Sottosegretari di Stato: Galeazzo Bignami, Edoardo Rixi. Tullio Ferrante
Sede 00187 Roma Piazza della Croce Rossa 1 - 00198 Roma Piazzale Porta Pia, 1
Recapito telefonico +39 06.44121
Casella Posta Elettronica segreteria.ministro@mit.gov.it
PEC segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
Sito web www.mit.gov.it
Lavoro e politiche sociali
Ministro: Marina Elvira Calderone
Sottosegretari di Stato: Maria Teresa Bellucci, Claudio Durigon
Sede 00187 Roma Via Vittorio Veneto, 56
Recapito telefonico +39 06 481611
Casella Posta Elettronica segreteria.ministro@mit.gov.it
PEC gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
Sito web www.lavoro.gov.it
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ministro: Giuseppe Valditara
Sottosegretario di Stato: Paola Frassinetti
Sede 00153 Roma Viale Trastevere 76/a
Recapito telefonico +39 06.58491
Casella Posta Elettronica urp@istruzione.it
PEC urp@postacert.istruzione.it
Sito web www.miur.it
Università e ricerca
Ministro: Anna Maria Bernini
Sottosegretario di Stato: Augusta Montaruli
Sede 00153 Roma Largo Antonio Ruberti 1
Recapito telefonico 06.9772.1
Casella Posta Elettronica: urp@istruzione.it
PEC dgric@postacert.istruzione.it
Sito web www.miur.it
Ministero della Cultura
Ministro: Gennaro Sangiuliano
Sottosegretari di Stato: Lucia Borgonzoni, Gianmarco Mazzi, Vittorio Sgarbi
Sede 00186 Via del Collegio Romano, 27
Recapito telefonico +39 06.67231
Casella Posta Elettronica mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
PEC mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
Sito web www.beniculturali.it
Salute
Ministro: Orazio Schillaci
Sottosegretario di Stato: Marcello Gemmato
Sede 00153 Roma Lungotevere Ripa 1
Recapito telefonico +39 06 5994.1
Casella Posta Elettronica segretariato.generale@sanita.it
PEC seggen@postacert.sanita.it
Sito web www.salute.gov.it
Turismo
Ministro: Daniela Garnero Santanchè
Sottosegretario di Stato
Sede 00199 Roma Via di Villa Ada 55
Recapito telefonico (+39) 06.170179010
Casella Posta Elettronica segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it
PEC ufficiogabinetto@pec.ministeroturismo.gov.it
Sito web www.ministeroturismo.gov.i
ORGANI CONSULTIVI
CORTE COSTITUZIONALE
Palazzo della Consulta
00187 Roma Piazza del Quirinale, 41
Telefono 0646981
Email: info@cortecostituzionale.it
CORTE DEI CONTI
00195 Roma Viale Giuseppe Mazzini, n. 105
Telefono (centralino): +39 06 3876.1 - Servizio fax: +39 06 3876.3477
Email: urp@corteconti.it - PEC: urp@corteconticert.it
CONSIGLIO DI STATO
Palazzo Spada
00186 Roma Piazza Capo di Ferro, 13
Telefono 06/68212743- 68131065 - 68131079 - 06/68212736 - fax 06/68272282
E-mail: urp.cds@giustizia-amministrativa.it - E-mail Certificata: urp@ga-cert.it
CORTE DI CASSAZIONE
Palazzo di Giustizia
00193 Roma – Piazza Cavour
Telefono Centralino: 0668831 - U.R.P.: 0668832475
E-mail cortedicassazione@giustizia.it
TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE
Palazzo di Giustizia
00193 ROMA - Piazza Cavour
Telefono 06/6883 - 2562 - 2568
E-mail: tribsupacquepub.roma@giustizia.it – PEC prot.tribsupacquepub@giustiziacert.it
TRIBUNALE SUPREMO MILITARE
"Palazzo Cesi"
00186 Roma Via degli Acquasparta, 2
Telefono 06.68806026
E-mail pgmcassazione@gm.difesa.it - pgmcassazione@postacert.difesa.it
AVVOCATURA DELLO STATO
00186 Roma Via dei Portoghesi, 12
Telefono (+39) 0668291 - fax (+39) 0696514000
PEC corrispondenza istituzionale: roma@mailcert.avvocaturastato.it
CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Palazzo dei Marescialli
00185 Roma Piazza dell'Indipendenza, 6
Telefono 06 444911
E-mail protocollo.csm@giustiziacert.it comunicazioni@cosmag.it affgen.csm@giustiziacert.it
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO
00196 Roma Viale David Lubin, 2
Telefono 06 36921
Segreteria Generale segreteria.generale@cnel.it
PEC protocollo@postacert.cnel.it
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
00185 Roma Piazzale Aldo Moro, 7
Telefono 06 49931 – fax +39 06 4461954
PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it
UNIONE EUROPEA
L'UE ha una struttura istituzionale unica nel suo genere:
Le priorità generali dell'UE sono fissate dal Consiglio europeo, che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo.
I deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini nel Parlamento europeo.
Gli interessi globali dell'UE sono promossi dalla Commissione europea, i cui membri sono nominati dai governi nazionali.
I governi difendono i rispettivi interessi nazionali in seno al Consiglio dell'Unione europea.
Consiglio dell'Unione europea
Rue de la Loi / Wetstraat, 175 - B-1048 Bruxelles/Brussel - Belgique/België – Tel +32 2 281 61 11 – Fax +32 2 281 73 97 / 81
Commissione europea
Rue de la Loi / Wetstraat 170 - B-1049 Bruxelles/Brussel - Belgique/België – Tel +32 2 299 11 11
Telefono
00 800 67891011 da qualsiasi località dell'UE, nei giorni feriali dalle 9 alle 18, in qualsiasi lingua dell'UE
Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Palazzo dei Campanari
00187 Roma Via IV Novembre, 149
Tel 06 699991 – Fax 06 6791658 – 6793652
Palazzo delle Stelline
20123 Milano Corso Magenta, 59
Tel 02 4675141- Fax 02 4818543
PARTITI POLITICI
Partiti presenti in Parlamento con gruppo parlamentare autonomo
Movimento 5 Stelle
Sede legale 00161 Roma Via Nomentana 257 –
Lega – Salvini Premier
Sede 00192 Roma Via Alessandro Farnese, 19 - Tel 380 425 0703
Partito Democratico
Sede 00187 Roma Via di Sant'Andrea delle Fratte, 16 – Tel 06 675471
Forza Italia
Sede 00186 Roma Piazza di S. Lorenzo In Lucina - Tel 06 67311
Fratelli d’Italia
Sede 00186 Roma Via della Scrofa 39 - Tel 06 6990774
Italia Viva
Sede 00186 Roma Via dei Cappellari, 69 - Tel 389 630 4589
Partiti che hanno costituito un gruppo unitario
In rielaborazione
Partiti presenti in Parlamento come componenti del gruppo misto
In rielaborazione
Partiti presenti in Parlamento all'interno di un altro gruppo politico
In rielaborazione
Partiti regionali e locali con rappresentanza in parlamento
In rielaborazione
Partiti presenti al Parlamento europeo
A STATUTO ORDINARIO
ABRUZZO
Palazzo I. Silone
67100 L’Aquila Via Leonardo da Vinci, 6
65127 Pescara Piazza Unione, 13
Consiglio Via Michele Iacobucci, 4, 67100 L'Aquila
Giunta Via Leonardo da Vinci, 6 - L'Aquila e-mail drg@regione.abruzzo.it Pec drg@pec.regione.abruzzo.it
Tel 0862 3631 – Fax 0862 363376 – Tel URP 0862 364660
Posta elettronica urp@regione.abruzzo.it.
Pec dpa@pec.regione.abruzzo.it
BASILICATA
Consiglio 85100 Potenza Via Vincenzo Verrastro, 6
Giunta Via Vincenzo Verrastro, 4 85100 Potenza
Numero Verde 800292020. Tutti i giorni feriali dalle ore 08:00 alle 20.00.
Tel 0971.668136/31 Fax 0971.668154.
Posta elettronica info-basrefer@regione.basilicata.it.
Pec presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it
CALABRIA
Palazzo Campanella
89123 Reggio Calabria Via Cardinale Portanova
Consiglio 89123 Reggio Calabria Via Cardinale Portanova
Giunta 88100 Catanzaro Viale Europa - Cittadella Regionale - Località Germaneto
Tel 0965/880604 - 0965/880957 - Numero Verde 800 841289
Posta elettronica t.calabro@regione.calabria.it
Pec dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it apogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it
CAMPANIA
80132 Napoli Via Santa Lucia 81
Consiglio 80143 Napoli Centro Direzionale, Isola F13
Giunta Napoli Via Santa Lucia, 81
Tel 081 7962312-5 – Fax 081 7962320
Posta elettronica seg.presidente@regione.campania.it
Pec urp@pec.regione.campania.it
EMILIA ROMAGNA
40127 Bologna Viale Aldo Moro 52
Consiglio 40127 Bologna Viale Aldo Moro, 50 40127 Bologna
Giunta 40127 Bologna Viale Aldo Moro, 52
Tel centralino 051 5271 fax 051 4689664 numero verde 800 66 22 00
Posta elettronica dpo@regione.emilia-romagna.it
Pec PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it
LAZIO
Consiglio 00163 Roma Via della Pisana, 1301 Tel 06 65931 Fax 06 65000678
Giunta 00187 Roma Via Quattro Novembre, 149, 00187 - Tel 06 678 6926
Ufficio Amministrazione 00145 Roma Via R. Raimondi Garibaldi 7 - Tel 06 51681
Call-center telefonico: 06 99 500 Fax: 06 5168 3840
Posta elettronica protocollo@regione.lazio.legalmail.it
PEC urp@regione.lazio.legalmail.it
LIGURIA
Consiglio 16121 Genova via Fieschi 15
Giunta 16121 Genova Piazza De Ferrari 1 Tel +39 010.548. 5431 +39 010.548. 4740 +39 010.548. 5760
Centralino +39 010 548.51 - Fax +39 010 548.8742
Numero verde 800 445 445 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16)
E mail segretario.generale@regione.liguria.it richieste-regioneliguria@liguriadigitale.it redazione@regione.liguria.it
LOMBARDIA
Consiglio Milano Grattacielo Pirelli via Fabio Filzi 22
Giunta Milano Piazza Città di Lombardia 1
Tel 800.318.318, (gratuito da rete fissa) e 02 3232 3325 (a pagamento da rete mobile e dall'estero).
Posta elettronica presidenza.relazioni@regione.lombardia.it
Pec presidenza@pec.regione.lombardia.it
MARCHE
Consiglio 60122 Ancona piazza Cavour 23
Giunta 60125 Ancona Via Gentile da Fabriano 9
Tel 071 8061
Posta elettronica segretariogenerale@regione.marche.it
Pec regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
MOLISE
86100 Campobasso via Genova 11
Consiglio 86100 Campobasso Via IV Novembre, 84
Giunta 86100 Campobasso Palazzo Vitale via Genova 11
Tel 0874/4291 e 0865/4471.
Posta elettronica
Pec regionemolise@cert.regione.molise.it
PIEMONTE
Consiglio 10121 Torino Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, 10121 Torino
Giunta 10122 Torino Piazza Castello, n. 165
Tel 011 5757111
Posta elettronica segreteria.generale@cr.piemonte.it
Pec dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it amministrazionepers@cert.cr.piemonte.it
PUGLIA
Consiglio 70126 Bari Via Gentile, 52
Giunta 70121 Bari Lungomare Nazario Sauro, 33
Tel 800 713939
Posta elettronica
Pec protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it
TOSCANA
Consiglio 50129 Firenze Via Camillo Cavour, 2
Giunta 50122 Firenze Piazza Duomo, 10
Tel 055 23871
Posta elettronica eugenio.giani@regione.toscana.it
Pec regionetoscana@postacert.toscana.it solo da caselle Pec
UMBRIA
Consiglio Palazzo Cesaroni 06121 Perugia Piazza Italia, 2
Giunta 06121 Perugia Corso Vannucci, 96
Tel 075 5761
Posta elettronica urp@regione.umbria.it
Pec regione.giunta@postacert.umbria.it
VENETO
Consiglio 30124 Venezia Palazzo Ferro Fini San Marco 2322
Giunta 30123 Venezia Palazzo Balbi Dorsoduro 3901
Tel 041 2792111
Posta elettronica posta@consiglioveneto.it
Pec protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
A STATUTO SPECIALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
Consiglio 34133 Trieste Piazza Oberdan 6
Giunta 34121 Trieste piazza Unità d'Italia 1
Tel 040 3771111
Posta elettronica presidente@regione.fvg.it
Pec regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
SICILIA
Consiglio Palermo Palazzo dei Normanni Piazza del Parlamento
Giunta Palermo Piazza Indipendenza 21
Tel 091 7825211- 091 6706411
Posta elettronica urpsegrgen@regione.sicilia.it segreteria.presidente@regione.sicilia.it
Pec segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
SARDEGNA
Consiglio 09123 Cagliari Palazzo del Consiglio Regionale Via Roma 25
Giunta 09123 Cagliari, Palazzo della Giunta regionale Viale Trento 69
Tel 070 6061 Numero Verde 800 180 977
Posta elettronica regione@regione.sardegna.it
Pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
Consiglio 38122 Trento Piazza Dante, 16
Giunta 38122 TRENTO Via Gazzoletti 2
Tel 0461 201111 numero verde 800-356552
Posta elettronica
Pec regione.taa@regione.taa.legalmail.it
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Consiglio 39100 Bolzano Piazza Silvius Magnago 1
Giunta 39100 Bolzano Piazza Silvius Magnago 1
Tel 0471 411111
Posta elettronica info@provincia.bz.it
Pec adm@pec.prov.bz.it
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Consiglio 38122 Trento Via Manci 27
Giunta 38122 Trento Piazza Dante 15
Tel 0461 495111 Numero Verde 800 903606
Posta elettronica
Pec segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
VALLE D’AOSTA
Consiglio 11100 Aosta Viale Piccolo S. Bernardo, 39
Giunta 11100 Aosta Piazza Deffeyes, 1
Tel 0165 555135 - 0165 273111
Posta elettronica urp@regione.vda.it.
Pec gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it
SPORTIVI
La Gazzetta dello Sport – Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano – Tel. 0262821
Internet www.gazzetta.it
Il Corriere dello Sport – Stadio – Pza Indipendenza, 11/b – 00185 Roma – Tel. 0649921
Internet www.corrieredellosport.it
Tuttosport – Corso Svizzera, 185 – 10143 Torino – Tel. 01177731
Internet www.tuttosport.com
QS Sport Via Mattei 106 – 40138 Bologna
QS Sport non è proprio un quotidiano. Il periodico è infatti un dorso sportivo allegato all'interno dei quotidiani La Nazione (Firenze e Toscana), Il Resto del Carlino (Bologna e Emilia Romagna), Il Giorno (Milano e Lombardia).
NAZIONALI
con notizie sportive
Adige – Via delle Missioni Africane, 17 – 38131 Trento – Tel. 0461886262
Internet www.ladice.it
Avvenire – Piazza Carboinari, 3 – 20125 Milano – Tel. 0267801
Internet www.avvenire.it
Corriere della Sera – Via Solferino 29 – 20121 Milano – Tel. 026339
Internet www.corriere.it
Il Fatto Quotidiano – Via di Sant’Erasmo, 2 – 00184 Roma – Tel. 0695282055
Internet www.ilfattoquotidiano.it
Il Foglio – Via del Tritone 132 – 00187 Roma – Tel. 06589090.1
Internet www.ilfoglio.it
Il Gazzettino – Via Torino 110 – 30172 Venezia Mestre – Tel. 041665111
Internet www.gazzettino.it
Il Giornale – Via G. Negri, 4 – 20123 Milano – Tel. 0285661
Internet www.giornale.it
Il Giorno – Corso Buenos Aires, 54 – 20124 Milano – Tel. 02277991
Internet www.ilgiorno.it
Libero Quotidiano – Viale L. Majno, 42 – 20129 Milano – Tel. 02999666
Internet www.libero-news.it
Il Mattino – Centro Direzionale di Napoli Isola B5 Torre Francesco, 33° piano – 80143 Napoli – Tel. 0817947111
Internet www.ilmattino.it
Il Messaggero – Via del Tritone 152 – 00187 Roma – Tel. 0647201
Internet www.ilmessaggero.it
La Nazione – Viale Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze – Tel. 05524951
Internet www.lanazione.it
L’Osservatore Romano – Via del Pellegrino – 00120 Città del Vaticano – Tel. 0669845800
Internet www.vatican.va/news_services/or/home_ita.html
Il Piccolo – Via Mazzini, 14 – 34121 Trieste – Tel. 0403733111
Internet www.ilpiccolo.it
La Repubblica – Via Cristoforo Colombo, 90 – 00147 Roma – Tel. 0649821
Internet – www.repubblica.it
Il Resto del Carlino – Via Enrico Mattei, 106 – 40138 Bologna – Tel. 051536111
Internet www.ilrestodelcarlino.it
Il Secolo XIX – Piazza Piccapietra 21 – 16121 Genova – Tel. 01053881
Internet www.ilsecoloxix.it
La Stampa – Via Lugaro, 15 – 10126 Torino – Tel. 0116568111
Internet www.lastampa.it
Il Tempo – P.za Colonna 366 – 00187 Roma – Tel. 06675881
Internet www.iltempo.it
Il Tirreno – Viale Alfieri, 9 – 57124 Livorno – Tel. 0586220111
Internet www.iltirreno.it
ECONOMICI
Il Sole 24 Ore – Via Sarca, 223 – 20126 Milano – Tel. 0230221
Internet www.ilsole24ore.com
Italia Oggi – Via Marco Burigozzo, 5 – 20122 Milano – Tel. 02582191
Internet www.italiaoggi.it
MF Milano Finanza – Via Marco Burigozzo, 5 – 20122 Milano – Tel.
Internet www.milanofinanza.it
AGENZIE STAMPA
ADNKRONOS
Direzione redazione 00153 Roma Palazzo dell'Informazione Piazza Mastai, 9 – Tel. 06 58071
Posta elettronica segreteria.redazione@adnkronos.com
AGI
Direzione redazione 00154 Roma Via Ostiense, 72 – Tel. 06 5199 6296
Posta elettronica info@agi.it
Direzione redazione 20158 Milano Via Dell’Aprica, 18 – Tel. 02 26305578
Posta elettronica milano@lapresse.it
R.A.I. – Radiotelevisione Italiana
Sede Legale – Presidenza e Direzione Generale
00192 Roma – Viale Mazzini, 14 – Tel. 0638781
Posta elettronica: raispa@postacertificata.rai.it
Testate Giornalistiche
TG1 – TG2 – TG3 – TGR
Televideo
RAI News – RAI Sport – RAI Parlamento – RAI Giornale Radio
Centro Radiotelevisivo Biagio Agnes, anche noto come Centro di Produzione Saxa Rubra
Largo Villy De Luca, 4 - 00188 Roma RM – Tel. 06 321 9932
Centro Produzione Rai via Teulada
Via Teulada 66 – 00195 Roma – Tel. 0638781
Rai Radiotelevisione Italiana – Sede Storica e Rete Radio 2
Via Asiago, 10 – 00195 Roma – Tel. 0631391
Elenco delle principali organizzazioni
SINDACATI LAVORATORI e SINDACATI DATORI DI LAVORO
SINDACATI LAVORATORI
Cgil - Confederazione generale italiana del lavoro http://www.cgil.it
Cisal - Confederazione sindacati autonomi http://www.cisal.org
Cisl - Confederazione italiana sindacati lavoratori http://www.cisl.it
Cna - Confederazione nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa http://www.cna.it
COBAS - Confederazione dei Comitati di base http://www.cobas.it
Confapi - confederazione italiana della Piccola e media industria privata http://web.confapi.org
Confartigianato - Impresa http://www.confartigianato.it
Confcommercio http://www.confcommercio.it
Confesercenti http://www.confesercenti.it
Confimpresa Confederazione Italiana della Piccola e Media Impresa e
Artigianato http://www.confimpresa.it
CONFSAL Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori http://www.confsal.it
COSNIL Confederazione Sindacati Nazionali Italiani Lavoratori http://www.cosnilitalia.altervista.org
CUB Confederazione Unitaria di Base http://www.cub.it
Federmeccanica - Federazione industria metalmeccanica http://www.federmeccanica.it
Isa Intesa sindacato autonomo http://www.isasindacato.com
ORSA - Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base http://www.sindacatoorsa.it
Ugl - Unione generale del lavoro http://www.ugl.it
Uil - Unione italiana del lavoro http://www.uil.it
UNCI Unione Nazionale Cooperative Italiane http://www.unci.eu
Unicobas Scuola - Federazione sindacale comitati di base http://www.unicobas.it
Unione Nazionale di Imprese http://www.unimpresa.it
USB Unione sindacale di base - Rappresentanza di base http://www.usb.it
USI Unione Sindacale Italianahttp://www.usi-ait.org
L’elenco non è esaustivo e non comprende i sindacati delle singole categorie professionali
SINDACATI DATORI DI LAVORO
Confindustria, Confederazione Generale dell'Industria Italiana che associa le imprese industriali di grandi dimensioni;
Confapi, Confederazione della Piccola e Media Industria che associa le piccole e medie imprese industriali;
Confcommercio, Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo che associa le imprese commerciali e turistiche;
Confesercenti, associazione che rappresenta imprese del commercio e del turismo, del terziario e dell'artigianato;
CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato che associa le imprese del settore artigiano;
ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili che associa le imprese edili;
Confagricoltura, Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana che associa agricoltori ed imprese agricole;
Coldiretti, altra associazione di agricoltori ed imprese agricole;
Assicredito e ABI, associazioni delle imprese del settore creditizio;
Confetra, associazione delle imprese operanti nei settori del trasporto, della spedizione, della logistica e del deposito delle merci.
In realtà di sindacati delle imprese in Italia se ne possono enumerare centinaia.
Possono essere suddivisi per tipologia o dimensione, ma anche per settore economico/industriale o per territorio geografico di appartenenza.
o
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Per accelerare le relazioni con la pubblica amministrazione oppure riduce i disagi causati dalle procedure burocratiche, in alternativa ad un certificato rilasciato dalla pubblica istruzione, un cittadino può presentare una dichiarazione firmata da se stesso che attesti requisiti personali e circostanze. Dichiarazione riconosciuta dalla legge: DPR 445/200 e la mancata accettazione costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Si può dichiarare:
= data e luogo di nascita;
= residenza;
= cittadinanza;
= godimento dei diritti civili e politici;
= stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
= stato di famiglia;
= esistenza in vita;
= nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
= iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
= appartenenza a ordini professionali;
= titolo di studio, esami sostenuti;
= qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
= situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
= assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
= possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
= stato di disoccupazione;
= qualità di pensionato e categoria di pensione;
= qualità di studente;
= qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
= iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
= tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
= di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
= di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
= di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
= qualità di vivenza a carico;
= tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
= di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere
comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
Invece sono certificati che non possono essere sostituiti da dichiarazione:
= medici;
= sanitari;
= veterinari;
= di origine;
= di conformità CE;
= di marchi;
= di brevetti.
La dichiarazione o autocertificazione generica può essere presentata da:
= cittadini italiani,
= cittadini di paesi che fanno parte dell’Unione Europea,
= cittadini che, non essendo cittadini UE, sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno, e i cui dati sono limitati a quelli certificati dalla Pubblica Amministrazione.
Può essere presentata anche da persona diversa dalla principale-interessata.
= Minore, per il quale l’autocertificazione è rilasciata dalla persona che esercita la patria potestà.
= Quando ci si riferisce a qualcuno che ha una riconosciuta incapacità di intendere e di volere a causa della pazzia, in questo caso la dichiarazione deve essere redatta dal suo tutore legale.
= Persona incapace, per la quale l’autocertificazione può essere redatta personalmente ma con l’assistenza del curatore.
= Persona analfabeta o che non può firmare, per la quale la dichiarazione deve essere fatta davanti a un pubblico ufficiale.
La dichiarazione o l’autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce e precisamente:
= per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
= per i restanti certificati è di 6 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).
E si può usare:
= Nelle relazioni con le amministrazioni pubbliche, come scuole, autorità locali. In effetti, il nuovo regolamento sui certificati e le dichiarazioni alternative è entrato in vigore nel gennaio 2012, facendo riferimento all’articolo 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Da quella data, il certificato è valido solo nel rapporto tra privati, e la pubblica amministrazione non può più richiedere o accettare il certificato. Ciò significa che i certificati devono essere sempre sostituiti da un’autocertificazione.
= Nelle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici, come le Poste, l’Enel, l’Aci e le società del gas.
= Nelle persone private. Sì, prima dell’entrata in vigore del decreto, secondo le disposizioni dell’articolo 2 del D.P.R. 445/2000, attualmente presenti solo nel decreto 76/2020, trasformato nella legge 120/2020. Le condizioni per il consenso delle persone coperte dal documento sono state eliminate dall’articolo 2, aprendo così la strada all’accettazione universale dell’obbligo di autocertificazione.
Con il decreto legge numero 76/2020, trasformato nella legge numero 120/2020, qualsiasi persona, privata o pubblica, è obbligata ad accettare le autocertificazioni e ha il diritto di effettuare controlli sull’autenticità delle autocertificazioni ricevute.
Normativa di riferimento
· L. n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012").
· D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".
· Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative".
· Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
· D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
· L. n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
· L. n. del 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".
FAC SIMILE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a il_______________________
a ________________________________________ residente a _____________________________________________
in Via __________________________________________________ n. _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
= di essere nato/a a ___________________________________________ il __________________________________
= di essere residente a ____________________________________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________________________ n. ____________________
= di essere cittadino/a _____________________________________________________________________________
= di godere dei diritti politici;
= di essere di stato civile (celibe, nubile, coniugato/a con…, vedovo/a di…, già coniugato)
________________________________________________________________________________________________
= che la propria famiglia convivente è composta da:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
= di dare atto della propria esistenza in vita;
= che il/la figlio/a ________________________________________________________________________________
è nato/a a ______________________________________________________ il ______________________________
= che (coniuge, ascendente o discendente) _____________________________________________________________
è deceduto/a a ___________________________________________________ il _______________________________
= di essere iscritto/a nell'albo/registro/elenco: ___________________________________________________________
= di appartenere al seguente ordine professionale: _______________________________________________________
= di essere in possesso del titolo di studio di: ___________________________________________________________
conseguito il _________________________ presso _____________________________________________________
= di aver sostenuto i seguenti esami: __________________________________________________________________
= di essere in possesso della seguente qualifica professionale di specializzazione/abilitazione _____________________
= che propria situazione reddituale e/o economica è la seguente: ____________________________________________
= di avere assolto ai seguenti obblighi contributivi: ______________________________________________________
= che il numero di codice fiscale/partita IVA è il seguente: _________________________________________________
= di essere disoccupato/a;
= di essere titolare delle seguenti pensioni:
n. _______________cat. ________ erogata da _________________________________________________________
n. _______________cat. ________ erogata da _________________________________________________________
n. _______________cat. ________ erogata da _________________________________________________________
= di essere studente iscritto a: _______________________________________________________________________
= di essere il legale rappresentante/tutore/curatore di: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
= di essere iscritto presso la seguente associazione/formazione sociale: ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
= di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella posizione di: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
= di non aver riportato condanne penali;
= di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
= di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
= che l'ente, del quale è il rappresentante legale, non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le
sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
= di essere a carico di ______________________________________________________________________________
= di essere a diretta conoscenza dei seguenti dati contenuti nei registri di stato civile: ___________________________
________________________________________________________________________________________________
= di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Luogo e data, ____________________________________
Il/La dichiarante
______________________________________________